L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:
Art. 1Scopo e oggetto
1 La presente ordinanza ha lo scopo di prevenire l’introduzione della malattia del dimagrimento cronico (Chronic wasting disease) in Svizzera.
2 Essa disciplina l’importazione dei seguenti animali e delle seguenti sostanze provenienti da Norvegia, Svezia e Finlandia:
- a.
animali della famiglia dei cervidi (Cervidae);
- b.
richiami da caccia a base di urina derivata da cervidi.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 30 nov. 2017, in vigore dal 2 dic. 2017 (RU 2017 6519).
Art. 2Importazione di animali vivi
L’importazione di cervidi vivi provenienti dalle zone elencate nell’allegato è vietata.
Art. 2aImportazione di richiami da caccia a base di urina1
L’importazione di richiami da caccia a base di urina è vietata se l’urina deriva da cervidi provenienti dalle zone soggette a restrizioni indicate nell’allegato.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 30 nov. 2017, in vigore dal 2 dic. 2017 (RU 2017 6519).
Art. 3Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 5 novembre 2016.
Allegati
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