Législation

Ordinanza dell’USAV del 17 luglio 2025 che istituisce misure in relazione alla dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease)

RS 916.443.112Stato 01.10.202625 articoli

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  • RU 2026 500in vigore il 01.10.2026
    modificato: art. 10 · introdotto: art. 22
  • RU 2026 279in vigore il 05.06.2026
    modificato: art. 17, 19, 20, 21 · abrogato: art. 18
  • RU 2026 116in vigore il 13.03.2026
    modificato: art. 11, 12, 13 · introdotto: art. 22
  • RU 2025 637in vigore il 24.10.2025
    modificato: art. 10 · introdotto: art. 21a, 22

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 1aLimitazione del traffico internazionale di animali3a–3b
  3. Sezione 2Misure nelle zone di protezione4
  4. Sezione 3Misure nelle zone di sorveglianza5–9
  5. Sezione 4Misure di vaccinazione10–16
  6. Sezione 5Disposizioni speciali per le zone di vaccinazione17–21a
  7. Sezione 6Entrata in vigore e durata di validità22

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visti gli articoli 10 capoverso 1 numeri 4 e 6, 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; visti gli articoli 88 capoverso 1 e 111c capoverso 3 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE); visto l’articolo 5 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE‑PT); visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord, ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza stabilisce misure temporanee per la lotta contro la dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease, LSD) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti (animali delle specie ricettive).

Art. 2Zone di protezione e di sorveglianza

L’estensione delle zone di protezione e di sorveglianza ai sensi dell’articolo 88 capoverso 1 OFE è definita negli allegati 1 e 2.

Art. 3Diritto applicabile

L’importazione di animali delle specie ricettive, di carne, latte e sottoprodotti di origine animale di tali animali nelle zone di protezione e di sorveglianza nonché l’esportazione da tali zone sono disciplinate dalle disposizioni dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord e dalle disposizioni dell’OITE‑PT.

  1. RS 916.443.111

Sezione 1a Limitazione del traffico internazionale di animali

Art. 3aDivieto di estivazione e pascolo frontaliero in Francia

L’estivazione e il pascolo frontaliero di animali delle specie ricettive in Francia sono vietati.

Art. 3bDivieto di importazione dalle zone franche del Paese di Gex e dell’Alta Savoia

L’importazione in Svizzera di animali delle specie ricettive destinati alla macellazione provenienti dalle zone franche del Paese di Gex e dell’Alta Savoia in conformità con le disposizioni del Regolamento del 1° dicembre 19331 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche è vietata.

  1. RS 0.631.256.934.953

Sezione 2 Misure nelle zone di protezione

Art. 4

Al movimento di animali, merci e persone verso le zone di protezione e all’interno di esse si applicano le disposizioni degli articoli 90, 90a e 91 OFE.

Sezione 3 Misure nelle zone di sorveglianza

Art. 5Movimento di animali

1

 Nei primi sette giorni successivi all’istituzione della zona di sorveglianza è vietato trasferire animali delle specie ricettive nella zona di sorveglianza; sono eccettuati il trasporto di animali, senza scarico o sosta intermedia, in macelli situati nella zona di sorveglianza, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.

2

 Gli animali delle specie ricettive non possono lasciare le zone di sorveglianza; è eccettuato il trasferimento diretto per la macellazione, se non si sono registrati nuovi casi di LSD nei 15 giorni a partire dal momento in cui è stata ordinata la zona di sorveglianza.

3

 Gli animali delle specie ricettive possono essere trasferiti all’interno della zona di sorveglianza soltanto se sono stati esaminati da un veterinario ufficiale su mandato del veterinario cantonale e se esso ha rilasciato un certificato d’accompagnamento di polizia epizootica conformemente all’articolo 12 OFE. Se gli animali vengono trasferiti direttamente in un macello situato nella zona di sorveglianza, l’esame può essere effettuato da un veterinario ufficiale nel macello.

Art. 6Obbligo di notifica

Nelle zone di sorveglianza, i detentori di animali delle specie ricettive devono notificare immediatamente a un veterinario la comparsa dei seguenti sintomi clinici:

  1. a.

    febbre;

  2. b.

    apatia;

  3. c.

    inappetenza;

  4. d.

    secrezione nasale e oculare;

  5. e.

    ingrossamento dei linfonodi;

  6. f.

    diminuzione della produttività;

  7. g.

    alterazioni cutanee tipiche della LSD.

Art. 7Seme, ovuli ed embrioni

1

 Nelle zone di sorveglianza, le stazioni di inseminazione e le aziende che detengono animali donatori di specie ricettive non possono utilizzare seme, ovuli o embrioni per l’inseminazione artificiale o il trasferimento di embrioni fintantoché hanno il sospetto che siano infetti da LSD.

2

 Questa restrizione non si applica a seme, ovuli ed embrioni immagazzinati separatamente dal materiale germinale per il quale sussiste il sospetto che sia infetto da LSD.

Art. 8Sottoprodotti di origine animale

1

 I sottoprodotti di animali delle specie ricettive provenienti dalla zona di sorveglianza non possono:

  1. a.

    essere trasferiti da aree o aziende situate nelle zone di sorveglianza;

  2. b.

    essere utilizzati come alimenti per animali o per la produzione di concimi o prodotti tecnici.

2

 Sono fatti salvi gli articoli 43 e 44 dell’ordinanza del 25 maggio 20111 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn).

  1. RS 916.441.22

Art. 9Somministrazione di latte crudo

1

 Il veterinario cantonale può autorizzare, ai fini della somministrazione, il trasferimento di latte crudo ottenuto da animali delle specie ricettive se il latte crudo è trasferito in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposto a pastorizzazione. Lo stabilimento di trasformazione deve essere situato nella stessa zona di sorveglianza o il più vicino possibile ad essa ed essere sotto la vigilanza dei servizi veterinari cantonali.

2

 È consentita la somministrazione di latte crudo nella propria azienda.

Sezione 4 Misure di vaccinazione

Art. 10Zone di vaccinazione12

1

 …3

2

 L’estensione delle zone di vaccinazione è definita nell’allegato 3.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’USAV del 22 ott. 2025, in vigore dal 24 ott. 2025 (RU 2025 637).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’USAV del 29 set. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 500).
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’USAV del 29 set. 2026, con effetto dal 1° ott. 2026 (RU 2026 500).

Art. 11Vaccini e impiego

1

 Per la vaccinazione è impiegato il preparato Bovilis Lumpyvax-E del fabbricante Intervet International B.V. – MSD Animal Health.1

2

 La dose standard si applica ad animali sani.

3

 Il vaccino è applicato secondo il foglietto illustrativo.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dall’O dell’USAV dell’11 mar. 2026, in vigore dal 13 mar. 2026 (RU 2026 116).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dall’O dell’USAV dell’11 mar. 2026, in vigore dal 13 mar. 2026 (RU 2026 116).

Art. 12Termini di attesa1

I termini di attesa sono stabiliti secondo il foglietto illustrativo del vaccino.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dall’O dell’USAV dell’11 mar. 2026, in vigore dal 13 mar. 2026 (RU 2026 116).

Art. 13Protezione vaccinale1

L’immunità di base è stabilita secondo il foglietto illustrativo del vaccino.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dall’O dell’USAV dell’11 mar. 2026, in vigore dal 13 mar. 2026 (RU 2026 116).

Art. 14Attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni

1

 L’USAV attribuisce le dosi di vaccino ai Cantoni; a tale scopo consulta previamente i veterinari cantonali.

2

 I veterinari cantonali decidono sulla dispensazione delle dosi di vaccino ai veterinari.

Art. 15Responsabilità

1

 L’USAV mette a disposizione dei Cantoni strumenti elettronici che consentono di registrare le informazioni necessarie all’esecuzione delle vaccinazioni e le conferme di vaccinazione nel sistema d’informazione centrale ASAN.

2

 I veterinari cantonali sono responsabili dell’esecuzione delle vaccinazioni. In particolare, assegnano i mandati ai veterinari.

3

 L’impresa che distribuisce il vaccino provvede affinché i vaccini siano immagazzinati in modo appropriato e forniti entro il termine convenuto agli organi designati dai veterinari cantonali. Si applicano le norme della Buona prassi di distribuzione ai sensi dell’allegato 4 dell’ordinanza del 14 novembre 20181 sull’autorizzazione dei medicamenti.

4

 I veterinari sono responsabili della somministrazione a regola d’arte dei vaccini.

  1. RS 812.212.1

Art. 16Registrazione

1

 Una volta completate le vaccinazioni, i veterinari inseriscono il numero di animali vaccinati e i dati delle vaccinazioni negli elenchi degli effettivi e confermano la vaccinazione.

2

 Negli elenchi degli effettivi, i bovini sono registrati singolarmente con l’indicazione aggiornata dello stato vaccinale. Le vaccinazioni effettuate devono essere annotate per ogni singolo animale.

3

 Per gli altri animali delle specie ricettive le vaccinazioni vengono confermate, su richiesta dei detentori di animali, anche per i singoli animali nel registro degli animali a unghia fessa.

4

 I dati sono registrati in ASAN. La registrazione è effettuata:

  1. a.

    dai veterinari; oppure

  2. b.

    dai servizi veterinari cantonali.

Sezione 5 Disposizioni speciali per le zone di vaccinazione

Art. 17Movimenti di animali dalla zona di vaccinazione e al suo interno1

1

 Gli animali vivi delle specie ricettive possono essere trasferiti dalla zona di vaccinazione e al suo interno se:

  1. a.

    tutti gli altri animali delle specie ricettive tenuti nell’azienda di origine sono stati sottoposti a un esame clinico; e

  2. b.

    gli animali da trasferire sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima.

2

 Se nella zona di vaccinazione è stata completata la vaccinazione di tutti gli animali delle specie ricettive conformemente al piano di vaccinazione, in deroga al capoverso 1 lettera b possono essere trasferiti anche animali non immunizzati, a condizione che siano risultati negativi al virus o agli anticorpi.

3

 I vitelli delle specie ricettive possono essere trasferiti dalla zona di vaccinazione e al suo interno dopo un esame clinico, se si trovano nel periodo di immunità dovuta agli anticorpi di origine materna.

4

 Con l’autorizzazione del veterinario cantonale, gli animali possono essere trasportati direttamente per la macellazione anche qualora non soddisfino le condizioni previste dai capoversi 1–3.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dall’O dell’USAV del 3 giu. 2026, in vigore dal 5 giu. 2026 (RU 2026 279).

Art. 181

  1. Abrogato dalla cifra I dall’O dell’USAV del 3 giu. 2026, con effetto dal 5 giu. 2026 (RU 2026 279).

Art. 19Invio di seme, ovuli ed embrioni1

Il seme, gli ovuli e gli embrioni possono essere inviati dalla zona di vaccinazione se gli animali donatori non presentano sintomi clinici 28 giorni prima della data del prelievo e per tutto il periodo del prelievo. Gli animali donatori devono inoltre soddisfare una delle seguenti condizioni:

  1. a.

    sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima della data del prelievo e si trovano ancora, a tale data, nel periodo di immunità;

  2. b.

    sono risultati negativi ai test sierologici sugli anticorpi effettuati su campioni di sangue come segue:

    1. 1.

      per l’invio del seme: il primo giorno del prelievo e almeno 28 giorni dopo il periodo del prelievo,

    2. 2.

      per l’invio di embrioni e ovuli: il giorno del prelievo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dall’O dell’USAV del 3 giu. 2026, in vigore dal 5 giu. 2026 (RU 2026 279).

Art. 20Invio di pelli e pelame1

1

 Le pelli e il pelame non lavorati possono essere trasportati al di fuori della zona di vaccinazione se sono sottoposti a un trattamento termico in un contenitore sigillato ermeticamente in modo tale da raggiungere un valore F0 minimo pari a 3.

2

 Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano alle pelli e al pelame di un animale che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 17 capoversi 1–3.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dall’O dell’USAV del 3 giu. 2026, in vigore dal 5 giu. 2026 (RU 2026 279).

Art. 21Requisiti dei veicoli1

1

 I veicoli utilizzati per il trasporto di animali delle specie ricettive devono essere a tenuta stagna e devono essere puliti, disinfettati e trattati con un insetticida sia prima sia dopo ogni trasporto.

2

 Per il trasporto di animali delle specie ricettive direttamente a un macello e per qualsiasi trasporto di pelli e pelame di tali animali è sufficiente effettuare la pulizia dopo il trasporto.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dall’O dell’USAV del 3 giu. 2026, in vigore dal 5 giu. 2026 (RU 2026 279).

Art. 21aMisure di sorveglianza1

Il veterinario cantonale ordina nelle zone di vaccinazione le analisi necessarie per sorvegliare gli effettivi delle specie ricettive.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 22 ott. 2025, in vigore dal 24 ott. 2025 (RU 2025 637).

Sezione 6 Entrata in vigore e durata di validità

Art. 22

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 18 luglio 2025 alle ore 18.00.

2

 Ha effetto sino al 31 dicembre 2025.

3

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 16 maggio 2026.1

4

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 28 febbraio 2027.2

5

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 maggio 2027.3

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 22 ott. 2025, in vigore dal 24 ott. 2025 (RU 2025 637).
  2. Introdotto dalla cifra I dall’O dell’USAV dell’11 mar. 2026, in vigore dal 13 mar. 2026 (RU 2026 116).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 29 set. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 500).

Allegati

  • Zone di protezione
  • Zone di sorveglianza
  • Zone di vaccinazione

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).