Législation

Ordinanza del DFI del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE-DFI)

RS 916.443.111In vigoreStato 26.03.20255 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 10 capoverso 4, 24 capoverso 3 e 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE‑UE), ordina:

Art. 1Condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario

(art. 2 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 2, 24 cpv. 3 lett. a e 25 cpv. 1 lett. a OITE-UE)

Gli atti normativi determinanti dell’Unione europea (UE) sulle condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario sono elencati nell’allegato 1.

Art. 2Garanzie sanitarie supplementari

(art. 6 cpv. 2 OITE-UE)
1

 Per l’importazione dei seguenti animali e prodotti animali devono essere presentate le seguenti garanzie sanitarie supplementari:1

  1. a.

    per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi, una garanzia attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite bovina infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);

  2. b.

    per gli animali della specie suina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky;

  3. c.

    per i gallinacei, palmipedi e gli struzioniformi, una garanzia attestante che gli animali non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;

  4. d.

    per le uova da cova di animali di cui alla lettera c, una garanzia attestante che provengono da effettivi i cui animali:

    1. 1.

      non sono stati vaccinati;

    2. 2.

      sono stati vaccinati con un vaccino inattivato; oppure

    3. 3.

      sono stati vaccinati almeno 30 giorni prima della produzione delle uova da cova, qualora la vaccinazione sia stata effettuata con un vaccino vivo.

2

 Le garanzie sanitarie di cui al capoverso 1 lettere a e b vengono riconosciute unicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato 2.

3

 La presenza della garanzia sanitaria deve essere annotata dal veterinario ufficiale nel certificato sanitario mediante TRACES.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 270).

Art. 3Certificati sanitari

(art. 10, 24 cpv. 3 lett. c e 25 cpv. 1 lett. b OITE-UE)

I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell’allegato 3.

Art. 4Adeguamento di un allegato

L’USAV adegua l’allegato 2 agli sviluppi internazionali o tecnici.

Art. 5Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Allegati

  • Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario
  • Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie
  • Requisiti formali per i certificati sanitari

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 26.03.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).