Art. 1Condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario
Gli atti normativi determinanti dell’Unione europea (UE) sulle condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario sono elencati nell’allegato 1.

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 10 capoverso 4, 24 capoverso 3 e 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE‑UE), ordina:
Gli atti normativi determinanti dell’Unione europea (UE) sulle condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario sono elencati nell’allegato 1.
Per l’importazione dei seguenti animali e prodotti animali devono essere presentate le seguenti garanzie sanitarie supplementari:1
per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi, una garanzia attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite bovina infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);
per gli animali della specie suina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky;
per i gallinacei, palmipedi e gli struzioniformi, una garanzia attestante che gli animali non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;
per le uova da cova di animali di cui alla lettera c, una garanzia attestante che provengono da effettivi i cui animali:
non sono stati vaccinati;
sono stati vaccinati con un vaccino inattivato; oppure
sono stati vaccinati almeno 30 giorni prima della produzione delle uova da cova, qualora la vaccinazione sia stata effettuata con un vaccino vivo.
Le garanzie sanitarie di cui al capoverso 1 lettere a e b vengono riconosciute unicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato 2.
La presenza della garanzia sanitaria deve essere annotata dal veterinario ufficiale nel certificato sanitario mediante TRACES.
I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell’allegato 3.
L’USAV adegua l’allegato 2 agli sviluppi internazionali o tecnici.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 26.03.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).