Législation

Ordinanza dell'USAV dell' 8 luglio 2014 che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina classica da taluni Stati membri dell'Unione europea

RS 916.443.108Non più in vigoreStato 05.11.20225 articoli

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  • RU 2022 642in vigore il 05.11.2022
    modificato: art. 4

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:

Art. 1Scopo e oggetto

1

 Scopo della presente ordinanza è di prevenire l’introduzione della peste suina classica in Svizzera.

2

 Essa disciplina l’importazione degli animali della specie suina, compresi i cin­ghiali, e dei prodotti animali di questa specie provenienti da taluni Paesi membri dell’Unione europea (UE).

Art. 2Importazione di suini vivi

L’importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nell’allegato è vietata.

Art. 3Importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini

L’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nell’allegato è vietata.

Art. 4Importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e

1

 L’importazione di carni suine fresche e di preparati e prodotti a base di carni suine ottenute da animali provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell’allegato è vietata.

2

 In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all’importazione di carni fresche di suini e di preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate nell’allegato e conformi alle condizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/6871.2

3

 All’importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non abbia forma ovale e che non possa essere confuso con altri marchi sanitari.

4

 All’importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario richiesto per gli scambi in seno all’Unione europea, sul quale deve figurare la dicitura:

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 3 nov. 2022, in vigore dal 5 nov. 2022 (RU 2022 642).

«Prodotti conformi al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.»

  1. Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 3 nov. 2022, in vigore dal 5 nov. 2022 (RU 2022 642).

Art. 5Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 9 luglio 2014.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 05.11.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).