L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:
Art. 1Scopo e oggetto
1 La presente ordinanza si prefigge di prevenire la propagazione della peste suina africana.1
2 Essa disciplina l’importazione dagli Stati membri dell’Unione europea (UE), dall’Islanda e dalla Norvegia dei seguenti animali e prodotti di origine animale:2
- a.
animali della famiglia dei suidi (Suidae), compresi i cinghiali;
- b.
animali della famiglia dei pecari (Tayassuidae);
- c.
i seguenti prodotti derivati da animali di cui alle lettere a e b:
- 1.
sperma, ovuli ed embrioni,
- 2.
carne fresca, preparati di carne e prodotti a base di carne,
- 3.
prodotti della macellazione di cui all’articolo 3 lettera h dell’ordinanza del 16 dicembre 20163 concernente la macellazione e il controllo delle carni,
- 4.
carcasse intere e parti di esse, comprese quelle provenienti da selvaggina cacciata, e
- 5.
sottoprodotti di origine animale, compresi pelli e pelame.
3 Essa disciplina il transito di cinghiali in libertà e l’esportazione di tali animali negli Stati membri dell’Unione europea, in Islanda e in Norvegia.4
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 13 giu. 2018, in vigore dal 15 giu. 2018 (RU 2018 2327).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2018, in vigore dal 19 ott. 2018 (RU 2018 3455).
- RS 817.190
- Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 13 giu. 2018, in vigore dal 15 giu. 2018 (RU 2018 2327).
Art. 2Divieto di importazione1
1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:
- a.
zone con un rischio elevato riguardo all’introduzione della peste suina africana disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE2;
- b.
zone infette, zone di protezione e zone di sorveglianza stabilite secondo la direttiva 2002/60/CE3.
2 L’importazione di cinghiali vivi provenienti dall’intero territorio degli Stati membri dell’UE, dell’Islanda e della Norvegia è vietata.4
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2018, in vigore dal 19 ott. 2018 (RU 2018 3455).
- Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/544, GU L 110 del 31.3.2021, pag. 1.
- Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 5 nov. 2018, in vigore dal 7 nov. 2018 (RU 2018 3901).
Art. 3Stati membri e zone interessati1
Gli Stati membri interessati sono stabiliti nell’allegato. Nell’allegato sono inoltre inseriti i rimandi agli atti normativi UE in cui sono stabilite le zone secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2018, in vigore dal 19 ott. 2018 (RU 2018 3455).
Art. 4Importazione dalle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE1
In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, l’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale dalle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE è ammessa se:2
- a.
sono soddisfatte le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2014/709/UE per l’esportazione in Stati membri non interessati dalla peste suina africana; e
- b.
l’autorità competente dello Stato membro interessato ha autorizzato l’esportazione.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2018, in vigore dal 19 ott. 2018 (RU 2018 3455).
Art. 5Importazione dalle zone infette1
In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera b, l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone infette ubicate al di fuori delle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE2 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona infetta secondo la direttiva 2002/60/CE3 a fini di scambi intracomunitari.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2018, in vigore dal 19 ott. 2018 (RU 2018 3455).
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.
Art. 6Importazione dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza1
In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera b, l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza ubicate al di fuori delle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE2 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona di protezione oppure la zona di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE3 a fini di scambi intracomunitari.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2018, in vigore dal 19 ott. 2018 (RU 2018 3455).
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.
Art. 6aTransito ed esportazione di cinghiali in libertà1
1 Il transito di cinghiali in libertà è vietato.
2 L’esportazione di cinghiali in libertà negli Stati membri dell’Unione europea, in Islanda e in Norvegia è vietata.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 13 giu. 2018, in vigore dal 15 giu. 2018 (RU 2018 2327).
Art. 7Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’USAV del 21 ottobre 20141 che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea è abrogata.
- [RU 2014 3355, 2016 7, 2017 5257]
Art. 8Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2017.
Allegati
- Stati membri e zone interessati
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.