Législation

Ordinanza del DFI del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

RS 916.443.106In vigoreStato 08.09.202613 articoli

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  • RU 2024 268in vigore il 01.07.2024
    modificato: art. 2, 6

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 8 capoverso 3, 13 capoverso 1, 15 capoverso 1, 20 capoverso 2, 21 capoverso 3, 30 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39, 85 capoverso 1 lettera a e 96 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT), ordina:

Art. 1Condizioni di importazione e transito armonizzate

(art. 2 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 2, 38 cpv. 1 e 2 OITE-PT)

Gli atti normativi determinanti dell’Unione europea (UE) sulle condizioni di importazione e transito armonizzate sono elencati nell’allegato 1.

Art. 2Ulteriori garanzie sanitarie

(art. 5 cpv. 3 OITE-PT)
1

 Per l’importazione degli animali e dei prodotti animali riportati di seguito devono essere fornite le seguenti garanzie sanitarie supplementari:1

  1. a.

    per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi, una garanzia attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);

  2. b.

    per gli animali della specie suina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky;

  3. c.

    per gallinacei, palmipedi e struzioniformi, una garanzia attestante che gli animali non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;

  4. d.

    per le uova da cova di animali di cui alla lettera c, una garanzia attestante che provengono da effettivi i cui animali:

    1. 1.

      non sono stati vaccinati,

    2. 2.

      sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, oppure

    3. 3.

      sono stati vaccinati almeno 30 giorni prima della produzione delle uova da cova se hanno ricevuto un vaccino vivo.

2

 Le garanzie sanitarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono riconosciute solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato 2.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 268).

Art. 3Prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari

(art. 8 cpv. 1 lett. a e 3 OITE-PT)

I prodotti animali per i quali sussistono rischi più elevati di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a OITE-PT sono elencati nell’allegato 3.

Art. 4Riserva d’uso per la carne proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali

(art. 9 cpv. 2 lett. b e 30 cpv. 2 OITE-PT)

La riserva d’uso aggiunta nei documenti di vendita e di fornitura per la carne bovina secondo l’articolo 9 OITE-PT deve recitare quanto segue:

«La carne bovina proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali deve essere utilizzata nel territorio doganale. La sua esportazione è vietata. Devono essere rispettati in particolare gli oneri di cui agli articoli 9 e 30 dell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.»

Art. 5Trasporto nel traffico turistico di prodotti animali

(art. 13 e 39 lett. a OITE-PT)

Le condizioni di polizia sanitaria per lʼimportazione e il transito nel traffico turistico di prodotti animali destinati al consumo privato sono elencate nell’allegato 4.

Art. 6Obbligo del controllo veterinario di confine1

(art. 15 e 39 lett. b OITE-PT)

Gli animali e i prodotti animali per le cui partite è prescritto un controllo veterinario di confine in caso di importazione e transito sono definiti negli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2019/21222, nel regolamento delegato (UE) 2021/6303 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6324.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 268).
  2. Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/1674, GU L 216 del 1.9.2023, pag. 1.
  3. Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione, GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/1674, GU L 216 del 1.9.2023, pag. 1.
  4. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione, GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1322, GU L 200 del 29.7.2022, pag. 25.

Art. 7Identificazione dell’imballaggio più esterno dei prodotti animali

(art. 20 e 39 lett. d OITE-PT)

Gli atti normativi determinanti dell’UE sull’identificazione dell’imballaggio più esterno dei prodotti animali sono elencati nell’allegato 5.

Art. 8Certificati sanitari

(art. 21 e 39 lett. d OITE-PT)

I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell’allegato 6.

Art. 9Stazioni di quarantena

(art. 85 cpv. 1 lett. a OITE-PT)

I requisiti per le stazioni di quarantena sono elencati nell’allegato 7.

Art. 10Posti d’ispezione frontalieri

(art. 96 cpv. 2 OITE-PT)

I requisiti per i locali, le installazioni e gli impianti dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti sono elencati nell’allegato 8.

Art. 11Adeguamento degli allegati

L’USAV adegua gli allegati 2, 3, 4 e 7 agli sviluppi internazionali o tecnici.

Art. 13Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Allegati

  • Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate
  • Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie
  • Prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie o per l’igiene delle derrate alimentari
  • Trasporto nel traffico turistico di prodotti animali
  • Atti normativi determinanti dell’UE sull’identificazione dell’imballaggio più esterno dei prodotti animali
  • Requisiti formali per i certificati sanitari
  • Requisiti per le stazioni di quarantena
  • Requisiti per i locali, le installazioni e gli impianti dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 08.09.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).