Art. 1Condizioni di importazione e transito armonizzate
Gli atti normativi determinanti dell’Unione europea (UE) sulle condizioni di importazione e transito armonizzate sono elencati nell’allegato 1.

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 8 capoverso 3, 13 capoverso 1, 15 capoverso 1, 20 capoverso 2, 21 capoverso 3, 30 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39, 85 capoverso 1 lettera a e 96 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT), ordina:
Gli atti normativi determinanti dell’Unione europea (UE) sulle condizioni di importazione e transito armonizzate sono elencati nell’allegato 1.
Per l’importazione degli animali e dei prodotti animali riportati di seguito devono essere fornite le seguenti garanzie sanitarie supplementari:1
per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi, una garanzia attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);
per gli animali della specie suina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky;
per gallinacei, palmipedi e struzioniformi, una garanzia attestante che gli animali non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;
per le uova da cova di animali di cui alla lettera c, una garanzia attestante che provengono da effettivi i cui animali:
non sono stati vaccinati,
sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, oppure
sono stati vaccinati almeno 30 giorni prima della produzione delle uova da cova se hanno ricevuto un vaccino vivo.
Le garanzie sanitarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono riconosciute solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato 2.
I prodotti animali per i quali sussistono rischi più elevati di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a OITE-PT sono elencati nell’allegato 3.
La riserva d’uso aggiunta nei documenti di vendita e di fornitura per la carne bovina secondo l’articolo 9 OITE-PT deve recitare quanto segue:
«La carne bovina proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali deve essere utilizzata nel territorio doganale. La sua esportazione è vietata. Devono essere rispettati in particolare gli oneri di cui agli articoli 9 e 30 dell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.»
Le condizioni di polizia sanitaria per lʼimportazione e il transito nel traffico turistico di prodotti animali destinati al consumo privato sono elencate nell’allegato 4.
Gli animali e i prodotti animali per le cui partite è prescritto un controllo veterinario di confine in caso di importazione e transito sono definiti negli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2019/21222, nel regolamento delegato (UE) 2021/6303 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6324.
Gli atti normativi determinanti dell’UE sull’identificazione dell’imballaggio più esterno dei prodotti animali sono elencati nell’allegato 5.
I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell’allegato 6.
I requisiti per le stazioni di quarantena sono elencati nell’allegato 7.
I requisiti per i locali, le installazioni e gli impianti dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti sono elencati nell’allegato 8.
L’USAV adegua gli allegati 2, 3, 4 e 7 agli sviluppi internazionali o tecnici.
L’ordinanza del DFI del 16 maggio 20071 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 08.09.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).