Législation

Ordinanza dell'USAV del 15 gennaio 2015 che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione del piccolo coleottero dell'alveare dall'Italia

RS 916.443.105.3Non più in vigoreStato 18.09.20193 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2019 2947atto di base Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione del piccolo scarabeo dell'alveare dall'Italiain vigore il 18.09.2019
    modificato: art. 1

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:

Art. 1Scopo1

La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione del piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida) in Svizzera.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 16 set. 2019, in vigore dal 18 set. 2019 (RU 2019 2947).

Art. 2Importazioni vietate

Sono vietate le importazioni provenienti dalle zone di protezione dell’Italia definite nell’allegato di:

  1. a.

    api (Apis mellifera);

  2. b.

    bombi (Bombus spp.);

  3. c.

    attrezzature apistiche usate;

  4. d.

    sottoprodotti apicoli non trasformati;

  5. e.

    miele in favo destinato al consumo umano.

Art. 3Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 16 gennaio 2015.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 18.09.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).