Art. 1Scopo1
La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione del piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida) in Svizzera.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 16 set. 2019, in vigore dal 18 set. 2019 (RU 2019 2947).

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L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:
La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione del piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida) in Svizzera.
Sono vietate le importazioni provenienti dalle zone di protezione dell’Italia definite nell’allegato di:
api (Apis mellifera);
bombi (Bombus spp.);
attrezzature apistiche usate;
sottoprodotti apicoli non trasformati;
miele in favo destinato al consumo umano.
La presente ordinanza entra in vigore il 16 gennaio 2015.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 18.09.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).