Législation

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea

RS 916.443.102.1Non più in vigoreStato 14.04.20217 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:

Art. 1Divieto d’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno

L’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell’allegato è vietata.

Art. 2Importazione di carni di pollame

L’importazione di carni di pollame dalle zone di protezione stabilite nell’allegato è vietata a meno che non siano state sottoposte a trattamenti termici ai sensi dell’allegato III della direttiva 2002/99/CE1 che eliminano l’agente patogeno dell’influenza aviaria.

  1. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.

Art. 3Importazione di uova da consumo

1

 L’importazione di uova da consumo dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell’allegato è vietata.

2

 È autorizzata l’importazione di uova da consumo:

  1. a.

    provenienti dalle zone di protezione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 paragrafo 2 lettera a della direttiva 2005/94/CE1;

  2. b.

    provenienti dalle zone di sorveglianza, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30 lettera c punto v della direttiva 2005/94/CE.

  1. Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, riguardante misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/662, GU L 110 del 30.4.2018, pag. 134.

Art. 4Importazione di uova da trasformazione

1

 L’importazione di uova da trasformazione dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell’allegato è vietata.

2

 È autorizzata l’importazione di uova da trasformazione:

  1. a.

    provenienti dalle zone di protezione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 paragrafo 2 lettera b della direttiva 2005/94/CE1;

  2. b.

    provenienti dalle zone di sorveglianza, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30 lettera c punto vi della direttiva 2005/94/CE.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2 lett. a.

Art. 5Importazione di uova da cova

1

 L’importazione di uova da cova dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell’allegato è vietata.

2

L’importazione di uova da cova è ammessa se:

  1. a.

    sono destinate alla produzione di vaccini;

  2. b.

    l’autorità competente dello Stato membro dell’Unione europea (UE) interessato o l’autorità competente dell’Irlanda del Nord ha autorizzato l’esportazione secondo le condizioni di cui all’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2020/18091; e

  3. c.

    la partita è accompagnata da un certificato sanitario che contiene la seguente dicitura: «La partita è conforme alle norme di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione».

  1. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 402 dell’1.12.2020, pag. 144; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/562, GU L 119 del 7.4.2021, pag. 3.

Art. 6Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza dell’USAV del 16 gennaio 20201 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è abrogata.

  1. [RU 2020 153 4929]

Art. 7Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 17 dicembre 2020.

Allegati

  • Stati membri e zone interessati

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 14.04.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).