Art. 1Divieto d’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno
L’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell’allegato è vietata.

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L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:
L’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell’allegato è vietata.
L’importazione di carni di pollame dalle zone di protezione stabilite nell’allegato è vietata a meno che non siano state sottoposte a trattamenti termici ai sensi dell’allegato III della direttiva 2002/99/CE1 che eliminano l’agente patogeno dell’influenza aviaria.
L’importazione di uova da consumo dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell’allegato è vietata.
È autorizzata l’importazione di uova da consumo:
provenienti dalle zone di protezione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 paragrafo 2 lettera a della direttiva 2005/94/CE1;
provenienti dalle zone di sorveglianza, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30 lettera c punto v della direttiva 2005/94/CE.
L’importazione di uova da trasformazione dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell’allegato è vietata.
È autorizzata l’importazione di uova da trasformazione:
provenienti dalle zone di protezione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 paragrafo 2 lettera b della direttiva 2005/94/CE1;
provenienti dalle zone di sorveglianza, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30 lettera c punto vi della direttiva 2005/94/CE.
L’importazione di uova da cova dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell’allegato è vietata.
L’importazione di uova da cova è ammessa se:
sono destinate alla produzione di vaccini;
l’autorità competente dello Stato membro dell’Unione europea (UE) interessato o l’autorità competente dell’Irlanda del Nord ha autorizzato l’esportazione secondo le condizioni di cui all’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2020/18091; e
la partita è accompagnata da un certificato sanitario che contiene la seguente dicitura: «La partita è conforme alle norme di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione».
L’ordinanza dell’USAV del 16 gennaio 20201 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 17 dicembre 2020.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 14.04.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).