Législation

Ordinanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

OEm-BDTARS 916.404.2Non più in vigoreStato 01.01.20238 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 15b della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie, ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte del gestore della banca dati sul traffico di animali per prestazioni conformemente all’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111.

  1. RS 916.404.1

Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti.

  1. RS 172.041.1

Art. 3Obbligo di pagare emolumenti

Chi domanda una prestazione menzionata nell’allegato è tenuto a pagare un emolumento.

Art. 4Calcolo degli emolumenti

1

 Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l’allegato.

2

 Se un emolumento è calcolato in funzione del dispendio di tempo, si applica una tariffa oraria di 75–200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

Art. 5Fatturazione da parte del gestore

Il gestore della banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti su incarico dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

Art. 6Decisione sugli emolumenti

In caso di contenzioso sulla fattura si può chiedere all’UFAG, entro 30 giorni dalla fatturazione, di pronunciare una decisione sugli emolumenti.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Allegati

  • Emolumenti

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).