Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte del gestore della banca dati sul traffico di animali per prestazioni conformemente all’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111.

Nessun progetto di revisione in corso.
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 15b della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie, ordina:
La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte del gestore della banca dati sul traffico di animali per prestazioni conformemente all’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti.
Chi domanda una prestazione menzionata nell’allegato è tenuto a pagare un emolumento.
Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l’allegato.
Se un emolumento è calcolato in funzione del dispendio di tempo, si applica una tariffa oraria di 75–200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.
Il gestore della banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti su incarico dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
In caso di contenzioso sulla fattura si può chiedere all’UFAG, entro 30 giorni dalla fatturazione, di pronunciare una decisione sugli emolumenti.
L’ordinanza del 16 giugno 20061 sugli emolumenti per il traffico di animali è abrogata.
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La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).