Art. 1Scopo
Lo scopo della presente ordinanza è di evitare l’ulteriore diffusione della febbre catarrale ovina dei sierotipi 3 e 8 a tutti gli artiodattili, ad eccezione dei suini.

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L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visti gli articoli 50 capoverso 3, 239e capoversi 2 e 3 nonché 239f dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie, ordina:
Lo scopo della presente ordinanza è di evitare l’ulteriore diffusione della febbre catarrale ovina dei sierotipi 3 e 8 a tutti gli artiodattili, ad eccezione dei suini.
La zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina comprende tutta la Svizzera.
È considerato periodo privo di vettori quello che va dal 1° dicembre al 31 marzo.
L’importazione e l’esportazione di artiodattili, ad eccezione dei suini, e di seme, ovuli ed embrioni sono rette dall’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord, e dagli articoli 47 e 48 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.
Qualora in una stazione di inseminazione o in un’azienda con animali donatori sussista il sospetto che siano portatori della febbre catarrale ovina, seme, ovuli ed embrioni non possono essere utilizzati per l’inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni fino all’invalidazione del sospetto.
Le restrizioni non si applicano a seme, ovuli ed embrioni che sono stati immagazzinati separatamente dal materiale germinale di cui al capoverso 1 e:
che soddisfano le condizioni di cui all’allegato II parte 5 capitolo II del regolamento delegato (UE) 2020/6861; o
che sono stati prelevati 60 giorni prima della conferma ufficiale del caso sospetto.
Qualora la febbre catarrale ovina venga diagnosticata in una stazione di inseminazione o in un’azienda con animali donatori, seme, ovuli ed embrioni non possono essere utilizzati per l’inseminazione artificiale o il trasferimento di embrioni fino a quando non vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
il veterinario cantonale ha revocato il sequestro semplice di 1° grado per la stazione di inseminazione o per l’azienda con animali donatori; e
seme, ovuli ed embrioni immagazzinati e sospettati di essere portatori dell’agente patogeno della febbre catarrale ovina sono stati eliminati o è stato possibile escludere la presenza di agenti patogeni animali nel seme, negli ovuli e negli embrioni mediante analisi ufficiali adeguate.
Le restrizioni non si applicano a seme, ovuli ed embrioni che sono stati immagazzinati separatamente dal materiale germinale di cui al capoverso 1 e:
che soddisfano le condizioni di cui all’allegato II parte 5 capitolo II del regolamento delegato (UE) 2020/6861; o
che sono stati prelevati 60 giorni prima della conferma ufficiale del caso sospetto.
La presente ordinanza entra in vigore il 3 settembre 2024.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 30.11.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).