Législation

Ordinanza dell’USAV del 2 settembre 2024 che istituisce provvedimenti per evitare l’ulteriore diffusione della febbre catarrale ovina

RS 916.401.348.2Stato 30.11.20247 articoli

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  • RU 2024 710atto di base Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’ulteriore diffusione della febbre catarrale ovinain vigore il 30.11.2024
    introdotto: art. 2a

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visti gli articoli 50 capoverso 3, 239e capoversi 2 e 3 nonché 239f dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie, ordina:

Art. 1Scopo

Lo scopo della presente ordinanza è di evitare l’ulteriore diffusione della febbre catarrale ovina dei sierotipi 3 e 8 a tutti gli artiodattili, ad eccezione dei suini.

Art. 2Zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina

La zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina comprende tutta la Svizzera.

Art. 2aPeriodo privo di vettori1

È considerato periodo privo di vettori quello che va dal 1° dicembre al 31 marzo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 28 nov. 2024, in vigore dal 30 nov. 2024 (RU 2024 710).

Art. 3Importazione ed esportazione di artiodattili, ad eccezione dei suini, e di seme, ovuli ed embrioni

L’importazione e l’esportazione di artiodattili, ad eccezione dei suini, e di seme, ovuli ed embrioni sono rette dall’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord, e dagli articoli 47 e 48 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

  1. RS 916.443.111
  2. RS 916.443.10

Art. 4Utilizzo di seme, ovuli ed embrioni in caso di sospetto

1

 Qualora in una stazione di inseminazione o in un’azienda con animali donatori sussista il sospetto che siano portatori della febbre catarrale ovina, seme, ovuli ed embrioni non possono essere utilizzati per l’inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni fino all’invalidazione del sospetto.

2

Le restrizioni non si applicano a seme, ovuli ed embrioni che sono stati immagazzinati separatamente dal materiale germinale di cui al capoverso 1 e:

  1. a.

    che soddisfano le condizioni di cui all’allegato II parte 5 capitolo II del regolamento delegato (UE) 2020/6861; o

  2. b.

    che sono stati prelevati 60 giorni prima della conferma ufficiale del caso sospetto.

  1. Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/647, GU L 81 del 21.3.2023, pag. 1.

Art. 5Utilizzo di seme, ovuli ed embrioni in caso di epizoozia

1

Qualora la febbre catarrale ovina venga diagnosticata in una stazione di inseminazione o in un’azienda con animali donatori, seme, ovuli ed embrioni non possono essere utilizzati per l’inseminazione artificiale o il trasferimento di embrioni fino a quando non vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a.

    il veterinario cantonale ha revocato il sequestro semplice di 1° grado per la stazione di inseminazione o per l’azienda con animali donatori; e

  2. b.

    seme, ovuli ed embrioni immagazzinati e sospettati di essere portatori dell’agente patogeno della febbre catarrale ovina sono stati eliminati o è stato possibile escludere la presenza di agenti patogeni animali nel seme, negli ovuli e negli embrioni mediante analisi ufficiali adeguate.

2

Le restrizioni non si applicano a seme, ovuli ed embrioni che sono stati immagazzinati separatamente dal materiale germinale di cui al capoverso 1 e:

  1. a.

    che soddisfano le condizioni di cui all’allegato II parte 5 capitolo II del regolamento delegato (UE) 2020/6861; o

  2. b.

    che sono stati prelevati 60 giorni prima della conferma ufficiale del caso sospetto.

  1. V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 2 lett. a.

Art. 6Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 3 settembre 2024.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 30.11.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).