Législation

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione (Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo)

OCPoRS 916.342In vigoreStato 01.01.202211 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2021 690in vigore il 01.01.2022
    modificato: art. 1, 5, 7, 8 · abrogato: art. 10

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 capoversi 1 e 4, nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Art. 1Campo di applicazione1

1

 La presente ordinanza si applica alla carne fresca di pollo e di tacchino.

2

 Per carne s’intendono tutte le parti commestibili di un animale. Per carne fresca s’intende la carne che non ha subito alcun trattamento di conservazione salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione, compresa quella confezionata sotto vuoto e in atmosfera controllata.

3

 Essa non si applica alla carne di polli e tacchini che non sono detenuti a scopo d’ingrasso.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).

Art. 2Caratterizzazione

1

 Per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino possono essere utilizzate soltanto le designazioni menzionate qui appresso per indicare il metodo di allevamento:

Tedesco

Francese

Italiano

Romancio

a.

Extensive
Bodenhaltung

Elevé à l’intérieur:
système extensif

Estensivo al coperto

Allevament a l’interiur: sistem extensiv

b.

Besonders
tierfreundliche
Stallhaltung

Stabulation particulièrement respectueuse des animaux

Stabulazione particolarmente rispettosa
degli animali

Allevament en stalla particularmain favuraivel als animals

c.

Auslaufhaltung

Sortant à l’extérieur

All’aperto

Allevament cun sortida al liber

d.

Freilandhaltung

Fermier élevé
en plein-air

Rurale all’aperto

Allevament al liber

e.

Uneingeschränkte
Freilandhaltung

Fermier élevé
en liberté

Rurale in libertà

Allevament en
libertad

2

 In deroga all’articolo 1, per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino prodotta in base alle disposizioni dell’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica, può essere utilizzata una caratterizzazione secondo le disposizioni di detta ordinanza, sola o in combinazione con una caratterizzazione secondo la presente ordinanza.

3

 Le designazioni che figurano nel capoverso 1 possono essere utilizzate soltanto se sono adempiute le esigenze corrispondenti menzionate nell’allegato e a condizione che le imprese di ingrasso e di macellazione da cui proviene la carne di pollo e di tacchino siano controllate da enti accreditati di ispezione e di certificazione per quanto concerne il rispetto delle esigenze dell’allegato e quelle relative alla tracciabilità e che i prodotti siano certificati.

4

 Le designazioni «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» e «All’aperto» possono essere utilizzate soltanto se il corrispondente metodo di allevamento è applicato a tutta l’azienda.

  1. RS 910.18

Art. 3Complementi della caratterizzazione

1

 Le designazioni. secondo l’articolo 2 capoverso 1 possono essere completate da indicazioni concernenti le particolarità del metodo corrispondente di allevamento o di alimentazione.

2

 Le indicazioni sulle componenti specifiche dell’alimentazione sono ammesse soltanto se la loro parte è inferiore al 35 per cento degli alimenti somministrati e, rispettivamente, inferiore al 50 per cento per il granoturco e al 5 per cento per i legumi, per la verdura a foglia e per i prodotti lattieri.

3

 Le indicazioni concernenti l’età di macellazione o la durata d’ingrasso sono ammissibili soltanto in relazione con una delle designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 1.

4

 La prescrizione secondo l’articolo 3 non si applica ai polli.

Art. 4Obblighi delle imprese

1

 La responsabilità di verificare se le caratterizzazioni corrispondono alle prescrizioni degli articoli 2 e 3 incombono alle imprese che immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino.

2

 Le imprese che macellano, trasformano, imballano, commerciano, importano o immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino secondo l’articolo 2 devono:

  1. a.

    prendere tutti i provvedimenti necessari all’identificazione dei lotti e assicurare la tracciabilità di ogni singolo lotto fino al fornitore.

  2. b.

    permettere all’autorità competente o all’ente di certificazione, a scopo d’ispezione, di accedere a tutti gli edifici e a tutte le parcelle dell’azienda, nonché mettere a sua disposizione la contabilità e le pezze giustificative e darle tutte le informazioni utili.

Art. 5Controlli

1

 I controlli da parte dell’ente di certificazione o di un ente di ispezione incaricato da quest’ultimo concernenti il rispetto delle esigenze menzionate nell’allegato e quelle relative alla tracciabilità sono effettuati:

  1. a.

    nelle imprese di ingrasso che producono polli e tacchini di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’allegato, almeno una volta all’anno e sono integrati nei controlli esistenti;

  2. b.

    nelle imprese di ingrasso che producono polli e tacchini conformemente al numero 2 dell’allegato, all’atto dei controlli secondo l’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti (OPD);

  3. c.

    nei macelli che dispongono di un sistema di gestione della qualità certificato da un ente di certificazione accreditato in Svizzera, almeno una volta all’anno;

  4. d.

    nei macelli che non dispongono di un sistema di gestione della qualità di cui alla lettera c, almeno quattro volte all’anno.

2

 L’ente di certificazione informa l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e le autorità cantonali competenti sulle irregolarità constatate.2

  1. RS 910.13
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).

Art. 6Enti di certificazione

Conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione, in vista delle attività secondo la presente ordinanza gli enti di certificazione e di ispezione devono essere:

  1. a.

    accreditati in Svizzera;

  2. b.

    riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o

  3. c.

    abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero.

  1. RS 946.512

Art. 7Importazione di carne di pollo e di tacchino

1

 La carne di pollo e di tacchino importata può essere munita di una designazione secondo l’articolo 2, a condizione che l’importatore possa provare che i prodotti di cui trattasi, sono sottoposti a disposizioni equivalenti alle prescrizioni della presente ordinanza per quanto concerne il metodo di produzione o la procedura di controllo.

2

 Le designazioni secondo le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 543/20081 sono considerate equivalenti alle designazioni secondo le seguenti disposizioni della presente ordinanza:

Disposizione del regolamento (CE) n. 543/2008

Disposizione della presente ordinanza

  1. a.

    Allegato V punto b

Articolo 2 capoverso 1 lettera a
(«Estensivo al coperto»)

  1. b.

    Allegato V punto c

Articolo 2 capoverso 1 lettera c («All’aperto»)

  1. c.

    Allegato V punto d

Articolo 2 capoverso 1 lettera d
(«Rurale all’aperto»

  1. d.

    Allegato V punto e

Articolo 2 capoverso 1 lettera e
(«Rurale in libertà») .2

  1. Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, versione della GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).

Art. 8UFAG1

1

 L’ esegue la presente ordinanza, fatto salvo l’articolo 9.2

2

 L’UFAG:

  1. a.

    tiene una lista degli enti di certificazione che adempiono le esigenze secondo l’articolo 5;

  2. b.

    informa gli enti cantonali e gli enti di certificazione interessati sui provvedimenti secondo l’articolo 169 LAgr.

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).

Art. 9Cantoni

1

 Le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.

2

 Se le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari constatano infrazioni alla presente ordinanza ne informano l’UFAG e gli enti di certificazione.

Art. 101

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).

Art. 11Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).