Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 capoversi 1 e 4, nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr), ordina:
Art. 1Campo di applicazione1
1 La presente ordinanza si applica alla carne fresca di pollo e di tacchino.
2 Per carne s’intendono tutte le parti commestibili di un animale. Per carne fresca s’intende la carne che non ha subito alcun trattamento di conservazione salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione, compresa quella confezionata sotto vuoto e in atmosfera controllata.
3 Essa non si applica alla carne di polli e tacchini che non sono detenuti a scopo d’ingrasso.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).
Art. 2Caratterizzazione
1 Per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino possono essere utilizzate soltanto le designazioni menzionate qui appresso per indicare il metodo di allevamento:
| Tedesco | Francese | Italiano | Romancio |
|---|
a. | Extensive Bodenhaltung | Elevé à l’intérieur: système extensif | Estensivo al coperto | Allevament a l’interiur: sistem extensiv |
b. | Besonders tierfreundliche Stallhaltung | Stabulation particulièrement respectueuse des animaux | Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali | Allevament en stalla particularmain favuraivel als animals |
c. | Auslaufhaltung | Sortant à l’extérieur | All’aperto | Allevament cun sortida al liber |
d. | Freilandhaltung | Fermier élevé en plein-air | Rurale all’aperto | Allevament al liber |
e. | Uneingeschränkte Freilandhaltung | Fermier élevé en liberté | Rurale in libertà | Allevament en libertad |
2 In deroga all’articolo 1, per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino prodotta in base alle disposizioni dell’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica, può essere utilizzata una caratterizzazione secondo le disposizioni di detta ordinanza, sola o in combinazione con una caratterizzazione secondo la presente ordinanza.
3 Le designazioni che figurano nel capoverso 1 possono essere utilizzate soltanto se sono adempiute le esigenze corrispondenti menzionate nell’allegato e a condizione che le imprese di ingrasso e di macellazione da cui proviene la carne di pollo e di tacchino siano controllate da enti accreditati di ispezione e di certificazione per quanto concerne il rispetto delle esigenze dell’allegato e quelle relative alla tracciabilità e che i prodotti siano certificati.
4 Le designazioni «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» e «All’aperto» possono essere utilizzate soltanto se il corrispondente metodo di allevamento è applicato a tutta l’azienda.
- RS 910.18
Art. 3Complementi della caratterizzazione
1 Le designazioni. secondo l’articolo 2 capoverso 1 possono essere completate da indicazioni concernenti le particolarità del metodo corrispondente di allevamento o di alimentazione.
2 Le indicazioni sulle componenti specifiche dell’alimentazione sono ammesse soltanto se la loro parte è inferiore al 35 per cento degli alimenti somministrati e, rispettivamente, inferiore al 50 per cento per il granoturco e al 5 per cento per i legumi, per la verdura a foglia e per i prodotti lattieri.
3 Le indicazioni concernenti l’età di macellazione o la durata d’ingrasso sono ammissibili soltanto in relazione con una delle designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 1.
4 La prescrizione secondo l’articolo 3 non si applica ai polli.
Art. 4Obblighi delle imprese
1 La responsabilità di verificare se le caratterizzazioni corrispondono alle prescrizioni degli articoli 2 e 3 incombono alle imprese che immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino.
2 Le imprese che macellano, trasformano, imballano, commerciano, importano o immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino secondo l’articolo 2 devono:
- a.
prendere tutti i provvedimenti necessari all’identificazione dei lotti e assicurare la tracciabilità di ogni singolo lotto fino al fornitore.
- b.
permettere all’autorità competente o all’ente di certificazione, a scopo d’ispezione, di accedere a tutti gli edifici e a tutte le parcelle dell’azienda, nonché mettere a sua disposizione la contabilità e le pezze giustificative e darle tutte le informazioni utili.
1 I controlli da parte dell’ente di certificazione o di un ente di ispezione incaricato da quest’ultimo concernenti il rispetto delle esigenze menzionate nell’allegato e quelle relative alla tracciabilità sono effettuati:
- a.
nelle imprese di ingrasso che producono polli e tacchini di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’allegato, almeno una volta all’anno e sono integrati nei controlli esistenti;
- b.
nelle imprese di ingrasso che producono polli e tacchini conformemente al numero 2 dell’allegato, all’atto dei controlli secondo l’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti (OPD);
- c.
nei macelli che dispongono di un sistema di gestione della qualità certificato da un ente di certificazione accreditato in Svizzera, almeno una volta all’anno;
- d.
nei macelli che non dispongono di un sistema di gestione della qualità di cui alla lettera c, almeno quattro volte all’anno.
2 L’ente di certificazione informa l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e le autorità cantonali competenti sulle irregolarità constatate.2
- RS 910.13
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).
Art. 6Enti di certificazione
Conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione, in vista delle attività secondo la presente ordinanza gli enti di certificazione e di ispezione devono essere:
- a.
- b.
riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o
- c.
abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero.
- RS 946.512
Art. 7Importazione di carne di pollo e di tacchino
1 La carne di pollo e di tacchino importata può essere munita di una designazione secondo l’articolo 2, a condizione che l’importatore possa provare che i prodotti di cui trattasi, sono sottoposti a disposizioni equivalenti alle prescrizioni della presente ordinanza per quanto concerne il metodo di produzione o la procedura di controllo.
2 Le designazioni secondo le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 543/20081 sono considerate equivalenti alle designazioni secondo le seguenti disposizioni della presente ordinanza:
Disposizione del regolamento (CE) n. 543/2008 | Disposizione della presente ordinanza |
- a.
| Articolo 2 capoverso 1 lettera a («Estensivo al coperto») |
- b.
| Articolo 2 capoverso 1 lettera c («All’aperto») |
- c.
| Articolo 2 capoverso 1 lettera d («Rurale all’aperto» |
- d.
| Articolo 2 capoverso 1 lettera e («Rurale in libertà») .2 |
- Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, versione della GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).
1 L’ esegue la presente ordinanza, fatto salvo l’articolo 9.2
2 L’UFAG:
- a.
tiene una lista degli enti di certificazione che adempiono le esigenze secondo l’articolo 5;
- b.
informa gli enti cantonali e gli enti di certificazione interessati sui provvedimenti secondo l’articolo 169 LAgr.
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).
1 Le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.
2 Se le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari constatano infrazioni alla presente ordinanza ne informano l’UFAG e gli enti di certificazione.
- Abrogato dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).
Art. 11Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.