Art. 1Animali della specie bovina
La qualità degli animali vivi e macellati della specie bovina è classificata secondo il sistema di valutazione e di classificazione di cui all’allegato 1.

Nessun progetto di revisione in corso.
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 5 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello, ordina:
La qualità degli animali vivi e macellati della specie bovina è classificata secondo il sistema di valutazione e di classificazione di cui all’allegato 1.
La qualità degli animali macellati della specie suina è classificata secondo il sistema di valutazione e di classificazione di cui all’allegato 2.
La qualità degli animali macellati della specie equina è classificata secondo il sistema di valutazione e di classificazione di cui all’allegato 3.
La qualità degli animali vivi e macellati della specie ovina è classificata secondo il sistema di valutazione e di classificazione di cui all’allegato 4.
La qualità degli animali macellati della specie caprina è classificata secondo il sistema di valutazione e di classificazione di cui all’allegato 5.
La classe commerciale è determinata in base alla muscolatura e al tessuto grasso.
Per gli animali della specie suina e i capretti è determinante soltanto la muscolatura.
La classificazione della qualità degli animali macellati, esclusi gli animali macellati della specie suina, è svolta visivamente.
La qualità degli animali macellati della specie bovina può essere classificata anche con un apparecchio di classificazione menzionato nell’allegato 1 numero 3.
La qualità degli animali macellati della specie suina è classificata con un apparecchio di classificazione menzionato nell’allegato 2 numero 3 o 4.
L’UFAG iscrive nell’allegato 1 numero 3 gli apparecchi di classificazione omologati secondo l’allegato 6.
Iscrive nell’allegato 2 numero 3 o 4 gli apparecchi di classificazione omologati secondo l’allegato 7.
Gli apparecchi di classificazione omologati menzionati negli allegati 1 e 2 possono essere utilizzati soltanto dagli esperti dell’organizzazione incaricata dall’UFAG per la classificazione della qualità in virtù dell’articolo 26 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (organizzazione incaricata).
Gli apparecchi di classificazione omologati possono essere utilizzati esclusivamente nell’ubicazione o per le specie animali considerate nella procedura di omologazione.
È vietato apportare modifiche tecniche ad apparecchi di classificazione omologati.
Gli apparecchi di classificazione omologati menzionati negli allegati 1 numero 3 e 2 numero 4 sono controllati periodicamente dagli esperti dell’organizzazione incaricata.
Gli apparecchi di classificazione omologati considerati difettosi dall’organizzazione incaricata nel quadro del controllo periodico non possono essere utilizzati per la classificazione della qualità fino a quando non sia eliminato l’eventuale difetto.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.03.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).