L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), visti gli articoli 22, 23, 32, 34 e 36 dell’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali (OSalV), ordina:
Art. 1Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
1 Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le equivalenze terminologiche tra gli atti normativi dell’UE citati nella presente ordinanza e la presente ordinanza figurano nell’allegato 1 numero 1.
2 Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero di cui all’allegato 1 numero 2.
Art. 2Esclusione temporanea dal divieto d’importazione
Le merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, le condizioni d’importazione e la durata dell’esclusione dal divieto d’importazione sono indicate nell’allegato 2.
Art. 2aCondizioni specifiche per l’importazione riconosciute come equivalenti1
Le merci per la cui importazione da Stati terzi si applicano condizioni riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all’allegato 7 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20192 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) sono indicate nell’allegato 2a.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFAM del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5313).
- RS 916.201
Art. 3Misure contro organismi da quarantena potenziali1
Le misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali sono indicate nell’allegato 3.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAM del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 833).
Art. 4Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato1
Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di determinati organismi da quarantena potenziali di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC2 sono indicate nell’allegato 4.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAM del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 833).
- RS 916.201
Art. 5Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Allegati
- Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
- Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
- Merci per la cui importazione da Stati terzi si applicano condizioni specifiche riconosciute come equivalenti
- Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali
- Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.