Législation

Ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon)

OLConRS 916.171.1Non più in vigoreStato 01.01.201919 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2018 4435in vigore il 01.01.2019
    modificato: art. 2, 6, 10, 11
  • RU 2013 4267in vigore il 01.01.2014
    introdotto: art. 2 · modificato: art. 8, 10, 11, 14, 15, 18 · abrogato: art. 13

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Lista dei concimi e obbligo di notifica1–2
  2. Sezione 2: Esigenze generali3
  3. Sezione 3: Caratterizzazione4–12
  4. Sezione 4: …13
  5. Sezione 5Prescrizioni relative alla campionatura e all’analisi, limiti di tolleranza14–15
  6. Sezione 6: Disposizioni finali16–19

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visti gli articoli 4 capoverso 1, 7 capoverso 3, 14 capoverso 3, 19 capoverso 2, 21a capoverso 3, 23 capoverso 6 e 32 dell’ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi, ordina:

Sezione 1: Lista dei concimi e obbligo di notifica

Art. 1Lista dei concimi

I tipi di concime omologati per la messa in commercio giusta l’articolo 7 dell’ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi, con le rispettive denominazioni del tipo e le esigenze specifiche del tipo, sono menzionati nell’allegato 1.

Art. 2Deroghe all’obbligo di notifica

1

 Non soggiacciono all’obbligo di notifica secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi i concimi minerali e gli ammendanti del suolo che corrispondono a uno dei tipi di concime menzionati nell’allegato 1 parti 1, 2 e 5 numeri 1–6, nonché i concimi CE conformemente all’allegato 1.1

2

 I prodotti provenienti da impianti di fermentazione e compostaggio sono considerati notificati se l’Ufficio federale dell’agricoltura ha ricevuto una copia dell’autorizzazione d’esercizio cantonale.

3

 I concimi aziendali forniti direttamente o mediante un intermediario al consumatore finale da un’azienda con allevamento di animali da reddito non soggiacciono all’obbligo di notifica se sono registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 165f della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).
  2. RS 910.1
  3. Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

Sezione 2: Esigenze generali

Art. 3Esigenze generali

Oltre alle esigenze definite dall’allegato 1, i singoli tipi di concime devono adempiere le seguenti esigenze:

  1. a.

    ai concimi minerali semplici e composti non devono essere aggiunti elementi nutritivi di origine animale, vegetale o microbica;

  2. b.

    nei concimi organici e organo-minerali nonché negli ammendanti del suolo il materiale della sostanza organica contenente carbonio deve provenire dalla preparazione di materiale animale, vegetale o microbico. Ai concimi organo-minerali possono essere aggiunti anche microelementi, calcio, magnesio, sodio e zolfo.

  3. c.

    …

Sezione 3: Caratterizzazione

Art. 4Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    concime ottenuto da miscelazione: un concime ottenuto miscelando a secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche;

  2. b.

    concime in soluzione: un concime fluido esente da particelle solide;

  3. c.

    concime in sospensione: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;

  4. d.

    concime fogliare: un concime adatto per l’applicazione sulle foglie e per l’assunzione di elementi nutritivi attraverso le foglie.

Art. 5Indicazioni su peso e volume

Oltre alle indicazioni prescritte dall’ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi, su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate o, in caso di fornitura sfusa, sui documenti di accompagnamento, devono figurare le seguenti indicazioni su peso e volume:

  1. a.

    per i concimi solidi, il peso netto in chilogrammi; per i concimi imballati e i concimi in contenitori chiusi di peso superiore a 100 chilogrammi, anziché il peso netto possono essere indicati il peso lordo e la tara in chilogrammi;

  2. b.

    per i concimi fluidi, il peso netto in chilogrammi; può inoltre essere indicato il volume in litri o in metri cubi;

  3. c.

    per i concimi in forma gassosa, il peso netto in chilogrammi;

  4. d.

    per i concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio, il peso netto o il peso lordo e la tara in chilogrammi oppure il volume in litri o in metri cubi;

  5. e.

    per i concimi miscelati a base di torba, il volume in litri o in metri cubi.

Art. 6Indicazioni dei tenori1

1

 I tenori di componenti e additivi dei concimi vanno indicati in percentuale in massa; sono ammessi numeri con una cifra decimale, per i microelementi fino a quattro cifre decimali. È ammessa:

  1. a.

    per i concimi fluidi l’indicazione del tenore in grammi per litro o in chilogrammi per ettolitro;

  2. b.

    per i concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio l’indicazione del tenore in chilogrammi per metro cubo o in chilogrammi per tonnellata.

2

 Qualora non sia richiesto altrimenti, i tenori dichiarati si riferiscono alla merce usuale e non alla sostanza secca.

3

 I tenori relativi agli elementi nutritivi dei concimi devono essere indicati sia per esteso sia sotto forma di simboli conformemente alla tabella e all’ordine seguenti:

Sostanze

Simbolo

Azoto

N

Fosforo

P

Fosfato o anidride fosforica

P2O5

Potassio

K

Ossido di potassio

K2O

Calcio

Ca

Ossido di calcio

CaO

Carbonato di calcio

CaCO3

Magnesio

Mg

Ossido di magnesio

MgO

Carbonato di magnesio

MgCO3

Sodio

Na

Ossido di sodio

Na2O

Zolfo

S

Triossido di zolfo

SO3

Cloro

Cl

Boro

B

Cobalto

Co

Rame

Cu

Ferro

Fe

Manganese

Mn

Molibdeno

Mo

Zinco

Zn

Silicio

Si

Sostanza organica

SO

Sostanza secca

SS

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).

Art. 7Indicazioni relative agli ossidi

I macroelementi vanno indicati nelle forme seguenti:

  1. a.

    Il tenore di azoto totale può essere dichiarato e indicato soltanto in forma elementare (N).

  2. b.

    Il tenore di fosforo e potassio può essere dichiarato e indicato:

    1. 1.

      in forma elementare (P, K),

    2. 2.

      in forma ossidata (P2O5, K2O) o

    3. 3.

      in entrambe le forme.

  3. c.

    Il tenore di calcio, magnesio, sodio e zolfo può essere dichiarato e indicato:

    1. 1.

      in forma elementare (Ca, Mg, Na, S),

    2. 2.

      in forma ossidata (CaO, MgO, Na2O, SO3) o

    3. 3.

      in entrambe le forme.

  4. d.

    Nel calcolare il tenore in forma elementare o ossidata, la cifra dichiarata viene arrotondata al decimale più vicino. Sono applicabili i seguenti fattori di conversione:

Sostanze

Simbolo

Fattore

Risultato

Fosforo

P

× 2,291

P2O5

Fosfato o anidride fosforica

P2O5

× 0,436

P

Potassio

K

× 1,205

K2O

Ossido di potassio

K2O

× 0,830

K

Calcio

Ca

× 1,399

CaO

Calcio

Ca

× 2,479

CaCO3

Ossido di calcio (calce viva)

CaO

× 0,715

Ca

Ossido di calcio (calce viva)

CaO

× 1,785

CaCO3

Carbonato di calcio

CaCO3

× 0,400

Ca

Carbonato di calcio

CaCO3

× 0,561

CaO

Magnesio

Mg

× 1,658

MgO

Magnesio

Mg

× 3,472

MgCO3

Magnesio

Mg

× 4,951

MgSO4

Ossido di magnesio

MgO

× 0,603

Mg

Ossido di magnesio

MgO

× 2,092

MgCO3

Ossido di magnesio

MgO

× 2,985

MgSO4

Carbonato di magnesio

MgCO3

× 0,288

Mg

Carbonato di magnesio

MgCO3

× 0,478

MgO

Carbonato di magnesio

MgCO3

× 1,427

MgSO4

Solfato di magnesio

MgSO4

× 0,202

Mg

Solfato di magnesio

MgSO4

× 0,335

MgO

Solfato di magnesio

MgSO4

× 0,701

MgCO3

Sodio

Na

× 1,348

Na2O

Ossido di sodio

Na2O

× 0,742

Na

Zolfo

S

× 2,995

SO42-

Zolfo

S

× 2,498

SO3

Triossido di zolfo

SO3

× 0,400

S

Solfato

SO42-

× 0,334

S

Art. 8Indicazioni relative all’azoto1

1

 Le forme di azoto vanno indicate nelle forme e con le abbreviazioni seguenti:

  1. 1.

    Azoto totale

N

  1. 2.

    Azoto nitrico

NS

  1. 3.

    Azoto ammoniacale

NA

  1. 4.

    Azoto ureico

NU

  1. 5.

    Azoto cianamidico

NC

  1. 6.

    Crotonilidendiurea

NRc

  1. 7.

    Urea-formaldeide

NRf

  1. 8.

    Isobutilidendiurea

Nri

  1. 9.

    Azoto legato organicamente

NO o Norg

  1. 10.

    Azoto amminico

Nam

2

 Se raggiungono almeno l’1 per cento in massa, le forme di azoto secondo i numeri 1–5 per i concimi minerali composti designati come concimi CE devono essere dichiarate.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

Art. 9Indicazioni relative al fosforo

Per i concimi minerali e organo-minerali contenenti fosforo o fosfato, ai fini delle indicazioni concernenti solubilità, passaggio al setaccio e esigenze relative ai concimi CE va osservato quanto segue:

  1. a.

    le solubilità dell’anidride fosforica (indicata come P2O5 o P) e le loro abbreviazioni vanno indicate nel modo seguente:

1.

P2O5 e P solubili in acqua

PS

2.

P2O5 e P solubili in citrato ammonico neutro

PA

3.

P2O5 e P solubili in citrato ammonico neutro e in acqua

PS/PA

4.

P2O5 e P solubili unicamente in acidi minerali

P

5.

P2O5 e P solubili in citrato ammonico alcalino (Petermann)

PAp

6a.

P2O5 e P solubili in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del tenore dichiarato di P2O5 e P solubili in acido citrico al 2 %

PCj

6b.

P2O5 e P solubili in acido citrico al 2 %

PC

7.

P2O5 e P solubili in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del tenore dichiarato di P2O5 e P solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie)

PAj

8.

P2O5 e P solubili in acidi minerali, di cui almeno il 55 % del tenore dichiarato di P2O5 e P solubile in acido formico al 2 %

PF

9.

P2O5 e P solubili in acidi minerali, di cui almeno il 45 % del tenore dichiarato di P2O5 e P solubile in acido formico al 2 %, almeno il 20 % del tenore dichiarato di P2O5 e P solubile in acqua

PF/PS

10.

P2O5 e P solubili in acido citrico al 2 % e in citrato ammonico alcalino (Petermann)

PC/PAp

  1. b.

    Dal passaggio al setaccio deve risultare almeno la seguente finezza di macinazione:

Passaggio al
setaccio in %

Maglie
di … mm

Fosfato alluminocalcico

90

0,16

Fosfato termico

75

0,16

Fosfato naturale parzialmente solubile

90

0,16

Scorie Thomas

75

0,16

Fosfato naturale tenero

90

0,063

  1. c.

    Un concime minerale composto contenente fosfati designato come concime CE deve adempiere le indicazioni sui tenori e le esigenze menzionate di seguito:

Concime minerale composto con:

Alla denominazione del tipo deve essere aggiunta l’indicazione:

Indicazione
della solubilità (secondo lett. a)

Tenore minimo della solubilità
(in percentuale
in massa)

Non può contenere:

  1. a.

    meno del 2 % di P2O5I solubile in acqua

  2. b.

    2 % e più di P2O5II solubile in acqua

2


1, 3

Scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubile, fosfato naturale

Fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubile

«con fosfato naturale» o «con fosfato naturale parzialmente solubile»

1
3
4

2,5
5
2

Scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico

Fosfato
alluminocalcico

«con fosfato alluminocalcico»

1II

2
5III

Scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubile, fosfato naturale

Fosfato termico

«con fosfato termico»

5

Altri tipi
di fosfato

Scorie Thomas

«con scorie Thomas»

6a o 6b

Altri tipi
di fosfato

Fosfato naturale tenero

«con fosfato naturale tenero»

8

Altri tipi di fosfato

Fosfato naturale con una parte solubile in acqua

«con fosfato naturale con una parte solubile in acqua»

9

Solubilità 1:2 %

Altri tipi di fosfato

  1. I

    La parte di P2O5 solubile esclusivamente in acidi minerali non deve superare il 2 %.

  1. II

    Se il concime contiene esclusivamente fosfato alluminocalcico, può essere indicata soltanto la solubilità 7.

  1. III

    Dopo la deduzione della solubilità in acqua.

Art. 10Indicazioni relative agli elementi nutritivi secondari e ad altri componenti determinanti per il valore

1

 Il tenore di calcio, magnesio, sodio e zolfo può essere indicato, fatte salve disposizioni diverse alle singole voci dell’allegato 1, solo se raggiunge i seguenti tenori minimi:

  1. a.

    nei concimi minerali: 2 per cento di ossido di calcio o 1,4 per cento di calcio; 2 per cento di ossido di magnesio o 1,2 per cento di magnesio; 3 per cento di ossido di sodio o 2,2 per cento di sodio; 5 per cento di triossido di zolfo o 2 per cento di zolfo;

  2. b.

    nei concimi organici o organo-minerali: 2 per cento di ossido di calcio o 1,4 per cento di calcio; 1 per cento di ossido di magnesio o 0,6 per cento di magnesio; 1,5 per cento di ossido di sodio o 1,1 per cento di sodio; 2,5 per cento di triossido di zolfo o 1 per cento di zolfo.

2

 Per tutti gli ammendanti del suolo contenenti calcio e magnesio devono essere dichiarati il valore neutralizzante e il tenore di calcio, nonché il tenore di ossido di magnesio se questo è superiore al 3 per cento. Possono essere altresì indicati i tenori corrispondenti di magnesio, ossido di calcio e carbonati.1

3

 …2

4

 La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile. Devono essere indicate le materie prime della sostanza organica, per i concimi aziendali il tipo, l’origine (specie animale) e il trattamento, per la torba il grado di decomposizione e la quota approssimativa di sostanza organica.

5

 Per i tipi di concime menzionati nell’allegato 1 devono essere fornite le indicazioni prescritte nella colonna 7.

6

 Per i microrganismi devono essere indicati il genere e il tenore delle unità formanti colonie (UFC). Per i funghi è ammessa la dichiarazione del tenore in spore.3

7

 Le denominazioni generiche come «contiene enzimi» o «contiene microelementi» non sono ammesse.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).

Art. 11Prescrizioni per determinati concimi

1

 Nei concimi minerali composti, la denominazione del tipo è seguita dalle seguenti indicazioni:

  1. a.

    i simboli chimici degli elementi nutritivi secondari dichiarati, riportati fra parentesi, subito dopo i simboli chimici degli elementi nutritivi principali;

  2. b.

    i numeri che indicano il tenore degli elementi nutritivi principali. Il tenore degli elementi nutritivi secondari dichiarato si indica tra parentesi, subito dopo il tenore degli elementi nutritivi principali.

2

 I concimi minerali ottenuti da miscelazione devono essere caratterizzati in funzione della denominazione del tipo come «concimi ottenuti da miscelazione».

3

 Nei concimi minerali può essere indicato il tenore di cloro dichiarato.

4

 I concimi azotati fluidi e i concimi composti devono essere provvisti di un’indicazione concernente il corretto immagazzinamento ed in particolare la temperatura di stoccaggio e le misure per prevenire incidenti, comprese le indicazioni di pericolosità per le acque.

5

 Se vengono dichiarati microelementi, deve essere apposta la dicitura «con microelementi» o la preposizione «con», seguita dai nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chimico.1

6

 Per i concimi con microelementi contenenti più di un microelemento deve essere indicata la denominazione del tipo «miscela di microelementi», seguita dai nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chimico.2

7

 Per i concimi con microelementi devono essere fornite le seguenti indicazioni:

  1. a.

    se un microelemento è presente interamente o parzialmente in forma legata organicamente, il suo tenore nel concime deve essere dichiarato in percentuale in massa, immediatamente dopo l’indicazione del tenore solubile in acqua, usando la dicitura «chelato con …» o «… complessato con …». Nell’indicazione degli agenti chelanti o complessanti possono essere usate soltanto le denominazioni previste dall’allegato 1 parte 4;

  2. b.

    se un microelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l’intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata. Ciò non si applica per i concimi minerali composti e per i concimi organici e organo-minerali contenenti complessivamente meno del 2 per cento di uno o più microelementi;

  3. c.

    il prodotto, se non lascia residuo solido dopo la sua dissoluzione in acqua, può essere qualificato «solubile»;

  4. d.

    devono essere indicate l’epoca di applicazione (stadio della vegetazione; applicazioni ripetute; tecnica d’applicazione) e la dose per unità di superficie. I concimi devono portare la dicitura «Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi raccomandate, in particolar modo per quanto riguarda la protezione del suolo». Ciò non si applica per i concimi minerali composti e per i concimi organici e organo-minerali contenenti complessivamente meno del 2 per cento di uno o più microelementi.

8

 In caso di additivi per concimi, agenti compostanti, colture di microrganismi e prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno, non possono essere fornite indicazioni sui tenori di microelementi.

9

 Per i concimi che corrispondono a un tipo di concime e vengono pubblicizzati come additivi per concimi o agenti compostanti, deve essere indicato il tipo di concime.

10

 ...3

11

 Per i concimi minerali ottenuti dal riciclaggio con fosforo secondario deve essere indicata la solubilità del fosforo o del fosfato in citrato ammonico neutro (PA) e in acido citrico al 2 per cento (PC) e la denominazione deve essere completata indicando «con P secondario».4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).
  3. Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).

Art. 12Indicazioni supplementari

1

 Oltre alle indicazioni prescritte, sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso applicata o, in caso di fornitura sfusa, sui documenti di accompagnamento, possono figurare le indicazioni seguenti:

  1. a.

    la denominazione commerciale usuale;

  2. b.

    un marchio;

  3. c.

    per i concimi menzionati nell’allegato 1, le indicazioni consentite nella colonna 7;

  4. d.

    «concime CE» per i tipi di concime menzionati nell’allegato 1 e contrassegnati da un asterisco;

  5. e.

    la categoria secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi, a meno che essa sia obbligatoria.

2

 Per i concimi sono inoltre ammesse le seguenti denominazioni:

  1. a.

    «organico», qualora contengano almeno il 10 per cento di sostanza organica;

  2. b.

    «completamente organico», qualora contengano almeno il 50 per cento di sostanza organica, senza aggiunta di minerali estranei;

  3. c.

    «a basso tenore di cloro» qualora il tenore di cloro non sia superiore al 2,0 per cento;

  4. d.

    «esente da cloro» (senza cloro) qualora il tenore di cloro non sia superiore allo 0,1 per cento;

  5. e.

    «esente da calce» (senza calce) qualora contengano al massimo 2,0 per cento di calcio o di magnesio sotto forma di carbonato o di ossido di calcio, rispettivamente di ossido di magnesio;

  6. f.

    «fisiologicamente neutro» qualora contengano al massimo 2,0 per cento di sostanze ad azione basica;

  7. g.

    «completamente idrosolubile» qualora non contengano, nella più forte concentrazione raccomandata, alcun residuo non solubile in acqua fredda;

  8. h.

    «a basso tenore di biureto» qualora il tenore di biureto in un concime contenente azoto minerale non sia superiore allo 0,2 per cento;

  9. i.

    «a basso tenore di cadmio» qualora il tenore di cadmio non sia superiore a 25 mg per chilogrammo di fosforo.

Sezione 4: …

Art. 131

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

Sezione 5 Prescrizioni relative alla campionatura e all’analisi, limiti di tolleranza

Art. 14Prescrizioni relative alla campionatura e all’analisi

1

 Per i concimi minerali e i concimi con microelementi, le prescrizioni relative alla campionatura e all’analisi sono rette dal regolamento (CE) n. 2003/20031. Possono essere applicate anche altre prescrizioni relative alla campionatura e all’analisi che diano risultati equivalenti. Per tutti gli altri concimi possono essere applicati metodi che danno gli stessi risultati ottenuti con l’applicazione dei metodi di riferimento della Stazione federale di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon.2

2

 Per i concimi messi in commercio sotto forma di granulati, per le cui materie prime sono state fissate finezze di macinazione, la finezza di macinazione è determinata in base alla decomposizione dei granelli sotto l’influsso dell’umidità.

  1. Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ott. 2003 relativo ai concimi, GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1; modificato da regolamento (CE) n. 162/2007 della Commissione del 19 feb. 2007, GU L 51 del 20.2.2007, pag. 7; regolamento (CE) n. 1107/2008 della Commissione del 7 nov. 2008, GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 13; regolamento (CE) n. 1020/2009 della Commissione del 28 ott. 2009, GU L 282 del 29.10.2009, pag. 7; regolamento (UE) n. 137/2011 della Commissione del 16 feb. 2011, GU L 43 del 17.2.2011, pag. 1; regolamento (UE) n. 223/2012 della Commissione del 14 marzo 2012, GU L 75 del 15.3.2012, pag. 12; regolamento (UE) n. 463/2013 della Commissione del 17 maggio 2013, GU L 134 del 18.5.2013, pag. 1.
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

Art. 15Limiti di tolleranza

1

 Ad eccezione dei concimi aziendali, del compost e del digestato, in caso di differenze rispetto ai tenori e alle solubilità dichiarati sono applicabili i limiti di tolleranza menzionati nell’allegato 2.1

2

 Non è ammesso abusare sistematicamente dei limiti di tolleranza.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

1

 L’ordinanza del DFE del 28 febbraio 20011 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DFE sul libro dei concimi, OLCon).

2

 L’ordinanza dell’UFAG e dell’UFSP del 1° marzo 20012 concernente la lista dei tipi di concime di cui è autorizzata l’importazione (Lista dei concimi comune di UFAG e UFSP).

  1. [RU 2001 722]
  2. [RU 2001 996]

Art. 17Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata dall’allegato 3.

Art. 18Disposizione transitoria1

I concimi caratterizzati ed etichettati in base al diritto previgente possono essere messi in commercio fino al 31 dicembre 2015.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

Art. 19Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).