Législation

Ordinanza dell'UFAG del 28 ottobre 2015 sull'elenco dei vitigni

RS 916.140.1Non più in vigoreStato 15.07.20233 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 62 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura; visto l’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 2007 sul vino, ordina:

Art. 1Elenco dei vitigni

Al fine della coltivazione in Svizzera sono raccomandati i vitigni menzionati nell’elenco allegato.

Art. 3Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.07.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).