Art. 1Elenco dei vitigni
Al fine della coltivazione in Svizzera sono raccomandati i vitigni menzionati nell’elenco allegato.

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L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 62 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura; visto l’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 2007 sul vino, ordina:
Al fine della coltivazione in Svizzera sono raccomandati i vitigni menzionati nell’elenco allegato.
L’ordinanza del 17 gennaio 20071 sulle varietà di viti è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.07.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).