Législation

Ordinanza dell'UFAG del 26 novembre 2003 concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC)

OIMSCRS 913.211Non più in vigoreStato 27.04.202115 articoli

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  • RU 2020 5507in vigore il 01.01.2021
    modificato: art. 5, 7, 8 · abrogato: art. 11
  • RU 2018 4417in vigore il 01.01.2019
    abrogato: art. 6
  • RU 2013 3919in vigore il 01.01.2014
    introdotto: art. 4
  • RU 2007 6201in vigore il 01.01.2008
    modificato: art. 4, 7

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Calcolo del volume di lavoro per i provvedimenti individuali1–2
  2. Sezione 2Aliquote forfettarie per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie3
  3. Sezione 3Aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti4–7
  4. Sezione 3aIniziative collettive di produttori7a–7b
  5. Sezione 3bProgetti di sviluppo regionale
  6. Sezione 4Rimborso in caso di alienazione con utile8
  7. Sezione 5Condizioni per aliquote maggiorate nel caso di crediti d’investimento9–10
  8. Sezione 6...11
  9. Sezione 7Disposizioni finali12–13

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visti gli articoli 3 capoverso 3, 3a capoverso 2, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3, 18 capoverso 3, 19 capoversi 2, 7 e 8, 19e capoverso 3, 19f capoverso 5, 28a capoverso 2ter, 39 capoverso 1bis, 43 capoverso 5, 46 capoverso 2, 51 capoversi 2 e 6 nonché 60 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt); visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2 e 15 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC), ordina:

Sezione 1 Calcolo del volume di lavoro per i provvedimenti individuali

Art. 1Coefficienti supplementari per il calcolo delle unità standard di manodopera

I coefficienti supplementari per il calcolo delle unità standard di manodopera (USM) per attività aziendali particolari sono fissati nell’allegato 1.

Art. 2Criteri per la delimitazione delle aree a rischio

1

 La gestione di un’area della regione di montagna e collinare è a rischio, se è dato uno dei criteri di seguito indicati:

  1. a.

    domanda inesistente o scarsa di terreni da affittare con relativi canoni d’affitto bassi;

  2. b.

    aumento dei terreni incolti;

  3. c.

    aumento del sottobosco e del bosco.

2

 La sufficiente densità d’insediamento in un’area della regione di montagna e collinare è a rischio, se a lungo termine non è più assicurato il numero di abitanti necessario per mantenere un tessuto sociale o una comunità paesana. La valutazione del rischio avviene secondo la matrice di cui all’allegato 2.

Sezione 2 Aliquote forfettarie per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie

Art. 3

Le aliquote forfettarie dei costi aventi diritto ai contributi per il ripristino periodico di strade e di prosciugamenti agricoli sono fissate nell’allegato 3.

Sezione 3 Aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Art. 4Valutazione dell’ubicazione della superficie agricola utile

1

Se, nel quadro di provvedimenti individuali, la superficie agricola utile computabile, assicurata a lungo termine, è ubicata in diverse zone, per il calcolo degli aiuti agli investimenti sono presi in considerazione:1

  1. a.

    la zona che comprende più di due terzi della superficie agricola utile;

  2. b.

    il valore medio delle aliquote delle zone maggiormente interessate, se nessuna delle zone comprende più di due terzi della superficie agricola utile.

2

 Le superfici agricole utili di aziende tradizionalmente gestite su più livelli, ubicate a oltre 15 km dal centro aziendale, possono essere prese in considerazione solo in zone in cui è praticata la transumanza tradizionale.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6201).
  2. Introdotto dal n. I dell’O dell’UFAG del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3919).

Art. 5Graduazione degli aiuti agli investimenti e provvedimenti da sostenere1

Nell’allegato 4 sono fissati:

  1. a.

    le aliquote per i crediti d’investimento per l’aiuto iniziale;

  2. b.

    gli importi forfettari per i crediti d’investimento per edifici d’abitazione;

  3. c.

    gli importi forfettari per gli aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo;

  4. d.

    gli importi forfettari per gli aiuti agli investimenti per edifici alpestri;

  5. e.

    gli importi forfettari per i crediti d’investimento per edifici d’economia rurale per suini e pollame;

  6. f.

    i provvedimenti edilizi e le installazioni da sostenere tesi a conseguire obiettivi ecologici nonché ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio nonché le aliquote di contributo per tali provvedimenti e installazioni;

  7. g.

    i provvedimenti e le installazione di cui alla lettera f per cui è concesso un supplemento a tempo determinato, il rispettivo termine e l’importo del supplemento.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Art. 61

  1. Abrogato dal n. I dell’O dell’UFAG del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4417).

Art. 7Edifici di economia rurale collettivi

1

 Due o più aziende che costruiscono un edificio di economia rurale collettivo vengono sostenute finanziariamente se:

  1. a.

    la comunità è riconosciuta dal competente servizio cantonale;

  2. b.

    la comunità dispone di un volume di lavoro minimo espresso in USM secondo l’articolo 3 OMSt;

  3. c.

    ciascun socio gestisce un’azienda che adempie le esigenze di cui agli articoli 3, 4 e 12–34 dell’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti;

  4. d.

    viene concluso un contratto di collaborazione la cui durata minima corrisponde a 20 anni in caso di sostegno mediante contributi e alla durata del credito d’investimento in caso di sostegno unicamente mediante crediti d’investimento;

  5. e.

    ... .2

2

 Se un socio abbandona la comunità prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1 lettera d, gli aiuti agli investimenti devono essere rimborsati proporzionalmente se:

  1. a.

    la superficie restante è inferiore a quella presa in considerazione nel programma delle disposizioni computabile;

  2. b.

    il socio dimissionario non è sostituito da un nuovo socio che possiede una superficie almeno altrettanto grande; oppure

  3. c.

    è superato l’importo massimo per azienda di cui all’articolo 19 capoverso 4 OMSt.3

2bis

 Nel caso di edifici collettivi, per azienda si applica l’importo massimo secondo l’articolo 19 capoverso 4 OMSt, calcolando le unità di bestiame grosso (UBG) computabili e l’importo massimo degli aiuti agli investimenti proporzionalmente alla partecipazione delle singole aziende.4

3

 ...5

  1. RS 910.13
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6201).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).
  4. Introdotto dal n. I dell’O dell’UFAG del 31 ott. 2018 (RU 2018 4417). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).
  5. Abrogato dal n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Sezione 3a Iniziative collettive di produttori

Art. 7aConcessione del contributo

1

 Vengono accordati contributi in particolare per i costi di:

  1. a.

    accertamenti preliminari di aspetti legali, attuariali, economico-aziendali e di economia del lavoro;

  2. b.

    studi preliminari e confronti delle varianti per progetti d’investimento collettivi;

  3. c.

    istituzione di un’adeguata forma di cooperazione;

  4. d.

    accompagnamento specializzato per il consolidamento e l’ottimizzazione della comunità in ambito operativo, strategico e sociale per al massimo due anni dopo l’istituzione;

  5. e.

    fasi di sviluppo essenziali della comunità finalizzate alla riduzione dei costi di produzione.

2

 I contributi sono concessi sulla base di una bozza di progetto con stima dei costi.

Art. 7bPagamenti

1

 Per ciascuna iniziativa il Cantone può inoltrare all’UFAG una richiesta di pagamento parziale e di pagamento finale. L’importo minimo per pagamento parziale
è 10 000 franchi, tuttavia al massimo 80 per cento del contributo complessivo concesso.

2

 Con la richiesta di pagamento parziale e di pagamento finale devono essere comprovati i costi fatturati.

3

 La richiesta di pagamento finale deve essere inviata entro tre anni dalla concessione del contributo. Essa deve essere corredata di un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi.

Sezione 3b Progetti di sviluppo regionale

Art. 7c

    Nell’allegato 4a sono fissati:

  1. a.

    la riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per provvedimenti aventi diritto ai contributi soltanto nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale e le categorie di misure corrispondenti;

  2. b.

    la riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per provvedimenti che vengono integrati durante la fase di realizzazione.

Sezione 4 Rimborso in caso di alienazione con utile

Art. 81

I valori d’imputazione per il calcolo dell’utile sono fissati nell’allegato 5.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Sezione 5 Condizioni per aliquote maggiorate nel caso di crediti d’investimento

Art. 9Condizioni per progetti particolarmente innovativi

I progetti particolarmente innovativi di cui all’articolo 51 capoverso 2 OMSt adempiono in particolare le seguenti condizioni:

  1. a.

    Nell’area interessata è la prima volta che si adotta una simile soluzione (progetto pilota).

  2. b.

    Il progetto serve da modello.

  3. c.

    Le esigenze in materia di sostenibilità sono considerate in maniera superiore alla media.

Art. 10Condizioni per progetti difficilmente sopportabili

1

 I progetti difficilmente sopportabili di cui all’articolo 51 capoverso 2 OMSt adempiono in particolare le seguenti condizioni:

  1. a.

    I costi residui, paragonati a quelli di progetti simili, sono superiori alla media.

  2. b.

    I costi residui devono essere sopportati da un numero esiguo di interessati.

2

 Le bonifiche fondiarie sono difficilmente sopportabili se l’onere relativo ai costi residui dell’agricoltura supera i valori indicativi giusta l’allegato 6.

3

 La riparazione di danni causati dal maltempo può essere sempre classificata come progetto difficilmente sopportabile.

Sezione 6 ...

Art. 111

  1. Abrogato dal n. I dell’O dell’UFAG dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5507).

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 12Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19981 concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti è abrogata.

  1. [RU 1998 3114, 2000 238, 2001 3545]

Art. 13Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Allegati

  • Calcolo delle unità standard di manodopera
  • Matrice per la valutazione del rischio dell’insediamento
  • Costi aventi diritto ai contributi per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie
  • Graduazione degli aiuti agli investimenti e provvedimenti da sostenere
  • Riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per i progetti di sviluppo regionali
  • Valori computabili per il calcolo dell’utile
  • Progetti difficilmente sopportabili nel caso di bonifiche fondiarie

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 27.04.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).