Législation

Ordinanza dell'UFAG dell' 11 novembre 2020 sull'agricoltura biologica

RS 910.184In vigoreStato 01.04.20253 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visti gli articoli 23 capoverso 1, 23a capoverso 2 e 24 capoverso 6 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, ordina:

Art. 1Elenco dei Paesi

I prodotti biologici provenienti dai Paesi elencati con le rispettive specificazioni nell’allegato 1 possono essere commercializzati designandoli come prodotti biologici.

Art. 2Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti non compresi nell’elenco dei Paesi

Gli enti di certificazione e le autorità di controllo riconosciuti giusta l’articolo 23a capoverso 2 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica sono elencati nell’allegato 2.

Art. 3Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegati

  • Elenco dei Paesi
  • Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti non compresi nell’elenco dei Paesi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).