Art. 1Elenco dei Paesi
I prodotti biologici provenienti dai Paesi elencati con le rispettive specificazioni nell’allegato 1 possono essere commercializzati designandoli come prodotti biologici.

Nessun progetto di revisione in corso.
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visti gli articoli 23 capoverso 1, 23a capoverso 2 e 24 capoverso 6 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, ordina:
I prodotti biologici provenienti dai Paesi elencati con le rispettive specificazioni nell’allegato 1 possono essere commercializzati designandoli come prodotti biologici.
Gli enti di certificazione e le autorità di controllo riconosciuti giusta l’articolo 23a capoverso 2 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica sono elencati nell’allegato 2.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).