Législation

Ordinanza dell’UFAG del 28 ottobre 2025 concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2025

RS 910.132.81Stato 01.12.20253 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 87 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti, ordina:

Art. 1Coefficiente

Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione individuale per il 2025 ammonta a 0,1365.

Art. 2Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza dell’UFAG del 24 ottobre 20241 concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2024 è abrogata.

  1. [RU 2024 599]

Art. 3Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.12.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).