Art. 1Coefficiente
Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione individuale per il 2025 ammonta a 0,1365.

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L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 87 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti, ordina:
Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione individuale per il 2025 ammonta a 0,1365.
L’ordinanza dell’UFAG del 24 ottobre 20241 concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2024 è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.12.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).