Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visti gli articoli 11 capoverso 4 e 12 capoverso 4 dell’ordinanza del 17 aprile 1991 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna, ordina:
Art. 1Limiti di reddito
1 Il sussidio è accordato soltanto per abitazioni i cui abitanti hanno un reddito imponibile inferiore a 51 800 franchi giusta la legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta.
2 Il limite è aumentato di 2700 franchi per ogni figlio minorenne o non ancora professionalmente formato, al cui sostentamento provvede la famiglia o una persona sola.
- RS 642.11
Art. 2Limiti di sostanza
1 Il sussidio è accordato per abitazioni i cui abitanti hanno una sostanza non superiore a 154 500 franchi.
2 Il limite è aumentato di 18 200 franchi per ogni figlio minorenne o non ancora professionalmente formato, al cui sostentamento provvede la famiglia o una persona sola.
Art. 3Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 24 settembre 19931 concernente i limiti di reddito e di sostanza relativi al miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna è abrogata.
- [RU 1993 2889; 2012 3631]
Art. 4Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2024.