Législation

Ordinanza del DEFR del 25 marzo 2024 concernente i limiti di reddito e di sostanza relativi al miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna

RS 844.12Stato 01.05.20244 articoli

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Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visti gli articoli 11 capoverso 4 e 12 capoverso 4 dell’ordinanza del 17 aprile 1991 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna, ordina:

Art. 1Limiti di reddito

1

 Il sussidio è accordato soltanto per abitazioni i cui abitanti hanno un reddito imponibile inferiore a 51 800 franchi giusta la legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta.

2

 Il limite è aumentato di 2700 franchi per ogni figlio minorenne o non ancora professionalmente formato, al cui sostentamento provvede la famiglia o una persona sola.

  1. RS 642.11

Art. 2Limiti di sostanza

1

 Il sussidio è accordato per abitazioni i cui abitanti hanno una sostanza non superiore a 154 500 franchi.

2

 Il limite è aumentato di 18 200 franchi per ogni figlio minorenne o non ancora professionalmente formato, al cui sostentamento provvede la famiglia o una persona sola.

Art. 3Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 24 settembre 19931 concernente i limiti di reddito e di sostanza relativi al miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna è abrogata.

  1. [RU 1993 2889; 2012 3631]

Art. 4Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2024.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.05.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).