Législation

Ordinanza del DEFR del 24 novembre 2010 sull'indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni

RS 837.023.212In vigoreStato 01.01.20134 articoli

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Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 114a dell’ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione contro la disoccupazione, ordina:

Art. 1Base di calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità

1

 L’indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni è calcolata in base alla somma annua media dei risarcimenti loro addebitati nei due anni precedenti mediante decisioni passate in giudicato.

2

 Sono esclusi dal calcolo dell’indennità i risarcimenti per danni causati intenzionalmente, per inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o mediante reati.

Art. 2Ammontare dell’indennità

L’ammontare dell’indennità corrisponde al 75 per cento della somma dei risarcimenti di cui all’articolo 1 capoverso 1.

Art. 3Versamento

1

 L’ammontare dell’indennità versata ai singoli Cantoni è calcolato in base al numero di casi controllati dall’ufficio di compensazione nell’anno precedente (art. 83 cpv. 1 lett. c della L del 25 giu. 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione).

2

 L’indennità per il rischio di responsabilità relativa all’anno precedente è versata nel secondo trimestre dell’anno in corso.

  1. RS 837.0

Art. 4Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2013. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).