Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 34 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, ordina:
1 I beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria ricevono un’indennità di rincaro pari al 2,5 per cento della rendita finora versata; è fatto salvo il capoverso 2.
2 Per le rendite insorte a decorrere dal 1° gennaio 2023 e concernenti infortuni verificatisi dopo il 1° gennaio 2020, l’indennità di rincaro è fissata come segue:
Anno dell’infortunio | Indennità di rincaro in % della rendita |
|---|
2020 | 6,8 |
2021 | 5,8 |
2022 | 2,5 |
2023 | 0,8 |
2024 | 0,0 |
È considerato anno dell’infortunio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2:
- a.
per le rendite di cui all’articolo 24 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF): l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita;
- b.
per le rendite di cui all’articolo 31 capoverso 2 OAINF: l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita complementare.
- RS 832.202
L’ordinanza 23 del 16 novembre 20221 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria è abrogata.
- [RU 2022 694]
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.