Législation

Ordinanza 25 del 27 novembre 2024 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria

RS 832.205.27Stato 01.01.20254 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 34 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, ordina:

Art. 1

1

 I beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria ricevono un’indennità di rincaro pari al 2,5 per cento della rendita finora versata; è fatto salvo il capoverso 2.

2

 Per le rendite insorte a decorrere dal 1° gennaio 2023 e concernenti infortuni verificatisi dopo il 1° gennaio 2020, l’indennità di rincaro è fissata come segue:

Anno dell’infortunio

Indennità di rincaro in % della rendita

2020

6,8

2021

5,8

2022

2,5

2023

0,8

2024

0,0

Art. 2

È considerato anno dell’infortunio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2:

  1. a.

    per le rendite di cui all’articolo 24 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF): l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita;

  2. b.

    per le rendite di cui all’articolo 31 capoverso 2 OAINF: l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita complementare.

  1. RS 832.202

Art. 3

L’ordinanza 23 del 16 novembre 20221 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria è abrogata.

  1. [RU 2022 694]

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).