L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), visti gli articoli 49 capoverso 2, 50 capoversi 1 e 2 nonché 51 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal), ordina:
Art. 1Contenuto del rapporto di gestione1
Il rapporto di gestione deve contenere la chiusura contabile singola verificata secondo le disposizioni della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC), nella versione del 1° gennaio 20232, e, se lo prescrive il Codice delle obbligazioni3, il conto di gruppo verificato.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSP del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 715).
- Le raccomandazioni possono essere consultate gratuitamente e ottenute dietro pagamento presso Verlag SKV, Reitergasse 9, casella postale, 8021 Zurigo (
www.verlagskv.ch
).
- RS 220
Art. 2Conti annuali secondo il diritto in materia di vigilanza
1 Per la chiusura contabile secondo il diritto in materia di vigilanza si applicano le seguenti specifiche:
- a.
gli assicuratori devono applicare tutte le disposizioni della Swiss GAAP RPC1;
- b.
per gli investimenti di capitale a interesse fisso la valutazione deve essere effettuata secondo il valore di mercato;
- c.
non sono consentiti accantonamenti per i rischi inerenti agli investimenti di capitale;
- d.
non sono consentiti accantonamenti attuariali di compensazione e di sicurezza;
- e.
gli interessi maturati di investimenti di capitali a interessi fissi devono essere indicati esclusivamente nelle delimitazioni contabili attive;
- f.
gli immobili a uso proprio devono essere indicati esclusivamente come investimenti di capitale.
2 Le differenze tra la chiusura contabile secondo le disposizioni in materia di vigilanza e la chiusura contabile secondo gli statuti devono essere riportate in una tabella delle concordanze.
- Le raccomandazioni possono essere ottenute dietro pagamento presso Verlag SKV, Reitergasse 9, casella postale, 8021 Zurigo (
www.verlagskv.ch
).
Art. 3Piani contabili generali
I conti da utilizzare nel piano contabile generale sono stabiliti nell’allegato.
Art. 4Entrata in vigore
La presente ordinanza entra il vigore il 1° gennaio 2016.
Allegati
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.