Législation

Ordinanza del DFI del 1° luglio 2016 che stabilisce il contributo per la prevenzione generale delle malattie

RS 832.108In vigoreStato 01.01.20182 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie, ordina:

Art. 1Contributo

Il contributo annuo per la prevenzione generale delle malattie ammonta a 4,80 franchi per assicurato. Questo importo non sarà più aumentato almeno fino alla fine del 2024.

Art. 2Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).