Art. 1Contributo
Il contributo annuo per la prevenzione generale delle malattie ammonta a 4,80 franchi per assicurato. Questo importo non sarà più aumentato almeno fino alla fine del 2024.

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie, ordina:
Il contributo annuo per la prevenzione generale delle malattie ammonta a 4,80 franchi per assicurato. Questo importo non sarà più aumentato almeno fino alla fine del 2024.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).