Législation

Ordinanza del DFI del 28 novembre 2022 sulla determinazione dei tassi regionali di approvvigionamento per campo di specializzazione medica nel settore ambulatoriale

RS 832.107.1In vigoreStato 01.07.20254 articoli

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  • RU 2024 565atto di base Ordinanza del DFI sulla determinazione dei tassi regionali di approvvigionamento per campo di specializzazione medica nel settore ambulatorialein vigore il 01.07.2025
    modificato: art. 2, 3

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 3 capoverso 4 dell’ordinanza del 23 giugno 2021 sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale, ordina:

Art. 1Raggruppamento di titoli di perfezionamento in un campo di specializzazione medica

Il campo di specializzazione medicina interna generale comprende i seguenti titoli federali di perfezionamento:

  1. a.

    medico specialista nel settore medicina interna generale;

  2. b.

    medico generico;

  3. c.

    medico specialista nel settore medicina tropicale e medicina di viaggio.

Art. 2Definizione delle regioni

1

 Le regioni della categoria 1 corrispondono ai Cantoni.

2

 Le regioni della categoria 2 sono determinate nell’allegato 1.1

3

 Dopo un’aggregazione di Comuni, il territorio della regione della categoria 2 comprendente i Comuni precedenti l’aggregazione e definita nell’allegato 1 rimane invariato fintanto che il Comune risultante dalla nuova aggregazione non è attribuito a una regione definita nell’allegato 1 e i tassi di approvvigionamento per le regioni interessate non sono definiti nell’allegato 3.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 565).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 565).

Art. 3Tassi di approvvigionamento

1

 I tassi regionali di approvvigionamento sono determinati per ogni regione della categoria 1 e per ogni campo di specializzazione medica nell’allegato 2.1

2

 Per i seguenti campi di specializzazione i tassi regionali di approvvigionamento sono inoltre determinati per ogni regione della categoria 2:

  1. a.

    medicina interna generale;

  2. b.

    ginecologia e ostetricia;

  3. c.

    pediatria;

  4. d.

    psichiatria e psicoterapia.

3

 I tassi di approvvigionamento di cui al capoverso 2 sono elencati nell’allegato 3.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 565).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 565).

Art. 4Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Allegati

  • Regioni della categoria 2
  • Tassi di approvvigionamento delle regioni della categoria 1
  • Tassi di approvvigionamento delle regioni della categoria 2

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).