Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 3 capoverso 4 dell’ordinanza del 23 giugno 2021 sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale, ordina:
Art. 1Raggruppamento di titoli di perfezionamento in un campo di specializzazione medica
Il campo di specializzazione medicina interna generale comprende i seguenti titoli federali di perfezionamento:
- a.
medico specialista nel settore medicina interna generale;
- b.
- c.
medico specialista nel settore medicina tropicale e medicina di viaggio.
Art. 2Definizione delle regioni
1 Le regioni della categoria 1 corrispondono ai Cantoni.
2 Le regioni della categoria 2 sono determinate nell’allegato 1.1
3 Dopo un’aggregazione di Comuni, il territorio della regione della categoria 2 comprendente i Comuni precedenti l’aggregazione e definita nell’allegato 1 rimane invariato fintanto che il Comune risultante dalla nuova aggregazione non è attribuito a una regione definita nell’allegato 1 e i tassi di approvvigionamento per le regioni interessate non sono definiti nell’allegato 3.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 565).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 565).
Art. 3Tassi di approvvigionamento
1 I tassi regionali di approvvigionamento sono determinati per ogni regione della categoria 1 e per ogni campo di specializzazione medica nell’allegato 2.1
2 Per i seguenti campi di specializzazione i tassi regionali di approvvigionamento sono inoltre determinati per ogni regione della categoria 2:
- a.
medicina interna generale;
- b.
ginecologia e ostetricia;
- c.
- d.
psichiatria e psicoterapia.
3 I tassi di approvvigionamento di cui al capoverso 2 sono elencati nell’allegato 3.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 565).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 565).
Art. 4Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
Allegati
- Regioni della categoria 2
- Tassi di approvvigionamento delle regioni della categoria 1
- Tassi di approvvigionamento delle regioni della categoria 2
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.