Législation

Ordinanza del DFI del 20 marzo 2008 concernente i requisiti tecnici e grafici della tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA-DFI)

OTeA-DFIRS 832.105.1In vigoreStato 01.01.20226 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 3 capoverso 3 e 17 dell’ordinanza del 14 febbraio 2007 sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA), ordina:

Art. 1Dati per la fatturazione

La specifica dei dati per la fatturazione è contenuta nell’allegato 1.

Art. 2Dati di cui all’articolo 6 OTeA

La specifica dei dati di cui all’articolo 6 OTeA è contenuta nell’allegato 2.

Art. 3Dati per la consultazione online

La specifica dei dati per la consultazione online di cui all’articolo 15 OTeA è contenuta nell’allegato 3.

Art. 4Requisiti grafici della tessera d’assicurato

I requisiti grafici della tessera d’assicurato sono contenuti nell’allegato 4.

Art. 5Standard eCH-0064

Lo standard eCH-0064 del 4 feb. 2008 «Specifiche per il sistema della tessera d’assicurato» può essere ordinato presso l’Associazione eCH, Mainaustrasse 30, 8008 Zurigo, oppure presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione assicurazione malattia e infortunio, 3003 Berna, o può essere consultato all’indirizzo www.ech.ch (in lingua tedesca o francese).

Si applica lo standard eCH-0064 del 4 febbraio 2008 «Specifiche per il sistema della tessera d’assicurato», che definisce:

  1. a.

    i requisiti tecnici e i requisiti in materia di comunicazione della tessera d’assicurato;

  2. b.

    i requisiti concernenti il sistema operativo e il sistema dei dati della tessera di assicurato;

  3. c.

    i requisiti del certificato elettronico di fornitore di prestazioni di cui all’articolo 8 OTeA;

  4. d.

    la specifica della procedura di autenticazione e della procedura di autorizzazione tra la tessera d’assicurato e il certificato elettronico di fornitore di prestazioni di cui all’articolo 8 OTeA;

  5. e.

    i requisiti della gestione del PIN della tessera d’assicurato;

  6. f.

    i requisiti per la consultazione online di cui all’articolo 15 OTeA;

  7. g.

    i requisiti per l’uso della tessera d’assicurato nell’ambito delle prove pilota cantonali di cui all’articolo 16 OTeA.

Art. 6Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2008.

Allegati

  • In generale
  • In generale
  • Immissione dei dati per la ricerca (inputData)
  • In generale

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).