Art. 1Dati per la fatturazione
La specifica dei dati per la fatturazione è contenuta nell’allegato 1.

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Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 3 capoverso 3 e 17 dell’ordinanza del 14 febbraio 2007 sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA), ordina:
La specifica dei dati per la fatturazione è contenuta nell’allegato 1.
La specifica dei dati di cui all’articolo 6 OTeA è contenuta nell’allegato 2.
La specifica dei dati per la consultazione online di cui all’articolo 15 OTeA è contenuta nell’allegato 3.
I requisiti grafici della tessera d’assicurato sono contenuti nell’allegato 4.
Si applica lo standard eCH-0064 del 4 febbraio 2008 «Specifiche per il sistema della tessera d’assicurato», che definisce:
i requisiti tecnici e i requisiti in materia di comunicazione della tessera d’assicurato;
i requisiti concernenti il sistema operativo e il sistema dei dati della tessera di assicurato;
i requisiti del certificato elettronico di fornitore di prestazioni di cui all’articolo 8 OTeA;
la specifica della procedura di autenticazione e della procedura di autorizzazione tra la tessera d’assicurato e il certificato elettronico di fornitore di prestazioni di cui all’articolo 8 OTeA;
i requisiti della gestione del PIN della tessera d’assicurato;
i requisiti per la consultazione online di cui all’articolo 15 OTeA;
i requisiti per l’uso della tessera d’assicurato nell’ambito delle prove pilota cantonali di cui all’articolo 16 OTeA.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2008.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).