Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina la definizione delle strutture tariffali secondo l’articolo 43 capoverso 5 secondo periodo LAMal.

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 43 capoverso 5 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal), ordina:
La presente ordinanza disciplina la definizione delle strutture tariffali secondo l’articolo 43 capoverso 5 secondo periodo LAMal.
La struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia è definita secondo l’allegato.
L’ordinanza del 20 giugno 20141 sulla definizione e l’adeguamento delle strutture tariffali nell’assicurazione malattie è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).