Art. 1
La struttura degli insiemi di dati di cui all’articolo 59a capoverso 1 OAMal è definita nell’allegato 1.

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 59a capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal), ordina:
La struttura degli insiemi di dati di cui all’articolo 59a capoverso 1 OAMal è definita nell’allegato 1.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.06.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).