Législation

Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sull'utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro quale provvedimento nel settore della previdenza professionale per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 previdenza professionale)

RS 831.471Non più in vigoreStato 12.11.20202 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, ordina:

Art. 1Pagamento dei contributi dei lavoratori mediante la riserva dei contributidel datore di lavoro

1

 Il datore di lavoro può attingere alla riserva ordinaria dei suoi contributi per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale.

2

 Deve comunicare per scritto all’istituto di previdenza l’utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori. Non è necessario alcun cambiamento né del regolamento di previdenza né del contratto di affiliazione.

Art. 2Entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 12 novembre 2020 alle ore 00.00.

2

 Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 12.11.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).