Législation

Ordinanza del DFI del 6 novembre 2024 sui premi medi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

RS 831.309.1Stato 01.01.20264 articoli

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 54a capoverso 3 dell’ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; visto l’articolo 13 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 giugno 2021 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, ordina:

Art. 1Determinazione delle regioni di premi

Il premio medio cantonale o regionale da tenere in considerazione quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettera d della legge federale del 6 ottobre 20061 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera h della legge federale del 19 giugno 20202 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani è suddiviso secondo le regioni di premi previste dalla legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie (LAMal). Sono determinanti le regioni di premi stabilite dal DFI conformemente all’articolo 61 capoverso 2bis LAMal.

  1. RS 831.30
  2. RS 837.2
  3. RS 832.10

Art. 2Calcolo del premio medio

1

 Il premio medio è calcolato in base alla franchigia secondo l’articolo 103 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie.

2

 Per i bambini non è considerata alcuna franchigia.

  1. RS 832.102

Art. 3Importi dei premi medi

Gli importi dei premi medi sono fissati nell’allegato.

Art. 4Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Allegati

  • Importi dei premi medi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).