L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 34quater della Costituzione federale; visto la convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 1962, decreta:
Art. 1Rifugiati in Svizzera1
1 I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite ordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come anche alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione per l’invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Chiunque riceva una rendita deve adempiere personalmente alla condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera.
2 I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, come anche dell’assicurazione per l’invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima della data a contare dalla quale essi chiedono la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per un periodo di cinque anni.
- Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Secondo la stessa disposizione, i titoli marginali sono stati rimpiazzati dai titoli centrali.
Art. 22. Diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’AI1
1 I rifugiati che esercitano un’attività lucrativa ed hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima dell’invalidità, hanno pagato contributi.
2 Le persone senza attività lucrativa e i figli minorenni con domicilio e dimora abituale in Svizzera in qualità di rifugiati hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima dell’invalidità hanno risieduto ininterrottamente per almeno un anno in Svizzera. Hanno inoltre diritto a detti provvedimenti i minorenni con domicilio e dimora abituale in Svizzera che vi sono nati invalidi, oppure che vi risiedono ininterrottamente dalla nascita.
3 I figli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera se, immediatamente prima della loro nascita, la madre ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale decide in quale misura l’assicurazione invalidità debba assumere le spese causate dall’invalidità all’estero.
- Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
Art. 3Rifugiati all’estero1
1 I rifugiati che hanno lasciato la Svizzera ed hanno domicilio e dimora abituale in un Paese legato alla Svizzera da una convenzione sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, hanno gli stessi diritti dei cittadini di tale Paese riguardo alle rendite ordinarie versate dalle assicurazioni menzionate.
2 Ai rifugiati con domicilio e dimora abituale all’estero, cui non è applicabile il capoverso 1, possono essere rimborsati i contributi conformemente all’articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti2.
- Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
- RS 831.10
I disposti degli articoli 1 a 3 si applicano per analogia agli apolidi.
- Introdotto dal n. I del DF del 28 apr. 1972, in vigore dal 1° ott. 1972 (RU 1972 2148 2149; FF 1971 II 181).
Art. 4Entrata in vigore e esecuzione
1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore del presente decreto.
2 Le prestazioni dell’assicurazione invalidità e le rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti, sostitutive delle rendite d’invalidità, possono essere domandate, in virtù del presente decreto anche per il periodo che precede la sua entrata in vigore, ma solo da questa data decorrono i termini per la presentazione delle domande.
3 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione del presente decreto e ha la facoltà di sciogliere, quanto all’assicurazione vecchiaia e superstiti, la riserva svizzera all’articolo 24 capoversi 1 lettere a e b e 3 della convenzione del 28 luglio 19511 sullo statuto dei rifugiati.
4 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge federale del 17 giugno 18742 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
DCF dell’11 gen. 1963 (RU 1963 39).Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1963
- RS 0.142.30. Tale facoltà fu conferita al DPF (cpv. 2 del DCF dell’11 gen. 1963 – RU 1963 39).
- [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RS 161.1 art. 89 lett. b]