L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera c e 121a della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 2019, decreta:
La presente legge disciplina la partecipazione della Confederazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione.
- RS 142.20
Art. 2Contributo della Confederazione
1 La Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per lo svolgimento dei controlli versando loro un importo forfettario per ogni controllo effettuato.
2 L’importo forfettario è calcolato in modo da coprire la metà dei costi salariali determinati da un’attività di controllo efficiente.
3 Il Consiglio federale stabilisce l’entità dell’importo forfettario e le condizioni di versamento.
Art. 3Controlli ed esecuzione
1 I Cantoni provvedono affinché l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti sia sottoposto a un controllo adeguato.
2 Le autorità incaricate di controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell’economia un rapporto sulla loro attività di controllo.
3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione riguardanti:
- a.
il tipo e la portata dei controlli;
- b.
la collaborazione e lo scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità;
- c.
le competenze di inchiesta delle autorità incaricate dei controlli e la collaborazione dei datori di lavoro soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti.
Art. 4Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 811. Art. 5Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2023. Dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
DCF del 26 febbraio 2020.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2020