Législation

Legge federale del 27 settembre 2019 sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti (LPCA)

LPCARS 823.12Non più in vigoreStato 01.01.20205 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera c e 121a della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 2019, decreta:

Art. 1Oggetto

La presente legge disciplina la partecipazione della Confederazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione.

  1. RS 142.20

Art. 2Contributo della Confederazione

1

 La Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per lo svolgimento dei controlli versando loro un importo forfettario per ogni controllo effettuato.

2

 L’importo forfettario è calcolato in modo da coprire la metà dei costi salariali determinati da un’attività di controllo efficiente.

3

 Il Consiglio federale stabilisce l’entità dell’importo forfettario e le condizioni di versamento.

Art. 3Controlli ed esecuzione

1

 I Cantoni provvedono affinché l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti sia sottoposto a un controllo adeguato.

2

 Le autorità incaricate di controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell’economia un rapporto sulla loro attività di controllo.

3

 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione riguardanti:

  1. a.

    il tipo e la portata dei controlli;

  2. b.

    la collaborazione e lo scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità;

  3. c.

    le competenze di inchiesta delle autorità incaricate dei controlli e la collaborazione dei datori di lavoro soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti.

Art. 4Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 811.

...

Art. 5Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3

 La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2023. Dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

DCF del 26 febbraio 2020.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2020

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).