Législation

Ordinanza del DEFR del 26 novembre 2020 concernente l'assoggettamento di generi di professioni all'obbligo di annunciare i posti vacanti nel 2021

RS 823.111.3Non più in vigoreStato 01.01.20212 articoli

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Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 53a capoverso 3 dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento (OC), ordina:

Art. 1Generi di professioni soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti

Nei seguenti generi di professioni il valore soglia di cui all’articolo 53a capoverso 1 OC è considerato raggiunto o superato, ragion per cui si applica l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione:

Genere di professione

s.a.i.: senza altre indicazioni

Nomenclatura svizzera delle professioni2
(CH-ISCO-19)

Numero
di disoccupati

Numero
di persone attive

Tasso di disoccupazione

Dirigenti nei servizi di vendita e di marketing

1221

2518

40 765

6,2 %

Specialisti delle vendite nel settore tecnico (ad eccezione del settore ICT)

24331

467

8341

5,6 %

Sociologi, antropologi ed assimilati

26320

151

1790

8,5 %

Filosofi, storici e specialisti in
scienze politiche

26330

84

1610

5,2 %

Attori

26550

215

1603

13,4 %

Rappresentanti di commercio (ad esempio collaboratore del servizio esterno e specialista in vendita)

33220

1241

23 775

5,2 %

Organizzatori di conferenze e di eventi

33320

303

3658

8,3 %

Capi cuoco, capi cuoco sostituti e vicecapi cuoco

34340

362

5902

6,1 %

Tecnici dei centri di informazione; operatori di centrali telefoniche

4222+4223

599

5336

11,2 %

Portieri di albergo

42240

309

2079

14,8 %

Addetti all’informazione; addetti alla reception (compiti generali); addetti alla rilevazione e alle indagini di mercato; personale addetto all’informazione della clientela non classificato altrove

4225–4229

938

11 788

8,0 %

Cuochi

512

2561

46 833

5,5 %

Responsabili di servizio, impiegati
e addetti di ristorazione e baristi

513

5539

70 002

7,9 %

Supervisori e collaboratori di servizi di pulizia in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi

5151

1333

25 237

5,3 %

Agenti di sicurezza

54140

717

13 415

5,3 %

Muratori in cemento armato,
rifinitori ed assimilati

71140

664

4118

16,1 %

Operai addetti alla costruzione di strutture edili ed assimilati non classificati altrove (ad esempio costruttore di ponteggi e addetto alla costruzione di ponteggi)

71190

287

3594

8,0 %

Copritetti

71210

237

4765

5,0 %

Pavimentatori e posatori di
rivestimenti

71220

655

11 672

5,6 %

Gessatori, costruttori a secco

71230

861

8152

10,6 %

Installatori di impianti di isolamento (senza lattonieri isolatori)

71240+71241

524

5095

10,3 %

Imbianchini ed assimilati

71310

1269

20 230

6,3 %

Saldatori e tagliatori a fiamma

72120

179

2997

6,0 %

Lucidatori, levigatori e affilatori

72240

134

2331

5,8 %

Operatori in orologeria

73112

645

6449

10,0 %

Conduttori di macchinari di
lavanderia

81570

362

4587

7,9 %

Conducenti di automobili, furgoni
e motociclette (senza conducenti di mezzi pesanti)

83000+832

2049

36 777

5,6 %

Conduttori di macchinari per
movimento terra ed assimilati

8342

698

10 388

6,7 %

Conduttori di macchinari per la perforazione e il sollevamento (ad eccezione del trasporto a fune)

83431

263

4329

6,1 %

Conduttori di carrelli elevatori

83440

117

1500

7,8 %

Professioni non qualificate, s.a.i.; personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni e ai trasporti; addetti alla raccolta dei rifiuti e altre professioni non
qualificate;

90+93+96

13 746

118 705

11,6 %

Addetti alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi

91120

4967

71 662

6,9 %

Personale non qualificato addetto all’agricoltura, alle foreste e alla pesca

92

878

9989

8,8 %

Personale non qualificato addetto alla ristorazione

94

3089

22 206

13,9 %

  1. RS 142.20
  2. www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > 03 Lavoro e reddito > Nomenclature > Nomenclatura svizzera delle professioni CH-ISCO-19

Art. 2Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).