Art. 1Principio
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) riscuote emolumenti per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro.

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 49 capoverso 3 della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, ordina:
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) riscuote emolumenti per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.
La SECO fissa l’importo dell’emolumento in funzione del dispendio di tempo.
Le aliquote degli emolumenti sono le seguenti:
| fr. 200.– |
| fr. 400.– |
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| fr. 100.– |
Se la domanda di rilascio di un permesso è presentata in forma elettronica, gli emolumenti di cui al capoverso 2 lettera a si riducono del 25 per cento. 1
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca2 può adeguare le aliquote degli emolumenti al rincaro.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).