Législation

Ordinanza sugli emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro (OEm-LL)

OEm-LLRS 822.117In vigoreStato 01.01.20184 articoli

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1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 49 capoverso 3 della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, ordina:

Art. 1Principio

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) riscuote emolumenti per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro.

Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

RS 172.041.1

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.

Art. 3Calcolo degli emolumenti

1

 La SECO fissa l’importo dell’emolumento in funzione del dispendio di tempo.

2

 Le aliquote degli emolumenti sono le seguenti:

  1. a.

    rilascio di un permesso con un dispendio di tempo fino a un massimo di 3 ore

fr. 200.–

  1. rilascio di un permesso con un dispendio di tempo superiore a 3 ore

fr. 400.–

  1. b.

    modifica di un permesso con un dispendio di tempo fino a un massimo di 3 ore


fr.   50.–

  1. modifica di un permesso con un dispendio di tempo superiore a 3 ore

fr. 100.–

2bis

 Se la domanda di rilascio di un permesso è presentata in forma elettronica, gli emolumenti di cui al capoverso 2 lettera a si riducono del 25 per cento. 1

3

 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca2 può adeguare le aliquote degli emolumenti al rincaro.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3345).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

Art. 4Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).