Législation

Ordinanza del 30 marzo 2022 sulla sospensione del sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 e del sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS CoV-2 durante una manifestazione

RS 818.101.25Non più in vigoreStato 01.01.20237 articoli

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  • RU 2022 839atto di base Ordinanza sulla sospensione del sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 e del sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS‑CoV-2 durante una manifestazionein vigore il 01.01.2023
    introdotto: art. 7

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 60a capoverso 8 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp); visto l’articolo 3 capoverso 7 lettera a della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, ordina:

Art. 1Principio

L’esercizio dei seguenti sistemi, compreso il relativo software sui telefoni cellulari dei partecipanti (app SwissCovid), è sospeso:

  1. a.

    il sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 (sistema TP) secondo l’articolo 60a LEp e l’ordinanza del 24 giugno 20201 sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2;

  2. b.

    il sistema secondo l’ordinanza del 30 giugno 20212 su un sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione.

  1. . RU 2020 2553, 4733; 2021 144
  2. RU 2021 411 

Art. 2Componenti gestiti dalla Confederazione e dati ivi conservati

1

 L’Ufficio federale della sanità pubblica disattiva i seguenti componenti del sistema:

  1. a.

    il sistema di back end per la gestione dei dati relativi alla prossimità tra telefoni cellulari con app SwissCovid attiva;

  2. b.

    il sistema di back end per la gestione dei dati relativi alla partecipazione a manifestazioni;

  3. c.

    il sistema di gestione dei codici di attivazione delle segnalazioni di altri utenti (codici di attivazione) per i sistemi di cui alle lettere a e b.

2

 I dati trasmessi dall’app SwissCovid memorizzati in questi sistemi saranno distrutti, in particolare:

  1. a.

    le chiavi private dei partecipanti infetti;

  2. b.

    i codici d’identificazione delle manifestazioni;

  3. c.

    i codici di attivazione.

3

 Il sistema di collegamento per lo scambio delle chiavi private tra il sistema TP con un sistema estero corrispondente resta in funzione finché questo sarà necessario ai fini dell’adempimento degli impegni derivanti dai trattati internazionali da parte della Svizzera. Lo scambio di dati tra il sistema di back end per la gestione dei dati relativi alla prossimità e il sistema di collegamento sarà sospeso.

Art. 3App SwissCovid

1 I partecipanti che richiamano l’app SwissCovid ottengono un messaggio indicante che le funzioni sono state sospese e che non riceveranno più segnalazioni, né potranno più immettere codici di attivazione.

2

 Sono invitati a disinstallare l’app.

Art. 4Registro degli accessi

Alla memorizzazione e all’analisi dei registri degli accessi ai sistemi di cui all’articolo 2 capoverso 1, nonché all’elenco dei dati necessari per le informazioni di questi sistemi sono applicabili gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e l’ordinanza del 22 febbraio 20122 sul trattamento di dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione.

  1. RS 172.010
  2. RS 172.010.442

Art. 5Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

  1. a.

    l’ordinanza del 24 giugno 20201 sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2;

  2. b.

    l’ordinanza del 30 giugno 20212 su un sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione.

  1. [RU 2020 2553, 4733; 2021 144]
  2. [RU 2021 411]

Art. 6Modifica di un altro atto normativo

...1

  1. La mod. può essere consultata alla RU 2022 207.

Art. 7Entrata in vigore

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022 alle ore 00.00 e, fatto salvo il capoverso 2, ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

2

 Gli articoli 5 e 6 restano in vigore a tempo indeterminato.

3

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2024.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 839).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).