Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 19 dell’ordinanza del 29 aprile 2015 sulle epidemie (OEp), ordina:
1 La presente ordinanza disciplina quali osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano devono essere dichiarate da:
- a.
medici, ospedali e altre istituzioni pubbliche e private del settore sanitario;
- b.
- c.
autorità cantonali competenti;
- d.
conduttori di navi e piloti di aeromobili.
2 Essa stabilisce i contenuti della dichiarazione, i criteri, il momento, i termini, le modalità di dichiarazione e le modalità di trasmissione della dichiarazione.
Art. 2Dichiarazioni di referti clinici1
1 I referti clinici da dichiarare sono menzionati nell’allegato 1.
2 Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere, insieme alla dichiarazione del referto clinico, i seguenti dati personali:
- a.
- b.
numero GLN (Global Location Number), se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica;
- c.
numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- d.
indirizzo postale dell’azienda in cui lavorano;
- e.
numero d’identificazione delle imprese (IDI) e numero d’identificazione del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) dell’azienda in cui lavorano, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica.
3 Le istituzioni soggette all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere, insieme alla dichiarazione del referto clinico, i seguenti dati:
- a.
denominazione dell’istituzione, eventualmente del reparto e della funzione della persona dichiarante;
- b.
IDI e numero RIS dell’istituzione, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica;
- c.
nome e cognome della persona preposta a fornire informazioni (art. 12 cpv. 2 OEp);
- d.
numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- e.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 792).
Art. 3Dichiarazioni complementari di referti clinici
1 I referti clinici da dichiarare a titolo complementare sono menzionati nell’allegato 2.
2 Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere, oltre a quanto stabilito dal capoverso 1, anche i dati di cui all’articolo 2 capoversi 2 e 3.
Art. 4Dichiarazioni di referti delle analisi di laboratorio1
1 I referti delle analisi di laboratorio da dichiarare sono menzionati nell’allegato 3.
2 I laboratori soggetti all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere, insieme alla dichiarazione del referto delle analisi di laboratorio, i seguenti dati:
- a.
denominazione del laboratorio;
- b.
nome e cognome del capo laboratorio responsabile;
- c.
numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- d.
- e.
IDI e numero RIS del laboratorio.
3 Devono trasmettere, insieme alla dichiarazione del referto delle analisi di laboratorio, i seguenti dati sul medico committente:
- a.
- b.
- c.
numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- d.
indirizzo postale dell’azienda in cui lavora il medico committente;
- e.
IDI e numero RIS dell’azienda in cui lavora il medico committente.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 792).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 28 ott. 2020 (RU 2020 4493). Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 29 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 792).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 852).
Art. 5aDichiarazioni di referti epidemiologici1
1 I referti epidemiologici da dichiarare sono menzionati nell’allegato 5.
2 Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere, insieme alla dichiarazione del referto epidemiologico, i seguenti dati personali:
- a.
- b.
numero GLN, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica;
- c.
numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- d.
indirizzo postale dell’azienda in cui lavorano;
- e.
IDI e numero RIS dell’azienda in cui lavorano, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica.
3 Le istituzioni soggette all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere, insieme alla dichiarazione del referto epidemiologico, i seguenti dati:
- a.
denominazione dell’istituzione, eventualmente del reparto e della funzione della persona dichiarante;
- b.
IDI e numero RIS dell’istituzione, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica;
- c.
nome e cognome della persona preposta a fornire informazioni (art. 12 cpv. 2 OEp);
- d.
numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- e.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 1° nov. 2019 (RU 2019 3583). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 792).
Art. 6Dichiarazioni di osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica
1 Le autorità cantonali competenti nonché i conduttori di navi e i piloti di aeromobili devono dichiarare eventi quali casi di malattia, decesso o contaminazione insoliti, inaspettati o concentrati che indicano un pericolo per la salute pubblica in applicazione dello strumento decisionale di cui all’allegato 2 del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 20051 (RSI).
2 Devono trasmettere i seguenti dati:
- a.
- b.
denominazione dell’autorità o nome e cognome del conduttore della nave o del pilota dell’aeromobile;
- c.
numero di volo o di nave;
- d.
numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- e.
- RS 0.818.103
Art. 7Laboratorio soggetto all’obbligo di dichiarazione
1 È soggetto all’obbligo di dichiarazione il laboratorio che effettua la prima analisi.
2 Se dell’analisi è stato incaricato un laboratorio all’estero, all’obbligo di dichiarazione è soggetto il laboratorio committente.
Art. 8Criteri di dichiarazione1
I criteri specifici per l’agente patogeno utilizzati nelle dichiarazioni di referti clinici, le dichiarazioni complementari di referti clinici, le dichiarazioni di referti delle analisi di laboratorio e le dichiarazioni di referti epidemiologici sono elencati negli allegati 1–3 e 5.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 1° nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3583).
Art. 9Momento della dichiarazione
1 Un’osservazione deve essere dichiarata non appena sono soddisfatti i criteri di dichiarazione specifici per l’agente patogeno secondo l’allegato 1, 2, 3 o 5.1
2 Un’osservazione deve essere dichiarata anche se mancano alcuni dati sull’osservazione o sulla persona. I dati mancanti devono essere dichiarati il più presto possibile.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 1° nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3583).
Art. 10Termine di dichiarazione1
1 Un’osservazione deve essere dichiarata entro il termine specifico per l’agente patogeno secondo l’allegato 1, 2, 3 o 5. I termini di dichiarazione con indicazione delle ore valgono anche al di fuori dei giorni feriali.
2 Se il medico cantonale deve inoltrare una dichiarazione all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), valgono i seguenti termini:
- a.
per dichiarazioni di referti clinici, i termini specifici per gli agenti patogeni previsti nell’allegato 1;
- b.
per dichiarazioni complementari di referti clinici, una settimana;
- c.
per dichiarazioni di referti epidemiologici, i termini specifici per le osservazioni previsti nell’allegato 5.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 1° nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3583).
Art. 11Modalità di dichiarazione per referti clinici
1 I referti clinici devono essere dichiarati al medico cantonale del Cantone di domicilio o di dimora della persona interessata. Se il luogo di domicilio o di dimora della persona interessata non è noto, il referto deve essere dichiarato al medico cantonale del Cantone in cui è stata eseguita l’osservazione soggetta all’obbligo di dichiarazione.
2 L’allegato 1 stabilisce gli altri referti clinici che devono essere dichiarati direttamente all’UFSP.
3 Le dichiarazioni elettroniche devono essere inviate esclusivamente all’UFSP; quest’ultimo le inoltra senza indugio ai medici cantonali.
Art. 12Modalità di dichiarazione per referti delle analisi di laboratorio1
1 I referti delle analisi di laboratorio devono essere dichiarati all’UFSP in formato elettronico secondo le direttive dell’UFSP. L’UFSP trasmette i referti senza indugio al medico cantonale del Cantone di domicilio o di dimora della persona interessata tramite il sistema d’informazione di cui all’articolo 60 della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie (LEp). Se il luogo di domicilio o di dimora della persona interessata non è noto, il referto deve essere dichiarato al medico cantonale del Cantone in cui è stata eseguita l’osservazione.
2 I referti delle analisi di laboratorio di campioni ambientali devono essere dichiarati all’UFSP e contemporaneamente al medico cantonale del Cantone in cui è avvenuto il prelievo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 632).
- RS 818.101
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 852).
Art. 13aModalità di dichiarazione per referti epidemiologici1
1 I referti epidemiologi devono essere dichiarati al medico cantonale del Cantone in cui risiede il medico o ha sede l’ospedale o l’istituzione sanitaria pubblica o privata che ha eseguito l’osservazione.
2 Le dichiarazioni elettroniche devono essere inviate esclusivamente all’UFSP; quest’ultimo le inoltra senza indugio ai medici cantonali.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 1° nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3583).
Art. 14Modalità di dichiarazione per osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica
1 Se il conduttore di una nave effettua un’osservazione che indica un pericolo per la salute pubblica, ne informa il gestore dell’impianto portuale. Il gestore dell’impianto portuale inoltra la dichiarazione al medico cantonale competente. Quest’ultimo ne informa l’UFSP.
2 Se il pilota di un aeromobile del traffico aereo commerciale internazionale effettua un’osservazione che indica un pericolo per la salute pubblica, ne informa il servizio di controllo del traffico aereo. Il servizio di controllo del traffico aereo inoltra la dichiarazione all’esercente dell’aeroporto e al medico aeroportuale di confine competente. Quest’ultimo ne informa l’UFSP. L’UFSP ne informa il medico cantonale.
Art. 15Strumenti di dichiarazione1
1 I referti clinici secondo l’allegato 1 devono essere trasmessi per posta, corriere o fax mediante i formulari messi a disposizione dall’UFSP oppure per via elettronica nel sistema designato dall’UFSP.
2 I referti delle analisi di laboratorio secondo l’allegato 3 devono essere trasmessi per via elettronica tramite il sistema designato dall’UFSP.
3 I referti clinici e delle analisi di laboratorio che secondo gli allegati 1 e 3 devono essere dichiarati entro due ore vanno comunicati telefonicamente.
4 I conduttori di navi e i piloti di aeromobili del traffico aereo commerciale internazionale devono utilizzare per la dichiarazione della loro osservazione lo strumento di comunicazione più efficiente a loro disposizione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 632).
Art. 16Verifica dei contenuti delle dichiarazioni
Se necessario, ma almeno una volta all’anno, l’UFSP verifica in collaborazione con i medici cantonali i contenuti delle dichiarazioni dal punto di vista della necessità e dell’opportunità.
Art. 17Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFI del 13 gennaio 19991 concernente le dichiarazioni di medici e laboratori è abrogata.
- [RU 1999 1100, 2003 5205, 2006 105, 2013 3847]
Art. 18Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Allegati
- Dichiarazioni di referti clinici
- Dichiarazioni complementari di referti clinici
- Dichiarazioni di referti delle analisi di laboratorio
- Dichiarazioni di referti epidemiologici
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.