Art. 1Divieto di importazione di determinate derrate alimentari non sicure
L’importazione delle derrate alimentari elencate nell’allegato è vietata.

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L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 39 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari, ordina:
L’importazione delle derrate alimentari elencate nell’allegato è vietata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2020.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).