Législation

Ordinanza dell'USAV del 28 gennaio 2016 sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

RS 817.026.2Non più in vigoreStato 15.03.202214 articoli

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  • RU 2022 126in vigore il 15.03.2022
    modificato: art. 2, 3 · introdotto: art. 9c
  • RU 2019 3529in vigore il 14.11.2019
    modificato: art. 8 · introdotto: art. 9b
  • RU 2017 6513in vigore il 01.12.2017
    introdotto: art. 9a

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto lʼarticolo 86 capoverso 2 dellʼordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Art. 1Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza si applica alle derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone.

2

 Sono fatti salvi le derrate alimentari che sono state raccolte o trasformate prima dell’11 marzo 2011.

3

 All’importazione di derrate alimentari che sono di origine animale o contengono una parte di derrate alimentari di origine animale, e sono originarie o provengono dal Giappone, si applicano le disposizioni particolari dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

  1. RS 916.443.106

Art. 2Valori massimi1

Regolamento di esecuzione 2021/1533 della Commissione, del 17 settembre 2021, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, GU L 330 del 20 settembre 2021, pag. 72.

Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere immesse sul mercato solo se non superano i valori massimi riportati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022 (RU 2022 126).

Art. 3Certificato ufficiale1

1

 Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 elencate nell’allegato o contenenti per oltre il 50 per cento tali prodotti possono essere importate in Svizzera soltanto se accompagnate da un certificato ufficiale secondo l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/15332.

2

 Il certificato ufficiale attesta che i prodotti sono conformi al diritto giapponese applicabile e non superano i livelli massimi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533.

3

 Deve essere compilato in base alle istruzioni di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533.

4

 Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.

5

 Deve essere firmato da un rappresentante autorizzato:

  1. a.

    dell’autorità giapponese competente; o

  2. b.

    da un ente autorizzato dall’autorità giapponese competente, sotto la responsabilità e la supervisione di quest’ultima.

6

 Se al certificato ufficiale deve essere allegato un rapporto d’analisi secondo l’articolo 4, la persona autorizzata secondo il capoverso 5 lettera a deve confermare che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi secondo l’articolo 2.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022 (RU 2022 126).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’articolo 2.

Art. 4Rapporto d’analisi

Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022 (RU 2022 126). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Per le derrate alimentari di cui all’allegato della presente ordinanza, al certificato ufficiale deve essere allegato un rapporto d’analisi sul tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137.

Art. 5Codificazione della partita

1

 Su ogni partita di una derrata alimentare secondo l’articolo 3 capoverso 1 deve essere apposto un codice di identificazione.

2

 Il codice deve essere riportato sul certificato ufficiale, se del caso sul rapporto che riassume i risultati del campionamento e dell’analisi.

Art. 6Notifica agli uffici doganali

Le partite contenenti derrate alimentari secondo l’articolo 3 capoverso 1 devono essere notificate all’ufficio doganale interessato.

Art. 7Attività di controllo nell’ambito dell’importazione e della liberazione di una partita

1

 I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:

  1. a.

    un esame sistematico dei documenti per ogni partita di cui all’articolo 3 capoverso 1;

  2. b.

    un esame della merce a campione e un controllo d’identità, comprese le analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio 134 e cesio 137.

2

 È responsabile per la liberazione della partita:

  1. a.

    l’ufficio doganale se è stato effettuato solo un esame sistematico dei documenti e l’azienda del settore alimentare o un suo rappresentante ha presentato all’ufficio doganale tutti i documenti che sono richiesti da questa ordinanza;

  2. b.

    l’organo esecutivo cantonale quando oltre all’esame sistematico dei documenti sono stati effettuati un esame della merce a campione e un controllo d’identità secondo il capoverso 1 lettera b; una partita è liberata soltanto se dall’esame della merce risulta che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo 2.

Art. 8Emolumenti1

RS 817.042

Gli emolumenti per l’esame della merce sono retti dagli articoli 108–112 dellʼordinanza del 16 dicembre 2016 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 12 nov. 2019, in vigore dal 14 nov. 2019 (RU 2019 3529).

Art. 9Disposizione transitoria

Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se:

  1. a.

    hanno lasciato il Giappone prima del 1° febbraio 2016; oppure

  2. b.

    sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 9aDisposizione della modifica del 29 novembre 20171

Le derrate alimentari di cui allʼarticolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se:

  1. a.

    hanno lasciato il Giappone prima del 1° dicembre 2017; oppure

  2. b.

    sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dellʼentrata in vigore della presente ordinanza.

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 29 nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6513).

Art. 9bDisposizione transitoria della modifica del 12 novembre 20191

Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se:

  1. a.

    hanno lasciato il Giappone prima del 14 novembre 2019; oppure

  2. b.

    sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

  1. Introdotto n. I dell’O dell’USAV del 12 nov. 2019, in vigore dal 14 nov. 2019 (RU 2019 3529).

Art. 9cDisposizione transitoria della modifica del 14 febbraio 20221

Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se:

  1. a.

    hanno lasciato il Giappone prima del 15 marzo 2022; oppure

  2. b.

    sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022 (RU 2022 126).

Art. 10Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2011 1295, 1569; 2012 455, 2333, 3865, 6321; 2013 1721; 2014 789]

L’ordinanza dell’USAV del 30 marzo 2011 sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone è abrogata.

Art. 11Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 30 gennaio 2016.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.03.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).