Art. 1Elenco dei Paesi per la carne bovina
L’allegato 1 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei bovini della specie Bos taurus con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 36 capoverso 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:
L’allegato 1 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei bovini della specie Bos taurus con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.
L’allegato 2 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei suini con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.
L’allegato 3 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei polli e dei tacchini con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.
L’allegato 4 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle rane con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.
L’allegato 5 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle vacche con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.
L’allegato 6 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle galline domestiche (Gallus gallus domesticus) con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.
Il DFI può aggiungere a un elenco un Paese che ne abbia fatto richiesta motivata. Nella sua richiesta, il Paese deve dimostrare che la sua legislazione vieta i metodi di produzione di cui all’allegato 2 ODerr.
Gli elenchi vengono verificati ogni due anni. Un Paese figurante in tali elenchi che non vieti più i metodi di produzione di cui all’allegato 2 ODerr, viene stralciato dal pertinente elenco.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).