Législation

Ordinanza del DFI del 28 maggio 2025 concernente gli elenchi dei Paesi secondo l’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Ordinanza sugli elenchi dei Paesi per le derrate alimentari)

RS 817.022.81Stato 01.07.20258 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 36 capoverso 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Art. 1Elenco dei Paesi per la carne bovina

L’allegato 1 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei bovini della specie Bos taurus con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.

Art. 2Elenco dei Paesi per la carne suina

L’allegato 2 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei suini con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.

Art. 3Elenco dei Paesi per la carne di pollo e di tacchino

L’allegato 3 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei polli e dei tacchini con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.

Art. 4Elenco dei Paesi per le cosce di rana

L’allegato 4 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle rane con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.

Art. 5Elenco dei Paesi per il latte vaccino

L’allegato 5 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle vacche con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.

Art. 6Elenco dei Paesi per le uova di gallina domestica

L’allegato 6 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle galline domestiche (Gallus gallus domesticus) con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.

Art. 7Aggiornamento degli elenchi dei Paesi

1

 Il DFI può aggiungere a un elenco un Paese che ne abbia fatto richiesta motivata. Nella sua richiesta, il Paese deve dimostrare che la sua legislazione vieta i metodi di produzione di cui all’allegato 2 ODerr.

2

 Gli elenchi vengono verificati ogni due anni. Un Paese figurante in tali elenchi che non vieti più i metodi di produzione di cui all’allegato 2 ODerr, viene stralciato dal pertinente elenco.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

Allegati

  • Elenco dei Paesi per la carne bovina (Bos taurus)
  • Elenco dei Paesi per la carne suina
  • Elenco dei Paesi per la carne di pollo e di tacchino
  • Elenco dei Paesi per le cosce di rana
  • Elenco dei Paesi per il latte vaccino
  • Elenco dei Paesi per le uova di gallina domestica (Gallus gallus domesticus)

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).