Législation

Ordinanza del DFI del 27 maggio 2020 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)

ODerrGMRS 817.022.51In vigoreStato 01.08.202618 articoli

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 31 capoversi 6 e 7, 32 capoverso 2, 33 capoverso 4, 34 capoverso 2 e 37 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    la procedura di autorizzazione concernente le derrate alimentari che sono organismi geneticamente modificati (OGM), li contengono o sono stati ricavati da essi (prodotti OGM);

  2. b.

    le condizioni alle quali i prodotti OGM vegetali non autorizzati sono tollerati;

  3. c.

    quali prodotti OGM che sono autorizzati da un’autorità estera in una procedura paragonabile a quella prevista dall’articolo 17 ODerr possono essere immessi sul mercato senza autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV);

  4. d.

    la speciale caratterizzazione e la pubblicità dei prodotti OGM;

  5. e.

    l’obbligo di documentazione dei prodotti OGM;

  6. f.

    la separazione del flusso di merci per prodotti che sono OGM o che li contengono.

Art. 2Domanda di autorizzazione

1

 La domanda di autorizzazione di un prodotto OGM deve essere presentata all’USAV in una lingua ufficiale o in inglese.

2

 La domanda deve contenere i seguenti dati:

  1. a.

    le indicazioni di cui all’allegato 1;

  2. b.

    eventuali autorizzazioni e valutazioni di autorità estere;

  3. c.

    le indicazioni di cui all’articolo 28 dell’ordinanza del 10 settembre 20081 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

3

 L’USAV può esigere documenti supplementari oppure, d’intesa con il richiedente, procurarseli a spese di quest’ultimo.

  1. RS 814.911

Art. 3Esame della documentazione

1

 L’USAV esamina la domanda e stila un rapporto. Tiene conto delle valutazioni delle autorità estere se queste hanno applicato una procedura comparabile a quella prevista dall’ODerr e dalla presente ordinanza.

2

 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) valuta la domanda quanto agli aspetti rientranti nel suo ambito di competenza. Questa valutazione viene integrata nel rapporto dell’USAV.

Art. 4Rilascio e revoca dell’autorizzazione

1

 L’USAV rilascia l’autorizzazione se il prodotto OGM soddisfa i requisiti di cui all’articolo 31 capoverso 2 ODerr.

2

 La durata dell’autorizzazione è fissata a dieci anni. Su domanda, l’autorizzazione può essere rinnovata. Essa si estingue se non è presentata domanda di rinnovo prima della scadenza del periodo di autorizzazione.

3

 L’autorizzazione è rinnovata a condizione che non sia necessaria una nuova valutazione in base alle nuove conoscenze scientifiche.

4

 L’autorizzazione è revocata quando non sono più soddisfatte le condizioni in base alle quali essa è stata rilasciata, in particolare se:

  1. a.

    il titolare dell’autorizzazione viola in modo grave gli oneri legati all’autorizzazione;

  2. b.

    vi è il sospetto fondato che il prodotto OGM autorizzato possa rappresentare un pericolo per la salute o l’ambiente.

Art. 5Obbligo di notifica

Il titolare dell’autorizzazione deve notificare senza indugio all’USAV le nuove conoscenze concernenti possibili pericoli per la salute o l’ambiente derivanti dal prodotto OGM.

Art. 6Tolleranza

1

 Sono tollerate senza autorizzazione quantità minime di derrate alimentari che sono piante geneticamente modificate, contengono tali piante o sono state ottenute da esse se:

  1. a.

    le quantità non superano lo 0,5 per cento in massa con riferimento all’ingrediente;

  2. b.

    il pubblico ha accesso a procedure di documentazione e a materiali di riferimento appropriati; e

  3. c.

    è adempiuta una delle seguenti condizioni:

    1. 1.

      una valutazione effettuata dall’USAV in base allo stato attuale della scienza ha permesso di escludere un pericolo per la salute,

    2. 2.

      le quantità di derrate alimentari che sono piante geneticamente modificate, contengono tali piante o sono state ottenute da esse sono state giudicate idonee all’impiego in derrate alimentari da un’autorità estera nell’ambito di una procedura comparabile a quella prevista dall’ODerr e dalla presente ordinanza.

2

 Se si tratta di tollerare quantità minime di derrate alimentari che sono piante geneticamente modificate o contengono tali piante, la tolleranza presuppone inoltre che una valutazione effettuata dall’UFAM permetta di escludere, in base allo stato attuale della scienza, un pericolo per l’ambiente. Entro 30 giorni, l’UFAM invia il suo parere all’USAV.

3

 L’USAV può limitare o vincolare a condizioni la tolleranza di prodotti di cui ai capoversi 1 e 2.1

4

 Nell’allegato 2 sono elencati i materiali geneticamente modificati che sono tollerati conformemente al capoverso 1 nelle derrate alimentari.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 844).

Art. 7Prodotti OGM esteri che possono essere immessi sul mercato senza autorizzazione dellʼUSAV

I prodotti OGM che possono essere immessi sul mercato svizzero senza autorizzazione dell’USAV sono elencati nell’allegato 3.

Art. 8Caratterizzazione

1

 Le derrate alimentari che sono prodotti OGM devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da X1 geneticamente modificato» o «ottenuto da X modificato con tecnologia genetica».

2

 I coadiuvanti tecnologici che sono prodotti OGM e sono consegnati come tali devono essere contrassegnati con una menzione secondo il capoverso 1.

3

 Le derrate alimentari che contengono microorganismi geneticamente modificati impiegati per fini tecnologici devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da Y2 geneticamente modificato» o «ottenuto da Y modificato con tecnologia genetica». Se sono consegnati come tali, i microrganismi devono essere contrassegnati con la menzione «geneticamente modificato» o «modificato con tecnologia genetica».

4

 La menzione deve figurare nell’elenco degli ingredienti, tra parentesi, immediatamente dopo il nome dell’ingrediente, della sostanza o del microrganismo corrispondente. Nel caso in cui non vi sia un elenco degli ingredienti, la menzione deve figurare accanto alla denominazione specifica del prodotto.

5

 Se un ingrediente o una sostanza figura già nell’elenco degli ingredienti o nella denominazione specifica come «ottenuto da X», la menzione può essere abbreviata in «geneticamente modificato» o «modificato con tecnologia genetica».

6

 Se devono essere contrassegnati più ingredienti o sostanze, la menzione «geneticamente modificato» o «modificato con tecnologia genetica» può essere riportata in una nota in calce all’elenco degli ingredienti. Le indicazioni figuranti nella nota devono essere stampate in caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei caratteri dell’elenco degli ingredienti.

7

 Si può omettere la menzione della presenza di materiale che è OGM, contiene OGM o è stato ottenuto da OGM se:

  1. a.

    nessun ingrediente contiene tale materiale in misura superiore allo 0,9 per cento in massa (ad eccezione dei microorganismi di cui al cpv. 3); e

  2. b.

    si può dimostrare che sono state adottate misure adeguate per evitare la presenza di tale materiale nell’ingrediente.

8

 Si può omettere la menzione nel caso di derrate alimentari che sono state ottenute secondo il metodo descritto all’articolo 31 capoverso 4 ODerr.

9

 Non sono ammesse menzioni diverse da quelle del presente articolo. È eccettuata la menzione di cui all’articolo 13 paragrafo 1 lettera b del regolamento (CE) n. 1829/20033 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

  1. X = nome dell’organismo geneticamente modificato.
  2. Y = nomi dei microorganismi geneticamente modificati.
  3. Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2008, GU L 97 del 9.4.2008, pag. 64.

Art. 9Documentazione

1

 Dalla documentazione di cui all’articolo 33 ODerr deve risultare quanto segue:

  1. a.

    che la derrata alimentare è un prodotto OGM;

  2. b.

    la designazione degli OGM contenuti nella derrata alimentare;

  3. c.

    l’indicazione della partita, sempreché sia richiesta in virtù dell’articolo 19 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente le informazioni sulle derrate alimentari; e

  4. d.

    nomi e indirizzi delle persone che consegnano il prodotto OGM e delle persone che lo ricevono.

2

 La designazione dell’OGM deve essere fatta mediante l’identificatore unico di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 65/20042. In mancanza di tale identificatore unico, la designazione va fatta mediante la specificazione dell’identità degli organismi, tenendo conto delle proprietà e delle caratteristiche rilevanti.

3

 L’USAV può, mediante ordinanza, designare in modo più preciso le derrate alimentari soggette all’obbligo di documentazione e disciplinare le modalità della documentazione.

  1. RS 817.022.16
  2. Regolamento (UE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati, versione della GU L 10 del 16.01.2004, pag. 5.

Art. 10Durata della conservazione

Chiunque consegna o riceve la documentazione deve conservarla per cinque anni a partire dalla data di consegna.

Art. 11Separazione del flusso di merci

Chiunque utilizza derrate alimentari che sono o contengono OGM deve disporre, per garantire la separazione del flusso di merci secondo l’articolo 34 ODerr, di un adeguato sistema di garanzia della qualità che preveda segnatamente:

  1. a.

    l’individuazione di punti lungo il flusso di merci nellʼimpiego di derrate alimentari nei quali possono verificarsi mescolamenti indesiderati;

  2. b.

    la definizione di principi e misure volte a evitare mescolamenti indesiderati nei punti di cui alla lettera a;

  3. c.

    l’esecuzione delle misure;

  4. d.

    la verifica regolare dell’idoneità del sistema;

  5. e.

    l’adeguata formazione delle persone incaricate dell’esecuzione delle misure;

  6. f.

    la documentazione dei principi e delle misure di cui alle lettere a–e.

Art. 12Adeguamento dell’allegato 2

1

 L’USAV aggiorna l’allegato 2 in base alle valutazioni secondo l’articolo 6.

2

 Può stabilire disposizioni transitorie.

Art. 141

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 811).

Art. 14a1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023 (RU 2023 844). Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 811).

Art. 14bDisposizione transitoria della modifica del 2 giugno 20251

Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 e possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 2 giu. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 394)

Art. 14cDisposizione transitoria della modifica del 20 novembre 20251

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 20 novembre 2025 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 1° gennaio 2027 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 20 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 823).

Art. 15Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

Allegati

  • Contenuto della domanda
  • Elenco dei materiali tollerati
  • Prodotti OGM che possono essere immessi sul mercato senza autorizzazione dell’USAV

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).