Législation

Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)

RS 814.911 · OEDA · 64 articoli

Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (RS 814.911) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (64 articoli)

Art. 1, Scopo

1 La presente ordinanza persegue lo scopo di proteggere l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall’utilizzazione di organismi…

Art. 2, Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti nell’ambiente, in particolare di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni. 2 Per l…

Art. 3, Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. organismi: b. microrganismi c. piccoli invertebrati: d. organismi geneticamente modificati: e. organismi patogeni f. organismi alloctoni 1. la loro area di diffusione…

Art. 4, Controllo autonomo per la messa in commercio

1 Chi intende mettere in commercio organismi per utilizzarli nell’ambiente deve dapprima: a. valutare i pericoli che tali organismi, i loro metaboliti e i loro rifiuti possono presentare p…

Art. 5, Informazione degli acquirenti

Chi mette in commercio organismi per l’utilizzazione nell’ambiente deve comunicare agli acquirenti: a. la designazione e le proprietà degli organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti in relazione…

Art. 6, Diligenza

1 Chi utilizza organismi nell’ambiente a fini diversi dalla messa in commercio deve impiegare ogni cura imposta dalle circostanze affinché gli organismi, i loro metaboliti e i loro rifiuti non possano: a. mettere in pericol…

Art. 7, Protezione dell’uomo, degli animali, dell’ambiente e della diversità biologica da organismi geneticamente modificati

1 L’utilizzazione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati deve avvenire in modo tale da non mettere in p…

Art. 8, Protezione di spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione da organismi geneticamente modificati

1 In spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione l’utilizzazione diretta di organ…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).