Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)
RS 814.911 · OEDA · 64 articoli
Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (RS 814.911) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 47, modificato (RO 2025 565) in vigore dal 01.12.2025
- Art. 2, modificato (RO 2025 565) in vigore dal 01.12.2025
- Art. 2, modificato (RO 2025 565) in vigore dal 01.12.2025
- Art. 26, modificato (RO 2025 565) in vigore dal 01.12.2025
- Art. 15, modificato (RO 2024 116) in vigore dal 01.09.2024
- Art. 15, modificato (RO 2024 116) in vigore dal 01.09.2024
Estratto del testo (64 articoli)
1 La presente ordinanza persegue lo scopo di proteggere l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall’utilizzazione di organismi…
1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti nell’ambiente, in particolare di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni. 2 Per l…
1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. organismi: b. microrganismi c. piccoli invertebrati: d. organismi geneticamente modificati: e. organismi patogeni f. organismi alloctoni 1. la loro area di diffusione…
1 Chi intende mettere in commercio organismi per utilizzarli nell’ambiente deve dapprima: a. valutare i pericoli che tali organismi, i loro metaboliti e i loro rifiuti possono presentare p…
Chi mette in commercio organismi per l’utilizzazione nell’ambiente deve comunicare agli acquirenti: a. la designazione e le proprietà degli organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti in relazione…
1 Chi utilizza organismi nell’ambiente a fini diversi dalla messa in commercio deve impiegare ogni cura imposta dalle circostanze affinché gli organismi, i loro metaboliti e i loro rifiuti non possano: a. mettere in pericol…
1 L’utilizzazione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati deve avvenire in modo tale da non mettere in p…
1 In spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione l’utilizzazione diretta di organ…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
