Législation

Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull'aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM)

OAVMRS 817.022.32In vigoreStato 01.07.202310 articoli

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Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2023 292in vigore il 01.07.2023
    abrogato: art. 3 · modificato: art. 4
  • RU 2020 2389in vigore il 01.07.2020
    introdotto: art. 2, 8a · modificato: art. 4, 6

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera a, 25 capoverso 2, 26 capoverso 3 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, ordina:

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina la caratterizzazione e l’aggiunta alle derrate alimentari di:

  1. a.

    vitamine, sali minerali e altre sostanze con effetti nutrizionali e fisiologici;

  2. b.

    colture batteriche vive.

2

 Per l’utilizzo di vitamine, sali minerali e altre sostanze di cui al capoverso 1 come additivi sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del DFI del 25 novembre 20131 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari.

3

 La presente ordinanza non si applica:

  1. a.

    agli integratori alimentari secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sugli integratori alimentari;

  2. b.

    alle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE).

4

 Sono fatte salve le disposizioni concernenti le singole derrate alimentari.

  1. RS 817.022.31
  2. RS 817.022.14
  3. RS 817.022.104

Art. 2Aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze

1

 L’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari è consentita per i seguenti scopi:

  1. a.

    conservare o migliorare il valore nutritivo;

  2. b.

    tutelare la salute della popolazione.

2 È autorizzata l’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze:

  1. a.

    elencati nell’allegato 1;

  2. b.

    secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui nuovi tipi di derrate alimentari.

2bis

Per le altre sostanze si applicano inoltre le limitazioni di cui all’allegato 2.2

3

 È vietato aggiungere una sostanza di cui al capoverso 1 alle derrate alimentari che figurano nell’allegato 3.

4

 Le sostanze di cui all’allegato 4 non possono essere aggiunte alle derrate alimentari.

5

 Su richiesta motivata, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può ammettere altre sostanze e altri composti negli allegati 1 e 2. Nella richiesta occorre dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a.

    la dose proposta è innocua per la salute;

  2. b.

    il consumatore non è ingannato dall’utilizzazione delle sostanze e dei composti.

  1. RS 817.022.2
  2. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2389).

Art. 3Requisiti per gli additivi

1

 Possono essere aggiunti solamente vitamine, sali minerali e altre sostanze nella forma biodisponibile per il corpo umano.

2

 Sono ammessi i composti secondo l’allegato 5. Per le sostanze elencate all’allegato 5 valgono i requisiti specifici di purezza per gli additivi fissati nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/20121. Per le sostanze elencate nell’allegato 5 per le quali non sono stati fissati dei requisiti di purezza valgono i requisiti di purezza riconosciuti generalmente e raccomandati dagli organismi internazionali come l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, l’Organizzazione mondiale della sanità e le farmacopee internazionali.

2

bis ...2

3

 Per l’impiego di colture batteriche vive si applicano le condizioni di cui all’allegato 6.

  1. Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1739, GU L 253 del 30.09.2015, pag. 3.
  2. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 31 mag. 2022 (RU 2022 337). Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 9 giu. 2023, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 292).

Art. 4Quantità minime e massime1

1

 L’aggiunta di vitamine, sali minerali o altre sostanze deve essere dosata in modo che sia contenuta una quantità significativa di tali sostanze. La quantità è considerata significativa quando soddisfa i requisiti di cui all’allegato 10 parte A numero 2 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID).3

2

 Per l’aggiunta di vitamine e sali minerali valgono per ogni razione giornaliera di cui all’allegato 7 le quantità massime di cui all’allegato 1.4

3 Per l’aggiunta di altre sostanze che hanno effetti nutrizionali o fisiologici valgono per ogni razione giornaliera di cui all’allegato 7 le quantità massime di cui all’allegato 2.

4

 Affinché sia possibile compensare le perdite di vitamine durante il deposito, il tenore iniziale di ogni vitamina nella derrata alimentare deve essere tale da poter garantire la quantità di vitamine dichiarata al momento della consegna ai consumatori.

5

 Nell’aggiunta di colture batteriche vive devono essere contenute almeno 108 UFC5 nella razione giornaliera secondo l’allegato 7.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2389).
  2. RS 817.022.16
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 292).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 292).
  5. UFC = unità formanti colonia

Art. 5Aggiunte al sale commestibile

1

 Al sale commestibile possono essere aggiunti fluoruri, ioduri o iodati, sempre che ciò sia indicato per motivi di salute pubblica.

2

 Il sale commestibile cui sono stati aggiunti fluoruri deve contenere 250 mg di fluoruro, calcolato come fluoro, per kg di sale.1

3

 Il sale commestibile cui sono stati aggiunti ioduri o iodati deve contenere 20–40 mg di ioduro o iodato, calcolato come iodio, per kg di sale.

  1. La correzione del 16 dic. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2023 7).

Art. 6Caratterizzazione

1

 Se a una derrata alimentare vengono aggiunte colture batteriche vive, ciò deve essere indicato nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica nel modo seguente:

  1. a.

    nomenclatura scientifica specifica secondo le prescrizioni dell’International Committee on Systematics of Prokaryotes1; oppure

  2. b.

    indicazione «con batteri acidolattici».2

2

 Non deve essere apposta una dichiarazione del valore nutritivo conformemente all’articolo 22 OID3 per il sale commestibile, il sale da cucina o il sale che sono iodati o fluorati e sono consegnati come tali.

3

 Il sale commestibile, il sale da cucina o il sale iodati devono essere designati come «sale commestibile iodato», «sale da cucina iodato», «sale iodato».

4

 Il sale commestibile, il sale da cucina o il sale fluorati devono essere designati come «sale commestibile fluorato», «sale da cucina fluorato», «sale fluorato».

5

 Per quanto riguarda il sale commestibile sono ammesse le seguenti indicazioni:

  1. a.

    per il sale commestibile iodato: «Un apporto sufficiente di iodio impedisce la formazione del gozzo»;

  2. b.

    per il sale commestibile fluorato: «Il fluoro agisce contro la carie dentale».

  1. ICSP; www.the-icsp.org
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2389).
  3. RS 817.022.16

Art. 7Adeguamento degli allegati

1

 L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. A tal fine tiene conto in particolare delle valutazioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA1).

2

 Può stabilire disposizioni transitorie.

  1. EFSA = European Food Safety Authority

Art. 8aDisposizioni transitorie della modifica del 27 maggio 20201

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2022 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2389).

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

Allegati

  • Vitamine

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).