Législation

Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui nuovi tipi di derrate alimentari

RS 817.022.2In vigoreStato 01.02.20249 articoli

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Progetti di revisione che toccano RS 817.022.2, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

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Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2023 835atto di base Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentariin vigore il 01.02.2024
    introdotto: art. 7a
  • RU 2020 2361atto di base Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentariin vigore il 01.07.2020
    modificato: art. 6

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3 e 5, nonché 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    la procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettere a–j ODerr;

  2. b.

    la procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera k ODerr;

  3. c.

    i nuovi tipi di derrate alimentari che possono essere commercializzati senza autorizzazione.

Art. 2Domanda di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari

1

 La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettere a–j ODerr, valutata secondo l’articolo 17 capoverso 1 ODerr, deve essere trasmessa all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

2

 Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare:

  1. a.

    una proposta di denominazione specifica;

  2. b.

    una descrizione;

  3. c.

    la composizione e le specificità;

  4. d.

    se del caso, i metodi di analisi;

  5. e.

    dati scientifici attestanti che il nuovo tipo di derrata alimentare corrisponde all’articolo 17 capoverso 1 ODerr;

  6. f.

    se del caso, la destinazione d’uso e le condizioni d’uso;

  7. g.

    la presentazione e la caratterizzazione;

  8. h.

    la procedura di fabbricazione o i metodi di riproduzione e di allevamento.

Art. 3Domanda di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali

1

 La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell’articolo 17 capoverso 3 ODerr deve essere trasmessa all’USAV in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

2

 Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale:

  1. a.

    una proposta di denominazione specifica;

  2. b.

    una descrizione;

  3. c.

    i dati relativi alla composizione;

  4. d.

    il Paese di provenienza;

  5. e.

    la documentazione attestante, sulla base dell’esperienza di uso alimentare sicuro, che la derrata alimentare si è rivelata come sicura negli ultimi 25 anni quale parte integrante dell’alimentazione normale di un numero significativo di persone in un Paese diverso dalla Svizzera e al di fuori dell’Unione europea (UE);

  6. f.

    se del caso, le condizioni d’uso;

  7. g.

    la presentazione e la caratterizzazione.

Art. 4Rilascio dell’autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali

L’autorizzazione è rilasciata se:

  1. a.

    la documentazione di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera e è stata fornita;

  2. b.

    le condizioni di cui all’articolo 17 capoverso 1 ODerr sono adempite.

Art. 5Decisioni di portata generale per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali

1

 Per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali, le decisioni di portata generale di cui all’articolo 17 capoverso 4 ODerr devono contenere le indicazioni seguenti:

  1. a.

    la denominazione specifica;

  2. b.

    la descrizione;

  3. c.

    il Paese di provenienza;

  4. d.

    se del caso, le condizioni d’uso;

  5. e.

    se del caso, i requisiti specifici per la caratterizzazione.

2

 Le decisioni di portata generale e il loro passaggio in giudicato sono pubblicati nel Foglio federale.

3

 L’USAV informa tempestivamente le autorità di esecuzione cantonali sul rilascio di una decisione di portata generale e sul suo passaggio in giudicato.

Art. 6Nuovi tipi di derrate alimentari e nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali che possono essere commercializzati senza autorizzazione

1

 Possono essere commercializzati senza autorizzazione i nuovi tipi di derrate alimentari e i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali menzionati nell’allegato.1

2

 LʼUSAV:

  1. a.

    aggiorna lʼallegato se:

    1. 1.

      un nuovo tipo di derrata alimentare soddisfa i requisiti di cui allʼarticolo 17 capoverso 1 ODerr,

    2. 2.

      un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale soddisfa i requisiti di cui allʼarticolo 4;

  2. b.

    fissa le disposizioni transitorie.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2361).

Art. 7Disposizioni transitorie

1

 Le derrate alimentari che non erano considerate nuovi tipi di derrate alimentari prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che rientrano ora nel suo ambito di applicazione possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione fino al 30 aprile 2018.

2

 Le derrate alimentari per le quali è presentata una domanda di autorizzazione entro il 30 aprile 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato fino alla decisione relativa alla domanda.

3

 Le derrate alimentari che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 del regolamento (UE) 2015/22831 possono essere immesse sul mercato fino alla decisione dell’UE soltanto se è comprovato che nell’Unione europea è stata presentata una richiesta di autorizzazione del nuovo tipo di derrata alimentare o che è stato notificato il nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale.

4

 Una lista delle derrate alimentari autorizzate secondo il capoverso 3 è pubblicata su Internet.

  1. Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione; versione della GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

Art. 7aDisposizioni transitorie della modifica dell’8 dicembre 20231

Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 835).

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).