Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3 e 5, nonché 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:
La presente ordinanza disciplina:
- a.
la procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettere a–j ODerr;
- b.
la procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera k ODerr;
- c.
i nuovi tipi di derrate alimentari che possono essere commercializzati senza autorizzazione.
Art. 2Domanda di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari
1 La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettere a–j ODerr, valutata secondo l’articolo 17 capoverso 1 ODerr, deve essere trasmessa all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.
2 Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare:
- a.
una proposta di denominazione specifica;
- b.
- c.
la composizione e le specificità;
- d.
se del caso, i metodi di analisi;
- e.
dati scientifici attestanti che il nuovo tipo di derrata alimentare corrisponde all’articolo 17 capoverso 1 ODerr;
- f.
se del caso, la destinazione d’uso e le condizioni d’uso;
- g.
la presentazione e la caratterizzazione;
- h.
la procedura di fabbricazione o i metodi di riproduzione e di allevamento.
Art. 3Domanda di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali
1 La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell’articolo 17 capoverso 3 ODerr deve essere trasmessa all’USAV in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.
2 Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale:
- a.
una proposta di denominazione specifica;
- b.
- c.
i dati relativi alla composizione;
- d.
- e.
la documentazione attestante, sulla base dell’esperienza di uso alimentare sicuro, che la derrata alimentare si è rivelata come sicura negli ultimi 25 anni quale parte integrante dell’alimentazione normale di un numero significativo di persone in un Paese diverso dalla Svizzera e al di fuori dell’Unione europea (UE);
- f.
se del caso, le condizioni d’uso;
- g.
la presentazione e la caratterizzazione.
Art. 4Rilascio dell’autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali
L’autorizzazione è rilasciata se:
- a.
la documentazione di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera e è stata fornita;
- b.
le condizioni di cui all’articolo 17 capoverso 1 ODerr sono adempite.
Art. 5Decisioni di portata generale per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali
1 Per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali, le decisioni di portata generale di cui all’articolo 17 capoverso 4 ODerr devono contenere le indicazioni seguenti:
- a.
la denominazione specifica;
- b.
- c.
- d.
se del caso, le condizioni d’uso;
- e.
se del caso, i requisiti specifici per la caratterizzazione.
2 Le decisioni di portata generale e il loro passaggio in giudicato sono pubblicati nel Foglio federale.
3 L’USAV informa tempestivamente le autorità di esecuzione cantonali sul rilascio di una decisione di portata generale e sul suo passaggio in giudicato.
Art. 6Nuovi tipi di derrate alimentari e nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali che possono essere commercializzati senza autorizzazione
1 Possono essere commercializzati senza autorizzazione i nuovi tipi di derrate alimentari e i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali menzionati nell’allegato.1
2 LʼUSAV:
- a.
aggiorna lʼallegato se:
- 1.
un nuovo tipo di derrata alimentare soddisfa i requisiti di cui allʼarticolo 17 capoverso 1 ODerr,
- 2.
un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale soddisfa i requisiti di cui allʼarticolo 4;
- b.
fissa le disposizioni transitorie.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2361).
Art. 7Disposizioni transitorie
1 Le derrate alimentari che non erano considerate nuovi tipi di derrate alimentari prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che rientrano ora nel suo ambito di applicazione possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione fino al 30 aprile 2018.
2 Le derrate alimentari per le quali è presentata una domanda di autorizzazione entro il 30 aprile 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato fino alla decisione relativa alla domanda.
3 Le derrate alimentari che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 del regolamento (UE) 2015/22831 possono essere immesse sul mercato fino alla decisione dell’UE soltanto se è comprovato che nell’Unione europea è stata presentata una richiesta di autorizzazione del nuovo tipo di derrata alimentare o che è stato notificato il nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale.
4 Una lista delle derrate alimentari autorizzate secondo il capoverso 3 è pubblicata su Internet.
- Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione; versione della GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
Art. 7aDisposizioni transitorie della modifica dell’8 dicembre 20231
Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 835).
Art. 8Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.