Art. 1 e 21
- In vigore fino al 31 dic. 2023 (art. 4 cpv. 2).

Nessun progetto di revisione in corso.
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 12 capoversi 2bis e 3 lettera c dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, ordina:
Le derrate alimentari caratterizzate secondo la presente ordinanza fino al 31 dicembre 2023 possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2022.
Gli articoli 1 e 2 si applicano sino al 31 dicembre 2023.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).