Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera e, 81 capoverso 3 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione1
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
la determinazione e la definizione dei tenori massimi e dei valori indicativi dei contaminanti consentiti nelle derrate alimentari;
- b.
la determinazione e la definizione dei tenori massimi ammissibili di contaminazione radioattiva nelle derrate alimentari a seguito di un incidente nucleare o di un’altra emergenza radiologica ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 5 del regolamento (Euratom) 2016/522;
- c.
i metodi di campionamento e di analisi per determinare i tenori dei contaminanti nelle derrate alimentari.
2 Essa non si applica ai contaminanti interamente o parzialmente oggetto di ordinanze specifiche.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
- Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione; GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.
Art. 1aSignificato dei valori indicativi1
I valori indicativi stabiliti nella presente ordinanza non sono considerati valori massimi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 ODerr.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Art. 2Determinazione dei valori massimi1
1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) determina i tenori massimi di contaminanti affinché questi tenori possano essere rispettati nell’applicazione, a tutti i livelli, della buona prassi procedurale come ottenimento, produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, presentazione, imballaggio, trasporto o deposito.2
2 Oltre all’usuale documentazione scientifica, l’USAV prende in considerazione in particolare:
- a.
la tossicità di una sostanza;
- b.
la concentrazione tecnicamente inevitabile di una sostanza nella derrata alimentare;
- c.
l’assimilazione di una sostanza in base alla quantità ingerita della rispettiva derrata alimentare;
- d.
- e.
i tenori massimi vigenti per i principali partner commerciali della Svizzera.
3 L’USAV determina tenori massimi per:3
- a.
il nitrato e il perclorato nell’allegato 1;
- b.
le micotossine nell’allegato 2;
- c.
i metalli e metalloidi nell’allegato 3;
- d.
per il 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) e i glicidil esteri degli acidi grassi nell’allegato 4;
- e.
le diossine e i bifenili policlorurati (PCB) nell’allegato 5;
- f.
gli idrocarburi policiclici aromatici nell’allegato 6;
- g.
la melamina e i suoi analoghi strutturali nell’allegato 7;
- h.
le tossine vegetali naturali nell’allegato 8;
- hbis.
le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nell’allegato 8a;
- i.
ulteriori contaminanti nell’allegato 9.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Art. 3Definizione dei tenori massimi in caso di incidenti nucleari o di altre emergenze radiologiche
1 In caso di incidente nucleare o di un’altra emergenza radiologica che ha causato o che causerà verosimilmente una significativa contaminazione radioattiva delle derrate alimentari, l’allegato 10 definisce i tenori massimi dei radionuclidi.
2 L’USAV può, d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica, stabilire tenori massimi adeguati alle circostanze che divergono dall’allegato 10. Tali deroghe devono basarsi su elementi scientifici ed essere debitamente giustificate dalle circostanze.
Art. 4Derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate e composte
1 Per le derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate o composte da più di un ingrediente, occorre stabilire nell’ambito del controllo autonomo i tenori massimi basandosi sui tenori massimi fissati, nel rispetto dei seguenti criteri:1
- a.
modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;
- b.
modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;
- c.
le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;
- d.
il limite analitico di quantificazione.
2 Nell’ambito dei controlli ufficiali, all’autorità d’esecuzione competente sono comunicati e motivati i fattori specifici di concentrazione o diluizione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione, trasformazione o miscelazione oppure alle derrate alimentari interessate essiccate, diluite, trasformate o composte.
3 Se il fattore di concentrazione o diluizione non è comunicato o se l’autorità d’esecuzione competente ritiene tale fattore inidoneo in considerazione della motivazione addotta, l’autorità d’esecuzione definisce tale fattore in base alle informazioni disponibili e tenuto conto della salute pubblica.
4 I capoversi 1–3 si applicano per quanto gli allegati 1–10 non stabiliscano tenori massimi specifici per le derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate o composte.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Art. 5Divieti in materia di immissione sul mercato, utilizzazione, miscelazione e detossificazione
1 Le derrate alimentari che contengono contaminanti menzionati negli allegati 1–10 in misura superiore ai tenori massimi ivi definiti non possono essere né immesse sul mercato né utilizzate come ingredienti alimentari.
2 Le derrate alimentari conformi ai tenori massimi stabiliti negli allegati 1–10 non possono essere miscelate con derrate alimentari che superano tali tenori massimi.
3 Le derrate alimentari che devono essere sottoposte a cernita o ad altro trattamento fisico allo scopo di ridurre la contaminazione non possono essere miscelate con derrate alimentari destinate al consumo umano diretto o all’utilizzazione quali ingredienti di derrate alimentari.
4 Le derrate alimentari che contengono contaminanti di cui all’allegato 2 non possono essere sottoposte a detossificazione mediante trattamenti chimici.
Art. 5aMisure di adempimento della buona prassi procedurale1
1 Le aziende alimentari che fabbricano e immettono sul mercato le derrate alimentari elencate nell’allegato 11 devono adottare misure appropriate per:
- a.
rispettare i valori indicativi dei contaminanti per la verifica della buona prassi procedurale di cui all’allegato 11;
- b.
mantenere il più basso possibile il tenore di acrilammide.
2 Esse registrano le misure adottate. Fanno eccezione le aziende di commercio al dettaglio e le aziende che riforniscono direttamente il commercio al dettaglio locale. Queste sono tenute solo a presentare le prove dell’applicazione delle misure.
3 In caso di superamento dei valori indicativi la buona prassi procedurale è considerata inadempiuta. Devono essere adottate le misure correttive necessarie nell’ambito del controllo autonomo.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Art. 5bAcrilammide: verifica dell’adempimento della buona prassi procedurale1
1 In funzione della verifica della buona prassi procedurale, le aziende alimentari eseguono campionamenti e analisi per definire il tenore di acrilammide nelle derrate alimentari di cui all’allegato 11. Esse registrano i risultati.
2 Sono escluse da quest’obbligo le aziende alimentari che fabbricano le derrate alimentari interessate e sono attive nel commercio al dettaglio o si limitano a rifornire direttamente il commercio al dettaglio locale.
3 La deroga di cui al capoverso 2 non si applica alle aziende che:
- a.
esercitano le loro attività nell’ambito di un marchio commerciale o come parte o affiliate di imprese economiche più estese e ramificate; e
- b.
operano su incarico di un’azienda alimentare che fornisce centralmente le derrate alimentari.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Art. 6Aggiornamento degli allegati
1 L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
2 Esso può inoltre emanare disposizioni transitorie.
Art. 7Direttive alle autorità cantonali d’esecuzione
1 Qualora gli allegati 1–11 non corrispondano più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e siano necessari provvedimenti immediati a tutela della salute, l’USAV può impartire istruzioni provvisorie alle autorità cantonali d’esecuzione fino a quando gli allegati non sono modificati.1
2 Le istruzioni sono pubblicate su Internet.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317).
Art. 8Disposizione transitoria
Le derrate alimentari che non soddisfano i requisiti della presente ordinanza possono essere fabbricate o importate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2018. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1539). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’USAV del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 809).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023 (RU 2023 847). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’USAV del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 809).
Art. 8cDisposizione transitoria relativa alla modifica del 2 giugno 20251
Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 2 giugno 2025 possono ancora essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2026 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 2 giu. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 391)
Art. 8dDisposizione transitoria della modifica del 26 novembre 20251
Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 26 novembre 2025 possono ancora essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2026 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 809).
Art. 9Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
Allegati
- Tenori massimi di nitrato e perclorato nelle derrate alimentari
- Tenori massimi delle micotossine nelle derrate alimentari
- Tenori massimi per i metalli e i metalloidi
- Tenori massimi per il 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) e i glicidil esteri degli acidi grassi nelle derrate alimentari
- Tenori massimi di diossine e PCB nelle derrate alimentari
- Tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nelle derrate alimentari
- Tenori massimi di melamina e dei suoi analoghi strutturali nelle derrate alimentari
- Tenori massimi di tossine vegetali naturali
- Tenori massimi per i PFAS
- Tenori massimi di ulteriori contaminanti nelle derrate alimentari
- Tenori massimi dei radionuclidi a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica
- Valori indicativi di contaminanti per la verifica della buona prassi procedurale
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.