Art. 1Numero d’identificazione del paziente
La strutturazione del numero d’identificazione del paziente e il calcolo della cifra di controllo secondo l’articolo 5 capoverso 2 OCIP sono stabiliti nell’allegato 1.

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 5 capoverso 2, 10 capoversi 3–5, 11, 12 capoverso 4, 18, 19, 22 capoverso 2, 28 capoverso 5, 30 capoversi 2 e 3, 31 capoversi 2 e 3 nonché 41 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 marzo 2017 sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP), ordina:
La strutturazione del numero d’identificazione del paziente e il calcolo della cifra di controllo secondo l’articolo 5 capoverso 2 OCIP sono stabiliti nell’allegato 1.
I Le condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 OCIP sono stabilite nell’allegato 2.
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può adeguarle allo stato della tecnica.
I metadati di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera a OCIP da utilizzare per lo scambio di dati medici sono stabiliti nell’allegato 3.2
L’UFSP può adeguarli allo stato della tecnica.
I formati di scambio di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera b OCIP sono stabiliti nell’allegato 4.
L’UFSP può adeguarli allo stato della tecnica.
L’allegato 5 stabilisce in applicazione dell’articolo 10 capoverso 3 lettere c e d OCIP:
i profili d’integrazione;
gli adeguamenti nazionali dei profili d’integrazione;
i profili d’integrazione nazionali.
L’UFSP può adeguare i requisiti di cui al capoverso 1 allo stato della tecnica.
L’allegato 6 contiene i dati che devono essere forniti dalle comunità e dalle comunità di riferimento ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 OCIP.1
L’UFSP richiede periodicamente i dati e mette a disposizione i formulari necessari.2
L’UFSP può adeguare i dati di cui al capoverso 1 allo stato della tecnica.
I requisiti minimi in materia di qualifica del personale addetto alle certificazioni ai sensi dell’articolo 28 capoverso 5 OCIP sono stabiliti nell’allegato 7.
L’UFSP può adeguare allo stato della tecnica i requisiti minimi concernenti le qualifiche del personale.1
Le condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 OCIP sono stabilite nell’allegato 8.
L’UFSP può adeguare le condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione allo stato della tecnica.
Le comunità e le comunità di riferimento registrano nel servizio di ricerca dei dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute il numero di identificazione di ogni struttura sanitaria ad esse affiliata di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 30 giugno 19932 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS).
I metadati di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera a OCIP da utilizzare per la designazione delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute sono stabiliti nell’allegato 9.
L’UFSP può adeguare le prescrizioni allo stato della tecnica secondo il capoverso 2.
Fino al 31 dicembre 2023 le comunità e le comunità di riferimento non sono tenute ad attuare la modifica del 28 ottobre 2022.
Fino al 31 maggio 2024 le comunità e le comunità di riferimento non sono tenute ad attuare la modifica del 4 maggio 2023.
Fino al 31 maggio 2025 le comunità e le comunità di riferimento non sono tenute ad attuare la modifica del 24 aprile 2024.
Fino al 31 maggio 2027 gli emittenti di strumenti d’identificazione, le comunità e le comunità di riferimento non sono tenuti ad attuare la modifica del 30 aprile 2025.
Fino al 31 maggio 2027 gli emittenti di strumenti d’identificazione, le comunità e le comunità di riferimento non sono tenuti ad attuare la modifica del 30 aprile 2026.
La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2017.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.06.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).