Législation

Ordinanza del DFI del 22 marzo 2017 sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP-DFI)

OCIP-DFIRS 816.111In vigoreStato 01.06.202615 articoli

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  • RU 2025 309in vigore il 01.06.2025
    introdotto: art. 8e
  • RU 2024 194in vigore il 01.06.2024
    introdotto: art. 8d
  • RU 2023 221in vigore il 01.06.2023
    introdotto: art. 8c
  • RU 2022 657in vigore il 01.12.2022
    introdotto: art. 8b
  • RU 2019 2075in vigore il 15.07.2019
    modificato: art. 3, 6 · introdotto: art. 7, 8a

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 5 capoverso 2, 10 capoversi 3–5, 11, 12 capoverso 4, 18, 19, 22 capoverso 2, 28 capoverso 5, 30 capoversi 2 e 3, 31 capoversi 2 e 3 nonché 41 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 marzo 2017 sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP), ordina:

Art. 1Numero d’identificazione del paziente

La strutturazione del numero d’identificazione del paziente e il calcolo della cifra di controllo secondo l’articolo 5 capoverso 2 OCIP sono stabiliti nell’allegato 1.

Art. 2Condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento

1

 I Le condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 OCIP sono stabilite nell’allegato 2.

2

 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può adeguarle allo stato della tecnica.

Art. 3Metadati per lo scambio di dati medici1

1

 I metadati di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera a OCIP da utilizzare per lo scambio di dati medici sono stabiliti nell’allegato 3.2

2

 L’UFSP può adeguarli allo stato della tecnica.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

Art. 4Formati di scambio

1

 I formati di scambio di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera b OCIP sono stabiliti nell’allegato 4.

2

 L’UFSP può adeguarli allo stato della tecnica.

Art. 5Profili d’integrazione

1

 L’allegato 5 stabilisce in applicazione dell’articolo 10 capoverso 3 lettere c e d OCIP:

  1. a.

    i profili d’integrazione;

  2. b.

    gli adeguamenti nazionali dei profili d’integrazione;

  3. c.

    i profili d’integrazione nazionali.

2

 L’UFSP può adeguare i requisiti di cui al capoverso 1 allo stato della tecnica.

Art. 6Valutazione e ricerca

1

 L’allegato 6 contiene i dati che devono essere forniti dalle comunità e dalle comunità di riferimento ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 OCIP.1

1bis

 L’UFSP richiede periodicamente i dati e mette a disposizione i formulari necessari.2

2

 L’UFSP può adeguare i dati di cui al capoverso 1 allo stato della tecnica.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

Art. 7Requisiti minimi in materia di personale

1

I requisiti minimi in materia di qualifica del personale addetto alle certificazioni ai sensi dell’articolo 28 capoverso 5 OCIP sono stabiliti nell’allegato 7.

2

 L’UFSP può adeguare allo stato della tecnica i requisiti minimi concernenti le qualifiche del personale.1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).

Art. 8Condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione

1

 Le condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 OCIP sono stabilite nell’allegato 8.

2

 L’UFSP può adeguare le condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione allo stato della tecnica.

Art. 8aServizio di ricerca dei dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute1

1

 Le comunità e le comunità di riferimento registrano nel servizio di ricerca dei dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute il numero di identificazione di ogni struttura sanitaria ad esse affiliata di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 30 giugno 19932 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS).

2

 I metadati di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera a OCIP da utilizzare per la designazione delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute sono stabiliti nell’allegato 9.

3

 L’UFSP può adeguare le prescrizioni allo stato della tecnica secondo il capoverso 2.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 24 giu. 2019, in vigore dal 15 lug. 2019 (RU 2019 2075).
  2. RS 431.903

Art. 8bDisposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 20221

Fino al 31 dicembre 2023 le comunità e le comunità di riferimento non sono tenute ad attuare la modifica del 28 ottobre 2022.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 28 ott. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 657).

Art. 8cDisposizione transitoria della modifica del 4 maggio 20231

Fino al 31 maggio 2024 le comunità e le comunità di riferimento non sono tenute ad attuare la modifica del 4 maggio 2023.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 4 mag. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 221).

Art. 8dDisposizione transitoria della modifica del 24 aprile 20241

Fino al 31 maggio 2025 le comunità e le comunità di riferimento non sono tenute ad attuare la modifica del 24 aprile 2024.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 24 apr. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 194).

Art. 8eDisposizione transitoria della modifica del 30 aprile 20251

Fino al 31 maggio 2027 gli emittenti di strumenti d’identificazione, le comunità e le comunità di riferimento non sono tenuti ad attuare la modifica del 30 aprile 2025.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 30 apr. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 309).

Art. 8fDisposizione transitoria della modifica del 30 aprile 20261

Fino al 31 maggio 2027 gli emittenti di strumenti d’identificazione, le comunità e le comunità di riferimento non sono tenuti ad attuare la modifica del 30 aprile 2026.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 30 apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026202).

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2017.

Allegati

  • Numero d’identificazione del paziente
  • Condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento
  • Metadati per lo scambio di dati medici
  • Formati di scambio
  • Profili d’integrazione
  • Valutazione e ricerca
  • Requisiti minimi in materia di qualifica del personale degli organismi di certificazione
  • Requisiti di certificazione tecnici e organizzativi per emittenti di strumenti d'identificazione
  • Metadati per il servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.06.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).