Législation

Ordinanza del DFI del 24 marzo 2021 sugli attestati di competenza per trattamenti estetici con radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori

RS 814.711.32In vigoreStato 01.11.20257 articoli

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  • RU 2025 587atto di base Ordinanza del DFI sugli attestati di competenza per trattamenti estetici con radiazioni non ionizzanti e stimoli sonoriin vigore il 01.11.2025
    introdotto: art. 3a, 4a · modificato: art. 4

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 febbraio 2019 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS), ordina:

Art. 1Attestati dicompetenza

Gli attestati di competenza che autorizzano l’esecuzione di trattamenti secondo l’allegato 2 numero 1 O-LRNIS sono elencati nell’allegato.

Art. 2Documentazione

Chi vuole far iscrivere un attestato di competenza nell’allegato presenta all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ogni volta entro il 28 febbraio, una domanda corredata dei seguenti documenti:1

  1. a.

    documenti di formazione e d’esame;

  2. b.

    documenti relativi alle qualifiche professionali dei formatori e degli esperti d’esame.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 22 ago. 2024, in vigore da 1° ott. 2024 (RU 2024 456).

Art. 3Notifiche

1

Gli organi d’esame che figurano nell’allegato notificano all’UFSP entro il 31 ottobre di ogni anno:

  1. a.

    una statistica che indica la percentuale degli esami superati e di quelli non superati;

  2. b.

    ...

2

 Gli organi d’esame notificano all’UFSP entro un mese dalla conclusione degli esami il nome delle persone cui hanno rilasciato un attestato di competenza; inoltre specificano i dati di cui al numero 2 dell’allegato.

3

 Gli organi d’esame notificano immediatamente all’UFSP qualsiasi modifica della documentazione di cui all’articolo 2.

Art. 3aValutazione delle formazioni e degli esami1

1

 Gli organi d’esame sono tenuti a effettuare valutazioni periodiche per garantire la qualità delle formazioni e degli esami. A tal fine, dopo ogni ciclo di formazione svolgono sondaggi tra le persone che hanno sostenuto l’esame utilizzando un questionario redatto dall’UFSP, valutano le risposte e documentano i risultati per scritto.

2

 Sulla base dei risultati delle valutazioni gli organi d’esame devono verificare a cadenza regolare e, se del caso, adeguare la pianificazione e il contenuto delle lezioni, i processi interni ed esterni, i metodi d’insegnamento e la documentazione relativa alla formazione e agli esami.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 19 set. 2025, in vigore dal 1° nov. 2025 (RU 2025 587).

Art. 4Modifiche

1

 Gli organi d’esame adeguano la documentazione in loro possesso ai piani di formazione, ai contenuti degli esami e al regolamento d’esame attuali secondo l’articolo 7 capoverso 2 O-LRNIS.

2

 L’UFSP verifica almeno ogni cinque anni che la documentazione soddisfi i requisiti di cui all’allegato 2 numero 3 O-LRNIS. Verifica in particolare che:

  1. a.

    tutta la documentazione corrisponda allo stato attuale delle conoscenze e della tecnica;

  2. b.

    tutte le modifiche importanti della documentazione siano state notificate;

  3. c.

    il personale impiegato per la formazione e gli esami disponga delle qualifiche richieste;

  4. d.

    le valutazioni di cui all’articolo 3a vengano svolte.1

3

 Se l’UFSP constata che l’organo d’esame viene meno agli obblighi di cui al capoverso 1, lo sollecita ad adempierli entro tre mesi. Se, allo scadere del termine, gli obblighi rimangono inadempiuti, il DFI stralcia l’organo d’esame dall’allegato.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 19 set. 2025, in vigore dal 1° nov. 2025 (RU 2025 587).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 19 set. 2025, in vigore dal 1° nov. 2025 (RU 2025 587).

Art. 4aDisposizione transitoria della modifica del 19 settembre 20251

Gli organi d’esame devono svolgere valutazioni secondo l’articolo 3a a partire dal 1° marzo 2027.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 19 set. 2025, in vigore dal 1° nov. 2025 (RU 2025 587).

Art. 5Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2021.

Allegati

  • Attestati di competenza

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.11.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).