Art. 1Attestati dicompetenza
Gli attestati di competenza che autorizzano l’esecuzione di trattamenti secondo l’allegato 2 numero 1 O-LRNIS sono elencati nell’allegato.

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 febbraio 2019 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS), ordina:
Gli attestati di competenza che autorizzano l’esecuzione di trattamenti secondo l’allegato 2 numero 1 O-LRNIS sono elencati nell’allegato.
Chi vuole far iscrivere un attestato di competenza nell’allegato presenta all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ogni volta entro il 28 febbraio, una domanda corredata dei seguenti documenti:1
documenti di formazione e d’esame;
documenti relativi alle qualifiche professionali dei formatori e degli esperti d’esame.
Gli organi d’esame che figurano nell’allegato notificano all’UFSP entro il 31 ottobre di ogni anno:
una statistica che indica la percentuale degli esami superati e di quelli non superati;
...
Gli organi d’esame notificano all’UFSP entro un mese dalla conclusione degli esami il nome delle persone cui hanno rilasciato un attestato di competenza; inoltre specificano i dati di cui al numero 2 dell’allegato.
Gli organi d’esame notificano immediatamente all’UFSP qualsiasi modifica della documentazione di cui all’articolo 2.
Gli organi d’esame sono tenuti a effettuare valutazioni periodiche per garantire la qualità delle formazioni e degli esami. A tal fine, dopo ogni ciclo di formazione svolgono sondaggi tra le persone che hanno sostenuto l’esame utilizzando un questionario redatto dall’UFSP, valutano le risposte e documentano i risultati per scritto.
Sulla base dei risultati delle valutazioni gli organi d’esame devono verificare a cadenza regolare e, se del caso, adeguare la pianificazione e il contenuto delle lezioni, i processi interni ed esterni, i metodi d’insegnamento e la documentazione relativa alla formazione e agli esami.
Gli organi d’esame adeguano la documentazione in loro possesso ai piani di formazione, ai contenuti degli esami e al regolamento d’esame attuali secondo l’articolo 7 capoverso 2 O-LRNIS.
L’UFSP verifica almeno ogni cinque anni che la documentazione soddisfi i requisiti di cui all’allegato 2 numero 3 O-LRNIS. Verifica in particolare che:
tutta la documentazione corrisponda allo stato attuale delle conoscenze e della tecnica;
tutte le modifiche importanti della documentazione siano state notificate;
il personale impiegato per la formazione e gli esami disponga delle qualifiche richieste;
le valutazioni di cui all’articolo 3a vengano svolte.1
Se l’UFSP constata che l’organo d’esame viene meno agli obblighi di cui al capoverso 1, lo sollecita ad adempierli entro tre mesi. Se, allo scadere del termine, gli obblighi rimangono inadempiuti, il DFI stralcia l’organo d’esame dall’allegato.2
Gli organi d’esame devono svolgere valutazioni secondo l’articolo 3a a partire dal 1° marzo 2027.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2021.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.11.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).