Législation

Ordinanza del DATEC del 10 gennaio 2000 sull'approvazione di decisioni e raccomandazioni internazionali

RS 814.201.81In vigoreStato 01.03.20003 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 51 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque; in accordo con il Dipartimento federale dell’economia, ordina:

Art. 1Approvazione

Sono approvate le decisioni internazionali elencate nell’allegato 1 e le raccomandazioni internazionali elencate nell’allegato 2.

Art. 2Effetto dell’approvazione

1

 Le decisioni approvate sono vincolanti per tutta la Svizzera.

2

 Le raccomandazioni approvate non sono vincolanti. Si raccomanda alle autorità competenti di tenerne conto nell’esecuzione di prescrizioni di carattere ambientale.

Art. 3Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.03.2000. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).