Art. 1Approvazione
Sono approvate le decisioni internazionali elencate nell’allegato 1 e le raccomandazioni internazionali elencate nell’allegato 2.

Nessun progetto di revisione in corso.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 51 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque; in accordo con il Dipartimento federale dell’economia, ordina:
Sono approvate le decisioni internazionali elencate nell’allegato 1 e le raccomandazioni internazionali elencate nell’allegato 2.
Le decisioni approvate sono vincolanti per tutta la Svizzera.
Le raccomandazioni approvate non sono vincolanti. Si raccomanda alle autorità competenti di tenerne conto nell’esecuzione di prescrizioni di carattere ambientale.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.03.2000. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).