Législation

Ordinanza del DATEC del 3 novembre 2016 concernente la verifica dell'efficienza depurativa delle misure volte a eliminare sostanze organiche in tracce negli impianti di depurazione delle acque di scarico

RS 814.201.231In vigoreStato 01.12.20164 articoli

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Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’allegato 3.1 numero 2 numero 8 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque, ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza stabilisce:

  1. a

    le sostanze in base alle quali è misurata l’efficienza depurativa delle misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all’articolo 61a capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19911 sulla protezione delle acque;

  2. b

    le modalità di calcolo dell’efficienza depurativa.

  1. RS 814.20

Art. 2Sostanze da misurare

Per verificare l’efficienza depurativa delle misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce occorre misurare la concentrazione delle seguenti sostanze. Queste sono suddivise nella categoria 1 (sostanze eliminabili molto facilmente) e nella categoria 2 (sostanze eliminabili facilmente):

  1. a.

    categoria 1:

    1. –

      amisulpride (n. CAS 71675-85-9),

    2. –

      carbamazepina (n. CAS 298-46-4),

    3. –

      citalopram (n. CAS 59729-33-8),

    4. –

      claritromicina (n. CAS 81103-11-9),

    5. –

      diclofenac (n. CAS 15307-86-5),

    6. –

      idroclorotiazide (n. CAS 58-93-5),

    7. –

      metoprololo (n. CAS 37350-58-6),

    8. –

      venlafaxina (n. CAS 93413-69-5);

  2. b.

    categoria 2:

    1. –

      benzotriazolo (n. CAS 95-14-7),

    2. –

      candesartan (n. CAS 139481-59-7),

    3. –

      irbesartan (n. CAS 138402-11-6),

    4. –

      miscela di 4-metilbenzotriazolo (n. CAS 29878-31-7) e 5-metilbenzotriazolo (n. CAS 136-85-6).

Art. 3Calcolo dell’efficienza depurativa

1

 Il calcolo dell’efficienza depurativa avviene in base ad almeno sei sostanze. Le sostanze della categoria 1 devono essere rappresentate con un rapporto di due a uno rispetto alle sostanze della categoria 2.

2

 Se fra le sostanze da misurare sono presenti meno di sei sostanze in una concentrazione sufficiente, l’autorità cantonale, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, stabilisce, sempre che ciò sia opportuno, ulteriori sostanze per calcolare l’efficienza depurativa.

3

 Determinante per l’ottenimento dell’efficienza depurativa richiesta è il valore medio delle percentuali d’eliminazione di tutte le sostanze utilizzate per il calcolo.

Art. 4Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2016.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.12.2016. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).