Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 35bbis capoversi 4 a 6 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente, ordina:
1 Chi importa oppure produce o estrae sul territorio svizzero benzina o olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione. Ai sensi della presente ordinanza, con il termine «benzina» si intende la benzina per motori.
2 Le disposizioni della legge federale del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) e il relativo diritto procedurale sulla riscossione e sulla restituzione dell’imposta nonché sulla procedura sono applicabili per analogia anche alla tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel.
3 La benzina o l’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) possono essere mescolati con altre qualità di carburanti soltanto dopo che è sorto il credito fiscale (art. 4 cpv. 1 LIOm) oppure dopo che è stata pagata la tassa d’incentivazione.
- RS 641.61
1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)1 esegue la presente ordinanza, fatta eccezione delle disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. L’UDSC riceve il 2,5 per cento degli introiti complessivi (proventi lordi) a titolo di indennità per l’onere derivante dall’esecuzione dell’ordinanza.
2 L’Ufficio federale dell’ambiente2 (Ufficio federale) esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Esamina l’effetto della tassa sulla qualità dell’ambiente e pubblica a intervalli regolari i risultati.
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 2004 4937).
Art. 3Aliquota della tassa
L’aliquota della tassa per la benzina e l’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa), ammonta a 3 centesimi per ogni litro alla temperatura di 15 ºC.
Art. 4Metodo di misurazione
1 Il prelievo dei campioni avviene in conformità alle disposizioni contemplate dalla legislazione doganale.
2 Il tenore di zolfo viene rilevato applicando uno dei seguenti metodi di analisi:
- a.
PrEN ISO/DIS 20846:20021;
- b.
PrEN ISO/DIS 20884:20022.
3 I risultati delle singole misurazioni vengono valutati sulla base dei criteri contemplati nell’articolo 9 della norma ISO 4259:19923.
- La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Win-terthur; www.snv.ch
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Art. 5Distribuzione del prodotto della tassa1
1 Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).
2 Per assicuratori si intendono:
- a.
gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal);
- b.
l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 19923 sull’assicurazione militare (LAM).
3 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione.
4 Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione:
- a.
sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
- b.
sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.
5 Gli assicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4.
6 Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell’anno di distribuzione.
7 Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.
- Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).
- RS 832.10
- RS 833.1
Art. 6Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d’incentivazione
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2 La tassa d’incentivazione viene riscossa per la prima volta il 1° gennaio 2004.