Législation

Ordinanza del 15 ottobre 2003 concernente la tassa d'incentivazione sulla benzina e sull'olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (OBDZ)

OBDZRS 814.020Non più in vigoreStato 01.01.20226 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 35bbis capoversi 4 a 6 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente, ordina:

Art. 1Principio

1

 Chi importa oppure produce o estrae sul territorio svizzero benzina o olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione. Ai sensi della presente ordinanza, con il termine «benzina» si intende la benzina per motori.

2

 Le disposizioni della legge federale del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) e il relativo diritto procedurale sulla riscossione e sulla restituzione dell’imposta nonché sulla procedura sono applicabili per analogia anche alla tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel.

3

 La benzina o l’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) possono essere mescolati con altre qualità di carburanti soltanto dopo che è sorto il credito fiscale (art. 4 cpv. 1 LIOm) oppure dopo che è stata pagata la tassa d’incentivazione.

  1. RS 641.61

Art. 2Esecuzione

1

 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)1 esegue la presente ordinanza, fatta eccezione delle disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. L’UDSC riceve il 2,5 per cento degli introiti complessivi (proventi lordi) a titolo di indennità per l’onere derivante dall’esecuzione dell’ordinanza.

2

 L’Ufficio federale dell’ambiente2 (Ufficio federale) esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Esamina l’effetto della tassa sulla qualità dell’ambiente e pubblica a intervalli regolari i risultati.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 2004 4937).

Art. 3Aliquota della tassa

L’aliquota della tassa per la benzina e l’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa), ammonta a 3 centesimi per ogni litro alla temperatura di 15 ºC.

Art. 4Metodo di misurazione

1

 Il prelievo dei campioni avviene in conformità alle disposizioni contemplate dalla legislazione doganale.

2

 Il tenore di zolfo viene rilevato applicando uno dei seguenti metodi di analisi:

  1. a.

    PrEN ISO/DIS 20846:20021;

  2. b.

    PrEN ISO/DIS 20884:20022.

3

 I risultati delle singole misurazioni vengono valutati sulla base dei criteri contemplati nell’articolo 9 della norma ISO 4259:19923.

  1. La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Win-terthur; www.snv.ch
  2. La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Win-terthur; www.snv.ch
  3. La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Win-terthur; www.snv.ch

Art. 5Distribuzione del prodotto della tassa1

1

 Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).

2

 Per assicuratori si intendono:

  1. a.

    gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal);

  2. b.

    l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 19923 sull’assicurazione militare (LAM).

3

 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione.

4

 Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione:

  1. a.

    sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e

  2. b.

    sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

5

 Gli assicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4.

6

 Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell’anno di distribuzione.

7

 Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).
  2. RS 832.10
  3. RS 833.1

Art. 6Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d’incentivazione

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2

 La tassa d’incentivazione viene riscossa per la prima volta il 1° gennaio 2004.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).