Législation

Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL)

OHELRS 814.019Non più in vigoreStato 01.01.20226 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 35b e 35c della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), ordina:

Art. 1Principio

1

 Chi importa oppure produce o estrae sul territorio svizzero olio da riscaldamento «extra leggero» (HEL) con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione.

2

 Le disposizioni della legge federale del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) e il relativo diritto procedurale sulla riscossione e sulla restituzione dell’imposta nonché sulla procedura sono applicabili per analogia anche alla tassa d’incentivazione sugli HEL.

3

 L’HEL con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) può essere mescolato con altre qualità di oli da riscaldamento soltanto dopo che è sorto il credito fiscale (art. 4 cpv. 1 LIOm) oppure dopo che è stata pagata la tassa d’incentivazione.

  1. RS 641.61

Art. 2Esecuzione

1

 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)1 esegue la presente ordinanza, fatta eccezione delle disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. L’UDSC riceve il 2,5 per cento degli introiti complessivi (proventi lordi) a titolo di indennità per l’onere derivante dall’esecuzione dell’ordinanza.2

2

 L’Ufficio federale dell’ambiente3 (Ufficio federale) esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Esamina l’effetto della tassa sulla qualità dell’ambiente e pubblica a intervalli regolari i risultati.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Per. introdotto dal n. I dell’O del 15 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4063).
  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Art. 3Aliquota della tassa

L’aliquota della tassa è di 12 franchi per ogni 1000 kg di HEL con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa). Detta aliquota corrisponde a franchi 10,14 per ogni 1000 litri alla temperatura di 15° C.

Art. 3a1

1

 Il prelievo dei campioni avviene in conformità alle disposizioni contemplate dalla legislazione doganale.

2

 Il tenore di zolfo viene rilevato applicando il metodo di analisi ASTM D 5453:20002.

3

 I risultati delle singole misurazioni vengono valutati sulla base dei criteri contemplati nell’articolo 9 della norma ISO 4259:19923.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 15 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4065).
  2. La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch
  3. La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

Art. 4Distribuzione del prodotto della tassa1

1

 Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).

2

 Per assicuratori si intendono:

  1. a.

    gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal);

  2. b.

    l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 19923 sull’assicurazione militare (LAM).

3

 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione.

4

 Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione:

  1. a.

    sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e

  2. b.

    sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

5

 Gli assicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4.

6

 Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell’anno di distribuzione.

7

 Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.

  1. Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 3 all’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).
  2. RS 832.10
  3. RS 833.1

Art. 5Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d’incentivazione

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

2

 La tassa d’incentivazione viene riscossa per la prima volta il 1° luglio 1998.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).